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Iscrizione all'elenco regionale del volontariato di protezione civile



 Ultimo aggiornamento: 10-10-2024

Stato procedimento: In corso



CODICE UNIVOCO
Codice UnivocoASS498
TIPOLOGIA
Iscrizioni, Registri, Graduatorie Iscrizioni, Registri, Graduatorie
LIVELLO DI INTERAZIONE
Non definito
LIVELLO DI INFORMATIZZAZIONE
Non definito
Invia Segnalazione Invia Segnalazione

Cosa è?

Elenco regionale del volontariato di protezione civile

L'elenco regionale del volontariato di protezione civile è stato istituito in Presidenza presso la Direzione generale della protezione civile.

Per l’iscrizione nell'elenco le associazioni dovranno indicare nello statuto una o più delle seguenti finalità e attività di protezione civile:
- finalità (supporto alle istituzioni nella pianificazione, previsione e prevenzione dei rischi, emergenze; soccorso in caso di calamità - dissesto idrogeologico, terremoti, incendi, disastri ambientali, ecc);
- attività (soccorso e assistenza alla popolazione; prevenzione e lotta agli incendi boschivi; soccorso e salvamento a mare;ricerca dispersi, compresa la speleologia; radiocomunicazioni; sensibilizzazione e informazione alla popolazione; corsi di formazione rivolti ai soci e ai non aderenti all’associazione).

Questi i tre settori dove le organizzazioni possono iscriversi:
1) settore organizzazioni, che comprende le seguenti tipologie(le organizzazioni di volontariato costituite ai sensi della legge n. 266/1991 ed iscritte al registro generale del Volontariato istituito presso la Presidenza della Regione - le organizzazioni di altra natura purché a componente prevalentemente volontaria ed aventi carattere regionale - le articolazioni locali di organizzazioni aventi diffusione sovra-regionale o nazionale)
2) settore gruppi comunali e intercomunali di protezione civile;
3) settore coordinamenti.

Ciascuna organizzazione dei settori 1) e 2) è caratterizzata da uno o più ambiti specifici di attività (categorie) suddivisi nelle seguenti classi operative:
- categoria antincendio che comprende le classi operative relative a aree boschive e/o di interfaccia - aree industriali, vigilanza vedette mobili, vigilanza vedette fisse e auto formazione;
- categoria operatività speciale che comprende le classi operative relative a ecologia/ambiente, chimico/biologico, industria e impianti, strutture civili e viabilità, evacuazioni ed esodi, logistica in emergenza compresa quella sanitaria, cucine, elettricità, idraulica, carpenteria, falegnameria, etc, movimentazione mezzi speciali e trasporto;
- categoria mare che comprende le classi operative relative a vigilanza dei litorali, vigilanza con pattugliamento a mare, salvamento a mare fissa, sommozzatori, assistenti bagnanti e/o osservatori e auto formazione;
- categoria ricerca dispersi che comprende le classi operative relative a guida ambientale escursionistica, speleologia, speleologia subacquea, unità cinofile, auto formazione;
- categoria radiocomunicazioni che comprende le classi operative relative a radioamatori, ambito nazionale, ambito regionale, ambito provinciale, ambito locale e auto formazione;
- categoria socio-sanitaria e veterinaria che comprende le classi operative di primo soccorso, assistenza psico-sociale e sanitaria, assistenza alla popolazione, evacuazioni ed esodi, assistenza logistica socio-sanitaria, assistenza alla disabilità, assistenza veterinaria, primo soccorso avanzato, formazione di base e formazione avanzata.

Il Servizio pianificazione e gestione delle emergenze della Direzione generale della protezione civile verificherà il possesso dei requisiti minimi e successivamente disporrà con determinazione del Direttore del Servizio l'iscrizione nel registro.
L'iscrizione verrà comunicata, oltre che all'organizzazione interessata, anche al Comune e alla provincia di riferimento.
Nel caso di organizzazioni iscritte al settore 1, già iscritte al registro generale del volontariato, l'iscrizione è comunicata anche al Servizio elettorale, volontariato e pari opportunità della Direzione generale della Presidenza. All'organizzazione, all'atto dell'iscrizione, sarà rilasciato un apposito attestato.

L'elenco regionale costantemente aggiornato sarà pubblicato nel portale Sardegna Protezione civile del sito istituzionale della Regione Sardegna e riporta i seguenti dati essenziali:
- nome dell'organizzazione;
- settore e categoria di iscrizione all'elenco;
- indirizzo della sede legale e/o operativa;
- recapiti telefonici e/o fax e/o mail.


Possono iscriversi nell'elenco regionale del volontariato di protezione civile:
a) le organizzazioni di volontariato costituite ai sensi della legge n. 266/1991 (legge quadro sul volontariato) ed iscritte al registro generale del volontariato istituito presso la Presidenza della Regione;
b) le organizzazioni di altra natura purché a componente prevalentemente volontaria ed aventi carattere regionale;
c) i gruppi comunali e intercomunali di protezione civile;
d) le articolazioni locali di organizzazioni ricadenti nelle precedenti categorie a) e b) ed aventi diffusione sovra- regionale o nazionale.

Possono, inoltre, iscriversi nell'elenco i coordinamenti territoriali che raccolgono più gruppi o organizzazioni se costituiti nel rispetto dei principi operativi e in particolare:

1) i gruppi comunali di protezione civile sono organizzazioni di volontariato costituite su iniziativa delle amministrazioni comunali e da queste sostenuti e coordinati operativamente, prevalentemente nell'ambito del territorio comunale. Essi sono costituiti con deliberazione del Consiglio comunale e si fondano per la parte operativo-gestionale su un Regolamento, approvato con deliberazione del Consiglio comunale.

Ai gruppi comunali di protezione civile possono aderire i cittadini residenti o domiciliati, che abbiano i requisiti di idoneità tecnico-operative in relazione all’impiego per cui verranno utilizzati. L’amministrazione comunale individua autonomamente le forme più opportune per incentivare la libera adesione dei cittadini. Il sindaco nella sua qualità di autorità locale di protezione civile e di responsabile unico del gruppo comunale di protezione civile:
- ne dispone l’utilizzo;
- ratifica la nomina del coordinatore tecnico-operativo;
- ne garantisce la continuità amministrativa e operativa;
- può proporne, con provvedimento motivato, lo scioglimento;
- accetta le domande di adesione su proposta del coordinatore (il Sindaco in accordo con il coordinatore tecnico- operativo può, con provvedimento motivato, negare l’ammissione).

2) i gruppi intercomunali di protezione civile sono organizzazioni di volontariato costituite su iniziativa di Comuni tra loro convenzionati (Unione dei Comuni, Comunità Montane, altra tipologia di consorzio) cui possono aderire i cittadini residenti nei rispettivi Comuni. Essi sono costituiti con deliberazione dell’organo di gestione del consorzio di comuni e si fondano per la parte operativo-gestionale su un regolamento, approvato con deliberazione dello stesso organo di gestione.
Il Presidente dell’Unione dei Comuni, della Comunità Montana o il Sindaco del Comune capofila, è il responsabile del gruppo intercomunale di volontariato di protezione civile.

I gruppi comunali o intercomunali di protezione civile, dovranno comunque dotarsi di una propria autonoma organizzazione interna, tramite un regolamento, rispondono del proprio operato e operano in emergenza in piena autonomia tecnica, sotto la direzione del coordinatore tecnico, su esplicita disposizione del responsabile unico.

I gruppi operano normalmente nel territorio del Comune (o dei Comuni) di appartenenza e possono essere impiegati oltre gli ambiti territoriali di appartenenza su richiesta della Provincia di riferimento, per il rispettivo ambito territoriale, o della Sala operativa regionale di protezione civile, per eventi di rilevanza regionale o fuori dall'ambito territoriale della Provincia di riferimento.

a) Formale costituzione (atto costitutivo, statuto, regolamento del gruppo comunale/intercomunale) con esplicitazione, delle seguenti caratteristiche:
- assenza di fini di lucro
- esplicitazione dello svolgimento di attività di Protezione Civile
- presenza prevalente della componente volontaria, comunque non inferiore all’80% degli iscritti
b) Sede operativa nel territorio regionale o nel territorio comunale di riferimento (per i gruppi comunali o intercomunali);
c) Reperibilità compatibile e adeguata con l’operatività dichiarata;
d) Assenza, in capo ai rappresentanti legali, agli amministratori ed ai titolari di incarichi operativi direttivi, di condanne penali, passate in giudicato, per reati che comportano l’interdizione dai pubblici uffici, da attestarsi mediante autocertificazione da sottoporre ai controlli a campione previsti dalla legge (per i gruppi comunali e intercomunali il presente requisito è riferito esclusivamente ai volontari appartenenti al gruppo e titolari di incarichi operativi direttivi);
e) Sottoscrizione di polizza assicurativa contro infortuni e malattie connesse allo svolgimento delle attività di protezione civile, e per responsabilità civile verso terzi, che copra tutti gli iscritti dell’organizzazione impegnati in attività di protezione civile;
f) Ogni socio volontario può essere iscritto in qualità di socio operativo in una sola organizzazione di volontariato di protezione civile di cui al presente elenco regionale;
g) Residenza o domicilio di tutti i “soci operativi” nel territorio regionale o nei comuni di riferimento(per i gruppi comunali o intercomunali);
h) Per le organizzazioni di volontariato di cui alla lettera a) è richiesto inoltre il seguente requisito: democraticità della struttura ed elettività delle cariche associative.

La domanda di iscrizione all'elenco può essere presentata in qualunque momento

1) Domanda di iscrizione nell'elenco e in particolare:
- modulo 1, nel caso di organizzazione già iscritta al registro generale del volontariato – settore protezione civile (per l'iscrizione al settore I dell'elenco)
- modulo 1bis, nel caso di organizzazione non iscritta al registro generale del volontariato (per l'iscrizione al settore 1dell'elenco);
- modulo 2, nel caso di gruppo comunale di protezione civile (per l'iscrizione al settore 2 dell'elenco);
- modulo 2 bis, nel caso di gruppo intercomunale di protezione civile (per l'iscrizione al Settore 2 dell'elenco);
- modulo 3, nel caso di coordinamento (per l'iscrizione al settore 3 dell'elenco).

Dovranno inoltre essere allegati , oltre ai documenti citati nei rispettivi moduli:

2) Questionario in cui dichiarare necessariamente i seguenti elementi caratterizzanti la propria operatività,e in particolare:
- impegno operativo nell'arco dell'anno;
- prontezza operativa;
- ambito territoriale di intervento;
- collaborazione prestata con altri Enti;
- elenco mezzi, materiali e attrezzature operative di proprietà o in affidamento.

3) Schede informative individuali per ciascun socio operativo;

Le organizzazioni, successivamente all'iscrizione all'elenco regionale sono tenute a:
- ottemperare agli obblighi indicati dagli art. 4 e 5 del Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 13 aprile 2011 nonché a quelli del Decreto del capo Dipartimento della protezione civile del 12 gennaio 2012 relativamente alla salute e alla sicurezza dei volontari impegnati in attività di protezione civile (controllo sanitario, sorveglianza sanitaria, formazione e addestramento, dispositivi di protezione individuale);
- intervenire tempestivamente nell'emergenza e ogni qualvolta richiesto dall'autorità locale di protezione civile o dalle istituzioni preposte al coordinamento operativo, secondo quanto dichiarato nei programmi operativi , ovvero per le eventuali esercitazioni, esclusivamente su richiesta degli organi istituzionali;
- comunicare tempestivamente le eventuali variazioni dei singoli elementi costituenti i requisiti di iscrizione;
- garantire l’apartiticità dell’organizzazione di protezione civile. In particolare i volontari di protezione civile, se impegnati in attività diverse da quelle di protezione civile, sono tenuti ad astenersi dall’utilizzare simboli, stemmi o emblemi, anche riportati su automezzi, riconducibili alla protezione civile;
- presentare, analogamente a quanto stabilito per le organizzazioni di volontariato iscritte al registro generale del volontariato, il bilancio consuntivo entro il primo quadrimestre di ogni anno direttamente alla Direzione generale della protezione civile (sono esentate le associazioni di cui alla precedente lettera a). Si precisa che:
- per i gruppi comunali l'approvazione del bilancio è deliberata dal Consiglio comunale;
- per i gruppi intercomunali, se trattasi di Unione dei Comuni o Comunità montane, l’approvazione del bilancio è deliberata dai rispettivi consigli, mentre, per altre tipologie di consorzi, l’approvazione del bilancio è stabilita in base alle modalità di gestione economica e contabile previste nel regolamento di costituzione e gestione;
- presentare, annualmente, un programma operativo su modello appositamente predisposto da questo Servizio e inviato a ciascuna delle organizzazioni iscritte all'elenco, completo dai seguenti allegati:
a) relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, sulla consistenza, sui costi supportati (assicurazioni, visite mediche, manutenzioni, ecc..) sullo stato di utilizzo e manutenzione delle attrezzature e dei mezzi in dotazione, siano questi di proprietà ovvero ricevuti in comodato d’uso;
b) rendiconto relativo all'utilizzo dei finanziamenti concessi dalla Regione;
c) attestazione del mantenimento dei requisiti di iscrizione;
d) autodichiarazione attestante l'adempimento degli obblighi relativi alla salute e sicurezza dei volontari impegnati in attività di protezione civile:
e) copia del libro soci.

Per le organizzazioni comunali e intercomunali gli obblighi si riferiscono a ciascuna sede comunale e il bilancio dovrà contenere informazioni (entrate, uscite, ecc..) riferite a ciascuna sede comunale.

Presidenza
Direzione generale della protezione civile
Servizio Volontariato, Logistica e Telecomunicazioni
Via Vittorio Veneto, 28 - 09123 Cagliari
Telefono: 0706066934
Orari di ricevimento: Previo appuntamento al n. 0706066934

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