PROGETTI DI GESTIONE DEGLI INVASI Ed ESECUZIONE DELLE OPERAZIONI DI SVASO, SFANGAMENTO E SGHIAIAMENTO
PROGETTI DI GESTIONE DEGLI INVASI Ed ESECUZIONE DELLE OPERAZIONI DI SVASO, SFANGAMENTO E SGHIAIAMENTO
Ultimo aggiornamento: 27-07-2021
Stato procedimento: In corso
Cosa è?
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Per le attività di approvazione e aggiornamento dei Progetti di Gestione degli invasi è stato istituito il Gruppo istruttore dei progetti di gestione degli invasi. In fase di istruttoria il gruppo può procedere a uno o più sopralluoghi presso l’invaso. A tali sopralluoghi devono partecipare: il proponente o un suo rappresentante, l’ingegnere responsabile della diga, il progettista che svolge anche la funzione di coordinatore di tutte le attività progettuali e di supporto effettuate da professionisti abilitati di diversa specializzazione.
Nel caso di richiesta di integrazioni, la cui necessità emerga dall’esame tecnico e/o dal sopralluogo, al richiedente sarà assegnato un termine per la presentazione della documentazione integrativa e/o le controdeduzioni. In tal caso i termini del procedimento restano sospesi sino alla consegna della documentazione richiesta. Decorso senza esito il termine il procedimento si conclude con l’archiviazione della pratica.
Qualora sia necessario, per motivazioni legate alla multidisciplinarità delle problematiche in esame, l’ufficio coinvolge i soggetti competenti, procedendo, se del caso, a convocare un’apposita conferenza istruttoria.
Entro sei mesi dal ricevimento della richiesta, salvo interruzioni dei termini, la Regione si esprime in merito all’istanza di approvazione del P.G.I.. Il parere sarà espresso con provvedimento dirigenziale rilasciato a firma congiunta dei direttori del Servizio tutela e gestione delle risorse idriche, vigilanza sui servizi idrici e gestione della siccità e del Servizio Infrastrutture previo parere del Gruppo Istruttore e dell’autorità competente alla vigilanza sulla sicurezza dell’invaso e dello sbarramento. Il provvedimento potrà indicare eventuali prescrizioni, e, nel caso di diniego, riporterà le relative motivazioni.
Solo dopo l’approvazione del P.G.I. il gestore è autorizzato ad eseguire le operazioni di svaso, sghiaiamento e sfangamento in conformità ai limiti e modalità indicati nel progetto stesso e alle relative prescrizioni.
Il progetto di gestione deve essere aggiornato dal gestore, in tutti i suoi contenuti, di norma, ogniqualvolta si verifichino mutamenti del contesto di riferimento del progetto stesso e, comunque, almeno ogni 10 anni.
Gestori degli invasi
Termine di presentazione del Progetto di gestione dell'invaso: almeno un anno prima dello svolgimento di operazioni di svaso, sfangamento o sghiaiamento
Per assicurare il mantenimento della capacità di invaso e la salvaguardia della qualità dell’acqua invasata e del corpo idrico ricettore, le operazioni di svaso, sghiaiamento e sfangamento delle dighe devono essere effettuate sulla base di un Progetto di gestione dell'invaso (PGI) (art. 114 parte terza del decreto legislativo n. 152 del 2006). Il P.G.I. è finalizzato a definire sia il quadro previsionale di dette operazioni connesse con le attività di manutenzione da eseguire sull’impianto, sia le misure di prevenzione e tutela del corpo ricettore, dell’ecosistema acquatico, delle attività di pesca e delle risorse idriche invasate e rilasciate a valle dell’invaso durante le operazioni stesse.
Il Progetto di gestione deve essere redatto in conformità al DM 30 giugno 2004 e alle LINEE GUIDA REGIONALI e deve contenere almeno le seguenti informazioni: anagrafica e localizzazione geografica; descrizione delle principali caratteristiche infrastrutturali dello sbarramento, tipologia e funzionamento degli organi di scarico e delle opere di derivazione; caratteristiche morfologiche originarie del fondo dell’invaso; descrizione delle modalità operative di precedenti operazioni di svaso, sfangamento, sghiaiamento, spurghi, e quantificazione dei volumi di sedimenti rimossi; notizie storiche sull’invaso ritenute utili ai fini della redazione e valutazione del progetto; descrizione delle caratteristiche del bacino idrografico sotteso dalla diga; descrizione delle caratteristiche dei territori e dei corpi idrici posti a valle della diga; valutazione del volume medio di materiale solido che sedimenta in un anno nel serbatoio; volume di materiale solido sedimentato nel serbatoio al momento della redazione del P.G.I.; caratteristiche dei sedimenti; caratteristiche delle acque invasate; quantità e qualità del materiale solido in sospensione nelle acque normalmente rilasciate nel corpo idrico a valle dello sbarramento (solo per i grandi invasi); quantità e qualità del materiale solido che si avrebbe in sospensione nel corso d'acqua di valle in occasione di morbide in assenza dello sbarramento (solo per i grandi invasi); modalità e tempi previsti per il ripristino della capacità utile del serbatoio e programma operativo delle attività di svaso, sfangamento o spurgo del serbatoio; scenari per l’utilizzazione degli scarichi di fondo in corrispondenza degli eventi di piena.
I gestori dei grandi e dei medi invasi (vedi note) devono presentare alla Regione il P.G.I. almeno un anno prima di eseguire operazioni di svaso, sghiaiamento e sfangamento.
Sono richieste tre copie in formato cartaceo e una in formato digitale su CD o DVD.
Il P.G.I. deve essere inviato anche al Registro italiano dighe se l'altezza dello sbarramento è superiore ai 15 metri.
I gestori dei piccoli invasi (vedi note) non hanno l’obbligo di presentare il PGI ma, almeno un anno prima di procedere a operazioni di svaso, sghiaiamento e sfangamento, dovranno comunicare alla Regione l'intenzione di procedere allo svolgimento di tali operazioni descrivendo opportunamente le modalità operative.
Classe dimensionale degli sbarramenti:
Piccoli invasi
Sono definiti piccoli invasi gli sbarramenti in possesso dei seguenti requisiti:
- sbarramenti classificati di categoria A ai sensi della legge regionale 31 ottobre 2007 n. 12 ovvero sbarramenti con altezza fino a 6 metri e volume di invaso fino a 60.000 m3.
Medi invasi
Sono definiti medi invasi gli sbarramenti in possesso dei seguenti requisiti:
sbarramenti classificati di categoria B ai sensi della legge regionale 31 ottobre 2007 n. 12 ovvero sbarramenti con altezza superiore a 6 metri fino a 10 metri e con volume di invaso superiore a 60.000 m3 e fino a 100.000 m3
Grandi invasi
Sono definiti grandi invasi gli sbarramenti in possesso dei seguenti requisiti:
- sbarramenti soggetti alle norme del Decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1959, n. 1363 ovvero sbarramenti (dighe o traverse) la cui altezza superi i 10 metri e sbarramenti di minore altezza che determinino un invaso superiore ai 100.000 m3.