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I procedimenti online dell'Amministrazione Regionale

Supporto :



Iscrizione a ruolo dei crediti dell’Amministrazione regionale



 Ultimo aggiornamento: 05-06-2024

Stato procedimento: In corso



CODICE UNIVOCO
Codice UnivocoCIT482
TIPOLOGIA
Non definito
LIVELLO DI INTERAZIONE
Non definito
LIVELLO DI INFORMATIZZAZIONE
Non definito
Invia Segnalazione Invia Segnalazione

Cosa è?

Procedimento di riscossione coattiva a mezzo ruolo dei crediti vantati dall’amministrazione regionale.

Quando l’Amministrazione regionale matura un credito nei confronti di un altro soggetto (persona fisica, giuridica o ente di fatto), il Servizio competente per materia invia al debitore una comunicazione con l’indicazione dei termini per effettuare il pagamento, da eseguirsi esclusivamente mediante la piattaforma regionale pagoPA https://pagopa.regione.sardegna.it/

Nel caso di mancato pagamento del credito regionale alla scadenza assegnata, il Servizio competente trasmette il fascicolo all'ASE - Agenzia Sarda delle Entrate per la formazione del titolo esecutivo; in caso di reiterata inottemperanza, l'ASE attiva il recupero coattivo dello stesso, attraverso il concessionario nazionale della riscossione AdER - Agenzia delle Entrate Riscossioni mediante iscrizione a ruolo.
Una volta che il credito è iscritto a ruolo, AdER notifica al debitore la cartella di pagamento, con l’indicazione delle somme dovute e del termine per il versamento (60 giorni). Nel caso di inadempimento il concessionario procede con l’esecuzione forzata sui beni del debitore, con aggravio di costi, che può essere realizzata tramite le seguenti procedure:
- Ipoteca sui beni immobili;
- Fermo amministrativo dei beni mobili registrati (autoveicoli, imbarcazioni ecc.);
- Espropriazione di beni e crediti (ad esempio stipendi, conti correnti ecc.).

Il mancato pagamento di un credito regionale comporta l’esclusione da qualsiasi provvidenza, agevolazione o vantaggio comunque denominato.

Se il destinatario della cartella di pagamento emessa dall’Amministrazione regionale per crediti maturati a qualsiasi titolo (rimborso o revoca di contributi, sanzioni amministrative, risarcimento danni, canoni demaniali o di locazione ecc.) ritiene che sussistono i presupposti per ottenere il discarico totale o parziale dell’iscrizione a ruolo può presentare una richiesta di riesame della propria posizione (istanza di autotutela) all'ASE - Agenzia Sarda delle Entrate, unitamente all'eventuale documentazione utile a dimostrare che la somma non è dovuta; costituiscono presupposti della richiesta di riesame, a titolo esemplificativo:
- pagamento effettuato nei termini o comunque in data anteriore all’iscrizione a ruolo;
- sentenza che abbia annullato in tutto o in parte il credito;
- invalidità del titolo esecutivo;
- morte del debitore nel caso di obbligazioni non trasmissibili agli eredi;
- errore materiale.
La richiesta di riesame per il discarico e la sospensione della cartella di pagamento deve essere presentata mediante richiesta in carta semplice corredata di copia di un documento di identità in corso di validità, con firma autografa o digitale, rispettivamente mediante raccomandata o via pec, con l’indicazione del numero della cartella di pagamento e la causa di annullamento/sospensione; alla richiesta deve essere allegata la documentazione comprovante quanto sostenuto.
Possono altresì ottenere la sospensione della cartella di pagamento i soggetti che hanno ottenuto una sospensione giudiziale della stessa o di un provvedimento precedente su cui si basa la pretesa dell’Amministrazione regionale; la presentazione dell’istanza non sospende l’esecutività della cartella di pagamento.
Ai sensi dell’art. 1, commi da 537 a 544, Legge n. 228/2012, il destinatario di una cartella di pagamento può richiedere la sospensione della medesima, evitando l’avvio delle azioni esecutive, direttamente all’AdER - Agenzia delle Entrate Riscossione, tassativamente nei seguenti casi:
- prescrizione o decadenza del diritto di credito sotteso, intervenuta in data antecedente a quella in cui il ruolo è reso esecutivo
- provvedimento di sgravio emesso dall’Ente creditore
- sospensione amministrativa concessa dall’Ente creditore
- sospensione giudiziale oppure sentenza che abbia annullato in tutto o in parte la pretesa dell’Ente creditore, emessa in giudizio al quale l’Agente della riscossione non ha preso parte
- pagamento effettuato, riconducibile al ruolo, in data antecedente alla formazione del ruolo stesso, in favore dell’Ente creditore.
L’istanza deve essere presentata direttamente all’Agenzia delle entrate riscossione, secondo le modalità indicate nel sito istituzionale della medesima Agenzia al seguente link https://www.agenziaentrateriscossione.gov.it L’istanza predetta è trasmessa all'ASE direttamente da AdER; entro il termine di 220 giorni dalla trasmissione dell’Istanza, ASE procede all’esame della stessa e alla comunicazione dell'esito direttamente al soggetto richiedente e ad AdER.

In aggiunta o in alternativa alla richiesta di riesame, esclusivamente nel caso in cui abbia ricevuto un'ingiunzione o una cartella di pagamento, il soggetto debitore può presentare ricorso all'autorità giudiziaria nei termini indicati nell'ingiunzione o nella cartella medesima.

Soggetti (persone fisiche, giuridiche o enti di fatto) che hanno maturato dei debiti nei confronti dell’Amministrazione regionale a qualsiasi titolo (rimborso o revoca di contributi, sanzioni amministrative, risarcimento danni, canoni demaniali o di locazione ecc.)

Agenzia sarda delle entrate (ASE)
Servizio Gestione delle entrate, riscossioni, studi, consulenze
Settore Sicurezza sul lavoro, gestione tributi e coordinamento della riscossione del Sistema Regione
viale Trieste, 186 - 09123 CAGLIARI
Telefono: 070 6068004 - 6068003
Orari di ricevimento: dal martedì al giovedì ore 10,30-13,00; mercoledì ore 15,30-17,00

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