RICHIESTA DEL DIVIETO DI CACCIA NEI FONDI RUSTICI
RICHIESTA DEL DIVIETO DI CACCIA NEI FONDI RUSTICI
Ultimo aggiornamento: 11-05-2021
Stato procedimento: In corso
Cosa è?
Il procedimento riguarda la richiesta di divieto di caccia nei fondi rustici da parte di soggetti privati o conduttori di fondi rustici.
Il proprietario o conduttore che intenda vietare la caccia nel proprio fondo rustico deve presentare richiesta motivata all'Assessorato della Difesa dell'ambiente entro 30 giorni dall'approvazione del piano faunistico-venatorio regionale e, per gli anni successivi, entro il 30 giugno di ogni anno.
L'Assessorato della Difesa dell'ambiente, entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta, comunica l'accoglimento o il rifiuto della domanda all'interessato e all'ambito territoriale di caccia (A.T.C.) competente per territorio, motivando la decisione assunta. L'Assessorato può accogliere la domanda se accerta che l'esercizio della caccia arreca danno all'attività agricola svolta nel fondo rustico o contrasta con attività sociali ed ambientali oppurtanamente documentate.
L'atto conclusivo consiste nella comunicazione con la quale l'Assessorato della Difesa dell'ambiente concede al richiedente l'eventuale permesso al divieto di caccia.
Soggetti privati o conduttori di fondi rustici
60 giorni
Entro 30 giorni dall'approvazione del piano faunistico-venatorio regionale (attualmente ancora in fase di elaborazione).
Per gli anni successivi: entro il 30 giugno di ogni anno.
- Richiesta motivata di divieto di caccia nel fondo rustico in carta semplice con la documentazione comprovante il titolo della proprietà/o del possesso;
- elementi identificativi del terreno (foglio, mappale, superficie).
Il divieto di caccia è segnalato mediante l'apposizione di tabelle, esenti da tasse, a cura del proprietario o conduttore del fondo, le quali delimitano in maniera chiara e visibile il perimetro dell'area interessata.
Il piano faunistico-venatorio regionale è ancora in fase di elaborazione e la procedura non è al momento attiva.
Nei fondi rustici sottratti alla gestione programmata della caccia è vietato a chiunque, compreso il proprietario o il conduttore, esercitare l'attività venatoria fino al venir meno del divieto.