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Misure di sostegno per i piccoli comuni



 Ultimo aggiornamento: 16-07-2019

Stato procedimento: In corso



CODICE UNIVOCO
Codice UnivocoCON511
TIPOLOGIA
Sussidi, Contributi, Agevolazioni Sussidi, Contributi, Agevolazioni
LIVELLO DI INTERAZIONE
Non definito
LIVELLO DI INFORMATIZZAZIONE
Non definito
Invia Segnalazione Invia Segnalazione

Cosa è?

Legge regionale 19 gennaio 2011 n. 1, art. 3-bis

La Regione ha previsto una serie di misure agevolative volte a promuovere e sostenere le attività economiche e sociali esercitate nei piccoli comuni.
Saranno gli stessi enti interessati ad attuare direttamente le azioni previste (attività socio-assistenziali, interventi nel settore edilizio a favore delle famiglie e interventi diretti alla promozione e allo sviluppo del sistema dei servizi), nei limiti delle risorse loro assegnate con delibera della Giunta regionale. Queste ultime sono state ripartite tra gli enti in misura proporzionale all’indice di marginalità socio-economica, che classifica i comuni in base alla dimensione di disagio.

Ciascun Comune adotterà i bandi per la concessione degli aiuti economici previsti:

1) un contributo alle famiglie residenti per ogni nuova nascita o adozione, pari a 1.500 euro per il primo figlio e a 2.000 euro per ciascun figlio successivo. Tali aiuti saranno concessi secondo priorità che tengano conto del reddito familiare;

2) un contributo a fondo perduto per l'acquisto, la costruzione e la ristrutturazione di immobili da destinare a prima abitazione in favore di coloro che trasferiscono la propria residenza da un Comune con popolazione superiore a 5 mila abitanti al piccolo Comune. Ciascun beneficiario potrà ricevere un importo di massimo 30 mila euro e dovrà impegnarsi a non modificare la propria residenza per dieci anni;

3) un contributo a fondo perduto a coloro che avviano o trasferiscono la propria attività artigianale, commerciale o professionale (ammissibile al regime "de minimis"), da un Comune con popolazione superiore a 5 mila abitanti al piccolo Comune che ne sia sprovvisto. Il beneficiario dovrà impegnarsi a non modificare la sede dell’attività per cinque anni e potrà ricevere un contributo non superiore al 60 per cento della spesa ammissibile, fino ad un massimo di 50 mila euro.

Considerato che l'intervento non sarà rifinanziato, i comuni sono autorizzati ad utilizzare le risorse ancora disponibili per adottare nuovi bandi, anche per un’unica misura, volti a completare gli interventi per il raggiungimento delle finalità sopra indicate.
I bandi dovranno essere pubblicati entro il 28 febbraio 2014 e dovranno prevedere la chiusura degli interventi entro il 30 ottobre 2014. Per quanto riguarda la misura c) potrà essere prevista la partecipazione anche dei residenti solo in mancanza di richieste da parte di cittadini di comuni con popolazione superiore ai 5 mila abitanti oppure subordinatamente a queste.
I comuni dovranno trasmettere il rendiconto relativo sia alla prima sessione dei bandi sia a quella successiva, utilizzando i modelli appositamente predisposti e disponibili nella sezione modulistica, all’indirizzo di posta elettronica certificata enti.locali@pec.regione.sardegna.it entro il 30 novembre 2014.
Una volta ricevuta la rendicontazione, l'Assessorato provvederà alla liquidazione, totale o parziale, dell'importo assegnato.

piccoli comuni della Sardegna (vedi la graduatoria consultabile dalla sezione allegati), ossia comuni con popolazione non superiore ai mille abitanti e con una densità di attività economiche e produttive non elevata, nei quali si registrano situazioni di criticità ambientale, condizioni di marginalità socio-economica e di disagio insediativo.

Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica
Servizio enti locali
Viale Trieste, 186 - 09123 Cagliari
Telefono: 070/6064148
Fax: 070/6064079

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