ISCRIZIONE AL REGISTRO DEI DIRETTORI TECNICI DI AGENZIE DI VIAGGIO E TURISMO
ISCRIZIONE AL REGISTRO DEI DIRETTORI TECNICI DI AGENZIE DI VIAGGIO E TURISMO
Ultimo aggiornamento: 15-03-2024
Stato procedimento: In corso
Cosa è?
Legge regionale n. 20 del 18 dicembre 2006
Legge regionale n. 20 del 18 dicembre 2006
E' Direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo chi per professione dirige e organizza l'attività di agenzie di viaggio e turismo e delle succursali e filiali.
Attualmente, dopo le modifiche introdotte alla L.r. 20/2006 e all’art. 42, co. 1, lett. c) della L.r. 28.07.2016, n. 17, in ottemperanza del DM 5.08.2021, per esercitare l'attività di Direttore tecnico, sono necessari due requisiti, alternativi tra loro:
a) iscrizione al Registro tenuto dall'Assessorato regionale del Turismo;
b) abilitazione conseguita in qualsiasi Regione italiana, nel rispetto dei criteri fissati dal DM prot. n. 1432 del 5.08.2021.
Quest’ultima ipotesi è stata introdotta dalla nuova disciplina contenuta nel DM in argomento che ha inteso uniformare i criteri di accesso alla professione in tutto il territorio nazionale.
Le successive Linee Guida Linee guida in materia di “Direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo”, sono state approvate dalla Conferenza delle Regioni e Province Autonome il 16 marzo 2022 e ogni Regione deve recepire nel proprio ordinamento per disciplinare i requisiti per l’eccesso diretto e mediante concorso alla professione.
Qui rileva osservare che sono stati abrogati i registri o elenchi la cui iscrizione condizionava l’esercizio della professione nel previgente sistema, sostituiti dal regime dell’abilitazione alla professione, titolo conseguito in qualsiasi Regione e valido in tutto il territorio nazionale.
Pertanto, attualmente i registri regionali continuano ad aver efficacia per:
a) le sole iscrizioni relative a domande inoltrate prima del 5 agosto 2021, data di entrata in vigore del DM 5.08.2021;
b) le domande presentate in data successiva ma sulla base di un titolo abilitativo acquisito prima dell’entrata in vigore del DM 5.08.2021;
c) le domande di iscrizione presentate, ai sensi del D.lgs 206/2007, da soggetti che hanno conseguito l’abilitazione di Direttore tecnico in altro paese UE (sulla base della normativa del paese medesimo) oppure extra-UE.
Invece, per le abilitazioni conseguite sulla base dei nuovi requisiti professionali introdotti dal DM 5.08.2021, non è più necessaria alcuna iscrizione al Registro regionale, essendo sufficiente l’abilitazione rilasciata da qualsiasi Regione italiana.
La Regione Sardegna non ha ancora recepito nel proprio ordinamento le Linee Guida del 16 marzo 2022 ma è comunque possibile esercitare la professione nel territorio regionale qualora il direttore abbia ottenuto l’abilitazione in una delle Regioni che hanno già provveduto al riguardo.
Si ricorda che ogni agenzia di viaggio necessita di un proprio direttore tecnico, il quale deve svolgere la propria attività con carattere di continuità ed esclusività a suo favore.
Ciò andrà comprovato in occasione della comunicazione SUAPE avviata dall’agenzia di viaggio, mediante dichiarazione sostitutiva della stessa agenzia, utilizzando il modulo D100.
I soggetti interessati a svolgere l’attività professionale non hanno perciò più bisogno di rivolgersi al Suape (Sportello Unico Attività Produttive ed Edilizia) del Comune competente per territorio per chiedere l’iscrizione nel suddetto Registro.
Coloro che siano interessati allo svolgimento dell’attività professionale di direttori tecnici di agenzie di viaggio e turismo nel territorio della Regione Sardegna.
Requisiti soggettivi minimi previsti dalla normativa regionale (L.R.20/2006, articolo 3):
- maggiore età;
- cittadinanza italiana o di altro paese membro dell'Unione europea (sono equiparati i cittadini extracomunitari in regola con le leggi dello stato);
- godimento dei diritti civili;
- idoneità psico-fisica all'esercizio della professione.
L'iscrizione dei direttori tecnici in possesso dei requisiti professionali accertati in altra regione o provincia autonoma, i quali intendano svolgere la loro attività nella Regione Autonoma della Sardegna, è subordinata alla cancellazione dall'albo, dall'elenco o dal registro della regione o della provincia autonoma di provenienza.
Requisiti abilitativi minimi per l'accesso alla professione:
- titolo abilitativo conseguito prima del 5.08.2021, che comporta l’inoltro della domanda di iscrizione al Registro regionale;
- titolo abilitativo conseguito dopo il 5.08.2021 nel rispetto dei requisiti fissati dal DM prot. n. 1432, il cui possesso è sufficiente per l’esercizio della professione, senza la necessità di iscrizione al Registro regionale;
Per coloro che abbiano conseguito un titolo abilitativo in data antecedente il 5.08.2021 e che perciò devono necessariamente iscriversi al Registro regionale tenuto dalla Regione Sardegna:
- istanza via PEC al Servizio Osservatorio, Ricerca e Sviluppo dell’Assessorato regionale del Turismo: turismo@pec.regione.sardegna.it che contenga:
- titolo abilitativo;
- dichiarazione sostitutiva di atto notorio con la quale il professionista dichiari, se in precedenza iscritto, di essersi eventualmente cancellato da altro registro / elenco regionale o provinciale di direttore tecnico
- copia del documento d’identità;.
Si suggerisce di utilizzare lo specifico modulo contenuto nella presente scheda e scaricabile dalla voce “modulistica”
Per coloro che abbiano conseguito il titolo abilitativo dopo il 5.08.2021 con i criteri fissati dal DM prot. n. 1432 del 5.08.2021:
non è necessaria alcuna iscrizione, essendo sufficiente il mero possesso del titolo.
I soggetti che hanno conseguito l’abilitazione di Direttore tecnico in altro paese UE o extra UE (sulla base della normativa del paese medesimo), possono iscriversi al Registro regionale gestito dalla RAS ai sensi del D.lgs 206/2007 presentando l’istanza al Ministero competente in materia di Turismo, il quale ha il compito di riconoscere la validità del titolo e di stabilire inoltre, in accordo con la Regione Sardegna, una “misura compensativa”. Sarà il Ministero a trasmettere gli atti alla Regione Sardegna. Info al seguente link:
https://www.ministeroturismo.gov.it/professioni-turistiche/direttore-tecnico-di-agenzia-di-viaggi/
Non sono previsti oneri o diritti a favore della Regione.
60 giorni
I soggetti che sono già stati riconosciuti Direttori tecnici sulla base della normativa di altra Regione italiana possono presentare istanza direttamente alla Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato del Turismo, in qualunque momento dell'anno.
I soggetti che sono già stati riconosciuti Direttori tecnici sulla base della normativa di altro Paese UE possono presentare istanza direttamente al Ministero competente in materia di Turismo, in qualunque momento dell'anno
Per i soggetti che non sono ancora iscritti ad alcun albo/registro/elenco DT e che intendano iscriversi al Registro regionale tenuto dalla Regione Sardegna:
- Modello F-42
- laurea triennale in scienze giuridiche, economiche, politiche o turistiche;
- sei mesi effettivi, anche non continuativi, di tirocinio operativo certificato (periodo di formazione intensivo in affiancamento). La certificazione di tirocinio deve essere rilasciata dal rappresentante legale di un'agenzia di viaggio e turismo o da un direttore tecnico di agenzia di viaggio abilitato e iscritto nel registro e deve attestare la frequentazione della struttura operativa e la pratica dell'attività di direzione tecnica per sei mesi in affiancamento al rappresentante legale o al direttore dell'agenzia.
Non sono previsti oneri o diritti a favore della Regione.
Gentile Utente, La informiamo che è attivo il portale HelpDesk Interacta dell'Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio della Regione Sardegna, attraverso il quale si possono richiedere informazioni e assistenza. Il portale è accessibile, tramite SPID, al seguente link: https://regione-sardegna.app.interacta.space/portal/app/login;
Il Registro delle agenzie di viaggio e turismo è tenuto dall' Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio della Regione, Servizio Osservatorio, Ricerca e Sviluppo ed è consultabile cliccando nel seguente link: