Parere di accertamento di compatibilità paesaggistica - Province CA e CI
Parere di accertamento di compatibilità paesaggistica - Province CA e CI
Ultimo aggiornamento: 31-07-2023
Stato procedimento: In corso
Cosa è?
Decreto legislativo n. 42/2004, art. 167 - Province di Cagliari e di Carbonia-Iglesias
L'accertamento della compatibilità paesaggistica può essere richiesto nei seguenti casi:
a) per i lavori realizzati in assenza o difformità dall'autorizzazione paesaggistica che non abbiano determinato creazione di superfici utili o volumi oppure aumento di quelli legittimamente realizzati;
b) per l'impiego di materiali difformi da quelli previsti dall'autorizzazione paesaggistica;
c) per i lavori comunque configurabili come interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria.
Il Comune verifica se la richiesta è di propria competenza (ossia se riconducibile alle funzioni subdelegate in base alla Legge regionale n. 28/1998, consultabile in normativa) e, in caso contrario, trasmette i documenti al Servizio regionale di tutela paesaggistica competente per territorio, corredandoli dall’attestazione di conformità urbanistica.
Il Servizio tutela paesaggistica o l’Ente delegato svolge l'istruttoria della pratica, eventualmente richiedendo l'integrazione dei documenti, effettuando sopralluoghi e richiedendo colloqui con il progettista o con il richiedente.
Concluso l’esame, il Servizio o l’Ente delegato richiede il parere vincolante alla Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio, che deve rilasciarlo entro 90 giorni.
Se la Soprintendenza esprime parere favorevole, il Servizio tutela paesaggistica o l’Ente delegato richiede all’interessato la presentazione della perizia di stima per la quantificazione della sanzione pecuniaria, che viene calcolata in base ai criteri della direttiva n. 2 (vedi, in normativa, la Delibera della Giunta regionale n. 33/64 del 30.09.2010). In caso di inerzia dell’interessato, il Servizio o l’Ente delegato può provvedere alla redazione d’ufficio della perizia sulla base dei criteri individuati al punto 4.7 della direttiva n. 2 sopra citata.
Una volta eseguita la perizia, il Servizio o l’Ente delegato adotta il provvedimento finale, che vale sia come accertamento di compatibilità paesaggistica che come applicazione della sanzione.
Il provvedimento è notificato all’interessato e contiene anche le indicazioni per il pagamento, che potrà avvenire con versamento unico o tramite rateizzazione secondo le modalità stabilite con la delibera n. 5/52 del 11/02/2014 (vedi sezione normativa), in tal caso sommando gli interessi legali.
Una volta effettuato il pagamento, l’interessato dovrà trasmettere copia della ricevuta al Servizio o all’Ente delegato.
Se, invece, la Soprintendenza esprime parere negativo, il Servizio tutela paesaggistica o l’Ente delegato emana un preavviso di provvedimento negativo, comunicando i motivi per cui la richiesta non può essere accolta, e lo notifica al richiedente. Entro 10 giorni dalla ricezione, quest’ultimo può presentare le proprie controdeduzioni all’ufficio interessato.
In mancanza di controdeduzioni, l’ufficio adotta il provvedimento negativo.
Se, invece, il richiedente presenta le proprie controdeduzioni, l’ufficio le trasmette alla Soprintendenza.
Se questa conferma il parere negativo, il Servizio tutela paesaggistica o l’Ente delegato emette il provvedimento finale negativo; se, invece, esprime parere favorevole, accogliendo le controdeduzioni dell’interessato, la procedura si svolge come indicato al paragrafo precedente.
soggetti privati e pubblici (singoli cittadini, associazioni, imprese, enti locali...)
essere proprietari, possessori o detentori, a qualsiasi titolo, di immobili e/o aree che ricadano in beni paesaggistici come definiti dal Decreto legislativo n. 42/2004 (vedi sezione normativa) o che li ricomprendano.
180 giorni
la domanda può essere presentata in qualsiasi periodo dell'anno
- richiesta di accertamento;
- elenco dei proprietari;
- elenco degli elaborati;
- elenco dei vincoli paesaggistici
La documentazione deve essere indirizzata all'Assessorato degli Enti locali, finanze e urbanistica e presentata presso il Comune interessato. I documenti devono essere presentati in formato cartaceo o in via telematica. Nel secondo caso, dovrà essere presentata anche una dichiarazione che attesti l’avvenuto pagamento dell’imposta di bollo, redatta sul modello disponibile nella sezione modulistica.
per i soggetti privati, una marca da bollo da 16 euro per la domanda.