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Indennizzi agli allevatori per l'abbattimento di suini per casi di peste suina africana (PSA)



 Ultimo aggiornamento: 10-06-2024

Stato procedimento: In corso



CODICE UNIVOCO
Codice UnivocoCIT454
TIPOLOGIA
Non definito
LIVELLO DI INTERAZIONE
Non definito
LIVELLO DI INFORMATIZZAZIONE
Non definito
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Cosa è?

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Le disposizioni in materia di sorveglianza ed eradicazione della Peste Suina Africana (PSA) prevedono che gli stabilimenti con allevamenti di suini siano sottoposti a una serie di misure sanitarie, tra le quali i controlli per accertare la presenza di capi infetti.
In caso di conferma ufficiale della presenza di malattia, fatte salve le eventuali deroghe previste dalla normativa di riferimento, l’Azienda Socio Sanitaria Locale (ASL) competente per territorio dispone, con provvedimento sanitario ordinatorio l'abbattimento e la distruzione di tutti i capi presenti nello stabilimento sede di focolaio.
Agli allevatori colpiti da questa misura di tutela è riconosciuta un’indennità, che viene corrisposta dalla ASL competente per territorio secondo le modalità previste dall’articolo 15 della Determinazione n. 3/344 del 27/06/2023 del Responsabile dell’Unita di progetto per la eradicazione della Peste suina africana, recante “Provvedimento attuativo del Programma straordinario di eradicazione della Peste suina africana, recante norme e disposizioni sul controllo della malattia nei suidi e lungo la filiera di produzione delle carni suine per gli anni 2023 e 2024, e nelle popolazioni di cinghiali selvatici e allevati. Disposizioni relative alla stagione venatoria 2023-2024”;
L’indennizzo è liquidato dalla ASL competente per territorio agli allevatori aventi diritto, entro e non oltre 60 giorni dal ricevimento della richiesta. Il Servizio di Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare della Regione provvederà a rimborsare gli oneri relativi ai suddetti indennizzi alla ASL dietro presentazione di apposita rendicontazione.

Titolari di stabilimenti con allevamenti di suini abbattuti a seguito di conferma di focolaio di PSA

per poter beneficiare degli indennizzi, gli allevatori devono:
- aver dato piena esecuzione all'ordinanza di abbattimento del Sindaco del proprio Comune;
- aver rispettato le norme di polizia veterinaria, le norme nazionali e comunitarie in materia e le disposizioni del secondo provvedimento attuativo del Programma straordinario di eradicazione della pesta suina africana (Determinazione n. 20 del 12 novembre 2018).

Inoltre, le aziende interessate devono possedere gli ulteriori requisiti per l’ammissibilità all’indennizzo di suini abbattuti per PSA indicati nella lista di riscontro di cui all’Allegato 17 della Determinazione n. 20 del 12 novembre 2018). In particolare, devono aver rispettato, negli ultimi 12 mesi, i parametri produttivi e riproduttivi indicati nella lista.

60 giorni dalla ricezione della domanda di indennizzo da parte dell’Azienda Socio Sanitaria Locale (ASL) competente per territorio

il proprietario dei suini abbattuti deve presentare, entro 15 giorni dall’abbattimento dei capi, apposita richiesta al Servizio di Sanità animale dell’Azienda Socio Sanitaria Locale (ASL) competente per territorio

Le richieste di indennizzo devono essere presentate dagli allevatori interessati all’ASSL competente per territorio.

Ufficio: Servizi veterinari della ASL competenti per territorio
Orari di ricevimento: 

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