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Supporto :



Rateizzazione dei crediti dell’Amministrazione regionale interessati da procedure di riscossione coattiva



 Ultimo aggiornamento: 05-06-2024

Stato procedimento: In corso



CODICE UNIVOCO
Codice UnivocoCIT557
TIPOLOGIA
Non definito
LIVELLO DI INTERAZIONE
Non definito
LIVELLO DI INFORMATIZZAZIONE
Non definito
Invia Segnalazione Invia Segnalazione

Cosa è?

Rateizzazione dei crediti dell’Amministrazione regionale interessati da procedure di riscossione coattiva

I soggetti (persone fisiche, giuridiche o enti di fatto) destinatari di un sollecito bonario o di un un'ingiunzione per il pagamento delle somme dovute all'Amministrazione regionale possono richiederne la rateizzazione entro il termine indicato per il pagamento.
La richiesta di rateizzazione può essere consegnata a mano presso gli uffici oppure trasmessa per posta raccomandata o posta elettronica certificata (solo nel caso in cui si possieda una casella di posta elettronica certificata).

La rateizzazione delle sanzioni amministrative è concessa, per una sola volta, secondo le modalità previste dalla normativa vigente (L. 689 del 24.11.1981):
- solo nel caso di comprovate condizioni economiche disagiate;
- secondo un piano di ammortamento in rate mensili da un minimo di tre ad un massimo di trenta.

Per le somme dovute a qualsiasi altro titolo (restituzione contributi, canoni demaniali, fitti ecc) la rateizzazione è concessa, per una sola volta, secondo un piano di ammortamento a rate mensili o trimestrali, il cui numero varia in relazione all’importo che deve essere versato, comprensivo di capitale, interessi legali, eventuali sanzioni e interessi moratori, nonché oneri accessori, maturati alla data in cui la rateizzazione viene concessa, con la seguente scansione:
- fino a 5.000,00 Euro, massimo 2 anni;
- tra i 5.000,01 e i 15.000,00 Euro, massimo 4 anni;
- tra i 15.000,01 e i 30.000,00 Euro, massimo 6 anni;
- tra i 30.000,01 e i 50.000,00 Euro, massimo 7 anni;
- tra i 50.000,01 e i 100.000,00 Euro, massimo 8 anni;
- tra i 100.000,01 e i 300.000,00 Euro, massimo 10 anni;
- oltre i 300.000,00 Euro, massimo 15 anni.

E' possibile accordare piani di ammortamento di durata fino a 24 mesi superiore a quella prevista per i diversi scaglioni di debito. Le rate sono comprensive di interessi calcolati al tasso legale vigente al momento in cui la rateizzazione viene richiesta o, se più favorevole al debitore, alla data di concessione della rateizzazione medesima.
Entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta, l'ufficio che ha inviato l'avviso di pagamento conclude l'istruttoria con un provvedimento espresso di concessione o negazione della rateizzazione o richiede l'integrazione della documentazione mancante. Se la rateizzazione è concessa, l'ufficio competente invia al richiedente anche una comunicazione corredata del piano di dilazione e dei codici di pagamento.

Il pagamento dei crediti regionali può essere effettuato esclusivamente attraverso la piattaforma pagoPA. L'accesso al servizio è garantito dal collegamento al sito web "https://pagopa.regione.sardegna.it"; il servizio è fruibile solo in modalità autenticata (autenticazione con SPID, CNS o CIE). L’utente potrà scegliere tra due diverse opzioni di pagamento: “Paga allo sportello” oppure “Paga online” ; il codice potrà essere utilizzato presso gli Uffici Postali, in Banca, in Ricevitoria, dal Tabaccaio o al Bancomat ed il pagamento potrà essere effettuato in contanti, con carte o conto corrente.
Il pagamento può anche essere effettuato per conto di un soggetto o ente diverso da quello che esegue l’accesso al sistema, in questo caso si dovranno indicare i dati del soggetto o ente per cui si effettua il pagamento

Il debitore deve pagare le rate alle scadenze assegnate, coincidenti con l’ultimo giorno del mese o del trimestre (a seconda della cadenza scelta). Il debitore può estinguere anticipatamente il credito richiedendo lo sconto degli interessi non maturati alla data del versamento.
Il debitore decade dal beneficio del termine nei seguenti casi:
-qualora ometta il versamento di cinque rate mensili, o di due rate trimestrali, anche non consecutive,
- qualora si verifichi il mancato pagamento della prima rata di cui all’art. 3, comma 2, dell’allegato n.3 alla deliberazione n. 8/42 del 19 febbraio 2019
- qualora si verifichi la riduzione delle garanzie prestate per cause imputabili al debitore. In questo caso si procede all’iscrizione a ruolo dell'importo residuo ancora dovuto (comprensivo degli ulteriori interessi ed eventuali sanzioni e interessi moratori maturati alla data di iscrizione a ruolo).

E' possibile riconoscere la sospensione dei pagamenti, per una sola volta, per un massimo di 12 mesi e solo qualora il debitore sia temporaneamente incapace di pagare a causa di un evento imprevisto o di un’emergenza oppure versi, per ragioni estranee alla propria responsabilità, in una comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica, ma nella quale esista una concreta possibilità di recupero (attraverso il reddito dell’impresa o di un’altra fonte).
Su istanza del debitore che dimostri un significativo peggioramento della propria situazione economica, è possibile concedere, per massimo due volte, la ridefinizione del piano di ammortamento nel rispetto delle condizioni e modalità previsti dall’allegato 3 deliberazione n. 8/42 del 19.02.2019, con ricontrattazione, dove occorra, delle garanzie già prestate.
Purché non imputabili al debitore, la sospensione può essere concessa, ad esempio, nei seguenti casi: una catastrofe naturale; perdita del posto di lavoro, ritardi di pagamento da parte dei clienti dell’impresa; malattia grave del beneficiario della rateizzazione.
Su istanza del debitore, è sempre concessa la ridefinizione del piano di ammortamento se comporta una riduzione dei tempi di rimborso, con salvaguardia delle garanzie eventualmente prestate.

Soggetti (persone fisiche, giuridiche o enti di fatto) destinatari di un sollecito bonario o di un'ingiunzione di pagamento o altro titolo esecutivo per il pagamento delle somme dovute all'Amministrazione regionale a qualsiasi titolo (rimborso o revoca di contributi, sanzioni amministrative, risarcimento danni, canoni demaniali o di locazione ecc.).

I debitori possono ottenere la rateizzazione dell’importo indicato nel provvedimento, per una sola volta e qualora non sia già stata concessa in precedenza dall’Amministrazione regionale, con le seguenti limitazioni:
- i destinatari di un’ordinanza-ingiunzione per il pagamento di sanzioni amministrative possono ottenere la rateizzazione, in rate mensili da un minimo di tre ad un massimo di trenta, solo se dimostrano di trovarsi in condizioni economiche disagiate;
- i debitori con un’età superiore agli 80 anni allo scadere dell’ultima rata possono ottenere la rateizzazione solo con la garanzia del coniuge o di un parente in linea retta (che soddisfi il requisito dell’età);
- per importi superiori a 100.000,00 euro, anche cumulativamente riferiti a più crediti, la dilazione è concessa solo se il debitore presenta una delle seguenti garanzie:
o fideiussione bancaria o polizza assicurativa incondizionata e irrevocabile, rilasciata da banche o intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 106 (vecchio art.107) del D.Lgs. n. 385/1993, così come modificato dal D.Lgs. n. 141/2010.
La struttura competente a concedere la rateizzazione potrà valutare, quale garanzia, anche l’ipoteca volontaria di primo grado iscritta su beni di esclusiva proprietà del debitore o di un eventuale garante, per un importo non inferiore al 150% del credito da rateizzare se si tratta di immobili ad uso abitativo, nonché per un importo non inferiore al 200% del credito da rateizzare se si tratta di beni immobili adibiti ad uso commerciale, o beni mobili registrati. In tutti i casi, ai fini del raggiungimento delle percentuali sopra indicate, la garanzia può essere prestata anche cumulativamente con riferimento a più beni.
Qualora si tratti di crediti afferenti leggi istitutive di fondi di rotazione e assimilati gestiti per il tramite degli Istituti di credito, le Direzioni generali possono addivenire ad accordi con gli Istituti di credito convenzionati affinché le posizioni creditorie in recupero giudiziale da questi gestite formino oggetto di rateizzazione alle medesime condizioni praticate per la rateizzazione dei crediti gestiti direttamente dall’Amministrazione regionale, con attribuzione agli Istituti convenzionati di tutti gli adempimenti conseguenti (gestione degli incassi, invio di eventuali solleciti ecc). Le Direzioni generali possono procedere alla conclusione dei predetti accordi, nel rispetto degli indirizzi di cui all’ art. 8 dell’ All. 3 D.G.R. N.8/42 del 19/02/2019
Peraltro se la rateizzazione è concessa su un credito afferente leggi istitutive di fondi di rotazione o assimilati e per il quale l’Amministrazione ha revocato il mandato all’Istituto di credito precedentemente convenzionato per la gestione ed il recupero del credito, il verificarsi di una delle ipotesi di decadenza dal beneficio del termine, comporta entro i successivi 90 gg l’emissione e la notifica dell’atto idoneo alla formazione del titolo esecutivo da parte dell’Amministrazione regionale. In caso di perdurante inadempienza, la struttura organizzativa competente richiede all'ASE - Agenzia Sarda delle Entrate, entro i successivi 90 gg, l’iscrizione a ruolo dell’intero importo dovuto, comprensivo di ulteriori interessi, spese ed eventuali sanzioni, con le modalità autorizzate dal decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46.
Nel caso di domande di rateizzazione presentate da debitori rappresentati da agenzie regionali ed enti strumentali della Regione Sardegna o da enti locali della Sardegna è possibile, alternativamente al rilascio delle garanzie previste, acquisire dall’ente debitore l’assenso preventivo a porre in essere, nelle ipotesi di decadenza dal beneficio del termine, la compensazione del credito residuo vantato dall’Amministrazione regionale con eventuali somme dovute o debende in relazione a trasferimenti senza vincolo di destinazione assegnati all’ente debitore.

60 giorni dal ricevimento della richiesta (Delibera 8/42 del 19/02/2019)

La richiesta deve essere presentata entro i termini per il pagamento indicati nel sollecito bonario/atto ingiuntivo.

La richiesta di rateizzazione deve essere presentata all’ufficio che ha inviato l’avviso o l’atto ingiuntivo, accompagnata dalla seguente documentazione:
- documento di identità in corso di validità (del richiedente/del legale rappresentante/del garante);
- autocertificazione sulla condizione economica disagiata (nel caso di sanzioni amministrative);
- relazione giurata di stima e iscrizione ipotecaria, oppure fideiussione bancaria o polizza assicurativa (per importi superiori a 100.000 euro).

Per importi superiori ai 100.000 euro la rateizzazione è concessa solo dietro presentazione di fideiussione bancaria o assicurativa o dietro iscrizione di ipoteca di primo grado su beni di esclusiva proprietà del debitore o di un eventuale garante ( immobili ad uso abitativo, beni immobili adibiti ad uso commerciale e beni mobili registrati).
I relativi costi sono a carico del richiedente la rateizzazione.

Ufficio: che ha emesso l’avviso bonario di pagamento o l’atto ingiuntivo.

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