Provvidenze per le vittime di attentati e i superstiti di dipendenti regionali deceduti per causa di servizio
Provvidenze per le vittime di attentati e i superstiti di dipendenti regionali deceduti per causa di servizio
Ultimo aggiornamento: 18-05-2023
Stato procedimento: In corso
Cosa è?
Legge regionale n. 21 del 03/07/1998, artt. 1 e 2
La Regione riconosce un indennizzo alle persone sotto indicate, che hanno subito attentati in relazione allo svolgimento delle proprie funzioni.
Tali persone, unitamente ai comproprietari o ai familiari conviventi eventualmente danneggiati, possono presentare l’istanza per ottenere l’indennizzo al Servizio delle attività amministrative, di controllo e dei supporti direzionali presso l’Assessorato degli Affari generali, personale e riforma della Regione il quale avvia il procedimento di verifica dei presupposti e delle condizioni fissati dalla legge regionale e dagli atti di indirizzo della Giunta regionale.
A far data dal 31.12.2017 e trascorso un periodo transitorio in cui saranno garantite anche le consuete modalità di presentazione delle domande (la cui durata verrà comunicata con provvedimento successivo), la presentazione dell'istanza per il procedimento in questione dovrà avvenire esclusivamente tramite procedura telematica.
In tale periodo transitorio il cittadino istante che ha presentato la domanda senza utilizzare la procedura telematica verrà invitato a riformulare l’istanza nella piattaforma on line al fine di poter fruire dei vantaggi derivanti dalla gestione informatizzata del procedimento.
Per il procedimento in questione infatti è stata rilasciata in produzione la procedura " Provvidenze per le vittime di attentati e i superstiti di dipendenti regionali deceduti per causa di servizio " disponibile al seguente indirizzo web http://sus.regione.sardegna.it/sus/searchprocedure/details/555 .
Affinché il cittadino possa presentare domanda in via telematica e fruire dei vantaggi del procedimento interamente informatizzato, è necessario:
– Procedere a effettuare la registrazione accedendo all’apposita sezione disposta in alto sulla destra della suddetta pagina web. La registrazione potrà avvenire o registrandosi all'Identity Management della Regione seguendo le istruzioni ivi fornite oppure accedendo direttamente con la Smartcard inserendo la carta nel lettore e procedendo come indicato;
– Cliccare su pulsante “nuova richiesta” presente nella suddetta pagina web e compilare tutte le schede di propria pertinenza, allegando gli atti che vengono richiesti dalla procedura telematica;
L’istanza sarà sempre visualizzabile e modificabile fino all'attivazione della funzione di "INOLTRA".
Sarà possibile, inoltre, tramite successivi accessi, consultare gli atti inerenti l’istanza presentata e lo stato in cui si trova in quel momento, nonché, una volta, definita, conoscerne gli esiti e stampare le gli atti conseguenti.
Una volta presentata l'istanza secondo le modalità sopra indicate nella fase istruttoria il Servizio potrà avvalersi della collaborazione di un perito per le attività di accertamento e liquidazione dei danni, oppure provvedere alla stima dei danni in via equitativa sulla base della documentazione prodotta dal richiedente.
L’indennizzo è diretto a rifondere il richiedente del danno biologico, delle perdite patrimoniali subite e delle spese strettamente necessarie correlate, con esclusione del mancato guadagno e delle pretese in ordine ad altre tipologie di danno di natura non patrimoniale. La misura dell'intervento è determinata in base ai criteri fissati dalla Giunta regionale nella DGR N. 21/24 del 8.4.2008 i quali in particolare prevedono:
- per i danni alla persona direttamente causati dall’attentato sono applicate le tabelle in uso presso i tribunali civili per la quantificazione del cosiddetto danno biologico;
- per i danni a beni mobili e/o immobili sono considerati le spese necessarie per la riparazione e/o la ristrutturazione del bene danneggiato oppure, se inferiore, il valore venale del bene al momento dell’evento.
Sono esclusi dall’indennizzo il mancato guadagno (lucro cessante), gli interessi, le spese comunque sostenute dal richiedente (quali, ad esempio, le spese per perizie di parte o le spese legali) non strettamente necessarie e i danni non patrimoniali (danni morali, esistenziali, ...).
In ogni caso, gli indennizzi sono riconosciuti entro i seguenti massimali:
- 150mila euro per i danni alla persona;
- 100mila euro per i danni a beni immobili;
- 60mila euro per i danni a beni mobili produttivi;
- 25mila euro per i danni agli altri beni mobili.
L'erogazione del beneficio è in ogni caso subordinata alla disponibilità finanziaria nel bilancio regionale.
Se dalla data di presentazione dell'istanza sono trascorsi sei mesi e le indagini dell'autorità giudiziaria relative al fatto denunciato non siano concluse, l’amministrazione concede un'anticipazione per un importo non superiore al 50 per cento dell'ammontare del danno accertato
dall'Amministrazione.
Al fine di accertare che l'attentato sia stato subìto in relazione all'esercizio delle funzioni di cui all’art. 1, comma 1, della LR n. 21/98, oppure con lo scopo di verificare che ricorra la presunzione di correlazione tra attentato e funzioni esercitate prevista dall’art.1, comma 3, della predetta legge regionale, è necessario acquisire dall’ufficio giudiziario competente l’atto che attesti la chiusura delle indagini preliminari scaturite dal fatto di reato oggetto dell’istanza di indennizzo.
A completamento delle operazioni di istruttoria delle domande, il servizio, previa acquisizione dell’accettazione espressa da parte dell’avente diritto dell’importo liquidato e ricezione dei dati bancari necessari per poterlo accreditare, provvederà, entro 30 giorni dall’acquisizione dell’atto di chiusura dell’inchiesta penale, all’assunzione degli atti di spesa.
– sindaci, assessori e consiglieri comunali;
– dipendenti comunali con qualifica di agente di pubblica sicurezza;
– dipendenti regionali appartenenti al Corpo forestale e di vigilanza ambientale;
– componenti delle compagnie barracellari;
– dipendenti regionali e comunali addetti alla repressione dell'abusivismo edilizio;
– veterinari del Servizio sanitario nazionale con compiti di vigilanza e controllo negli allevamenti e di ispezione negli stabilimenti e nelle strutture di produzione e di vendita di alimenti;
– comproprietari delle cose danneggiate o familiari conviventi, quando i danni alle cose o alle persone siano conseguenza di attentato rivolto contro i soggetti precedentemente indicati.
Periodo transitorio per la presentazione delle istanze
Sulla base della determinazione del direttore del servizio n. 102 del 14-3-18 è previsto un periodo transitorio di novanta giorni a partire dal 16.3.2018 durante il quale saranno garantite le consuete modalità di presentazione delle domande in forma cartacea. Al termine del periodo transitorio l’impiego del canale telematico diventerà esclusivo ai fini della presentazione delle istanze. Durante il suddetto periodo transitorio, l’interessato che avrà presentato la domanda in forma cartacea dovrà comunque formalizzare, entro il periodo di tempo che gli verrà indicato dall’amministrazione, l’istanza presso la piattaforma SUS, a pena di perdita del diritto all’indennizzo, nonché seguire presso tale piattaforma tutto il decorso procedimentale.
Ai sensi dell'art. 2 bis, comma 3, della L.R. n. 21/98 e della DGR n.13/16 del 13.03.2018, l'istante, compilando ed inviando il modello di domanda scaricabile dal presente sito, potrà richiedere la concessione di un'anticipazione per un importo non superiore al 50 per cento dell'ammontare del danno accertato dall'Amministrazione.
essere stati vittima di un attentato subito in relazione all'esercizio delle funzioni ricoperte, che ha prodotto danni a persone e cose (vedi note).
30 giorni (o altro termine superiore previsto dalla legge) dalla comunicazione della conclusione delle indagini relative al fatto denunciato da parte dell’Autorità giudiziaria competente.
la richiesta di indennizzo deve essere presentata entro quattro mesi dalla data dell'evento.
- domanda di indennizzo, completa di marca da bollo e predisposta sul modello disponibile nella sezione modulistica;
- copia della denuncia dell’evento presentata all’autorità competente;
- (nel caso in cui l'attentato abbia causato danni a beni materiali) copia della documentazione attestante la titolarità dei beni danneggiati;
- fotocopia non autenticata di un valido documento di identità del dichiarante.
una marca da bollo ordinaria per la domanda.
ai fini del riconoscimento dell’indennizzo, per "attentato" si intende un atto doloso a carattere intimidatorio e/o ritorsivo, diretto ad un soggetto o un oggetto chiaramente individuabile e compiuto con mezzi idonei ad offendere in modo significativo il destinatario.
A puro titolo esemplificativo e salvo che le circostanze del fatto ne escludano il carattere intimidatorio e/o ritorsivo, sono considerati attentati:
- gli atti diretti contro la persona compiuti con qualunque mezzo;
- gli atti diretti contro l’abitazione o altro bene immobile compiuti tramite incendio, esplosivi o sostanze tossiche;
- gli atti diretti contro beni produttivi (piante; animali; mezzi di produzione industriali, agricoli o artigianali) compiuti tramite incendio, esplosivi, armi da taglio, avvelenamento o utilizzo di sostanze tossiche;
- gli atti diretti contro autovetture, altri mezzi di trasporto o altri beni mobili compiuti tramite incendio, esplosivi o sostanze tossiche.
Non sono, invece, considerati attentati, a meno che le circostanze del fatto ne dimostrino o ne facciano ritenere probabile il carattere intimidatorio e/o estorsivo, gli atti caratterizzati da:
- apparente casualità del destinatario, in considerazione del tempo, del luogo e della frequenza dell’evento;
- particolare tenuità dell’offesa, desunta sia dalla lieve entità dei danni che dalla scarsa pericolosità dei mezzi utilizzati.
(Fonte delibera della Giunta regionale n. 21/24 del 08/04/2008)