Revisione dell'equo indennizzo per aggravamento dell'infermità riconosciuta
Revisione dell'equo indennizzo per aggravamento dell'infermità riconosciuta
Ultimo aggiornamento: 27-03-2020
Stato procedimento: In corso
Cosa è?
Indennizzo riconosciuto al personale regionale
I dipendenti ed i dirigenti regionali che abbiano già ottenuto l'equo indennizzo per infermità dipendente da causa di servizio possono richiedere il risarcimento per l'eventuale aggravamento della perdita dell'integrità fisica.
L’interessato deve inviare la richiesta di revisione dell’equo indennizzo al Servizio previdenza e assistenza e F.I.T.Q. - Settore previdenza dell’Assessorato degli Affari generali, personale e riforma della Regione, il quale richiede all’apposito collegio medico di effettuare la visita.
Appena riceve il calendario delle visite predisposto dal collegio, il Settore previdenza convoca l'interessato.
Una volta effettuati gli accertamenti sanitari, il collegio medico trasmette il relativo verbale al Settore previdenza che predispone la determinazione con cui viene riconosciuto o meno l'aggravamento e, successivamente, la notifica all'interessato.
In caso di accertato aggravamento, il Settore previdenza procede, sulla base della nuova categoria di menomazione, alla revisione dell'equo indennizzo già concesso.
dipendenti e dirigenti del ruolo unico regionale che abbiano già ottenuto l'equo indennizzo per infermità riconosciuta come dipendente da causa di servizio, che abbia comportato menomazioni permanenti dell’integrità fisica ascritte, da apposito collegio medico, a una delle categorie di cui alle tabelle «A» e «B» annesse al decreto del Presidente della Repubblica n. 834/1981 (vedi sezione normativa).
(in media) 6 mesi
5 anni dalla data di notifica del provvedimento di concessione dell'equo indennizzo (vedi note).
domanda di revisione dell'equo indennizzo concesso, completa della documentazione medica attestante l’aggravamento dell’infermità già riconosciuta come dipendente da causa di servizio.
le disposizioni normative sul riconoscimento di infermità come dipendenti da causa di servizio e sulla concessione dell'equo indennizzo sono state abrogate con effetto dal 16 marzo 2012 (vedi, in normativa, l’art. 3, comma 8, della L.R. n. 6/2012 e l’art. 6 del D.L. n. 201/2011, convertito in legge n. 214/2011): potranno, pertanto, ancora presentare la richiesta di revisione solo coloro per cui non siano ancora trascorsi 5 anni dalla notifica del provvedimento di concessione dell'equo indennizzo.