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Riconoscimento comunitario per gli operatori del settore mangimi



 Ultimo aggiornamento: 16-09-2022

Stato procedimento: In corso



CODICE UNIVOCO
Codice UnivocoIMP578
TIPOLOGIA
Non definito
LIVELLO DI INTERAZIONE
Non definito
LIVELLO DI INFORMATIZZAZIONE
Non definito
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Cosa è?

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Il riconoscimento comunitario è previsto per gli stabilimenti che svolgono le attività previste dal Reg. (CE) 183/05
La casistica inerente i procedimenti di riconoscimento degli stabilimenti comprende principalmente i seguenti casi:
1. il riconoscimento ex novo degli stabilimenti;
2. l’introduzione di nuove attività (tra quelle oggetto di riconoscimento comunitario) negli stabilimenti già riconosciuti;
3. l’aggiornamento del riconoscimento (ad esempio per il subingresso di una nuova ditta, per modifiche strutturali e/o impiantistiche igienico-sanitarie rilevanti, per l’inserimento di nuove tipologie di prodotto nell’ambito delle attività per le quali uno stabilimento è già riconosciuto);
4. la cessazione o sospensione volontaria del riconoscimento per le attività interessate e la ripresa delle stesse attività.

Casi 1 e 2

Gli stabilimenti dove si intendano svolgere le attività sopra indicate possono avviare l’attività solo dopo aver ottenuto il riconoscimento dall’Assessorato dell’Igiene e sanità e dell’assistenza sociale.
Il riconoscimento viene concesso in seguito ad un sopralluogo finalizzato a verificare la sussistenza dei requisiti igienici e strutturali oltre che operativi e gestionali.
Il Suap verifica la correttezza formale della documentazione e la trasmette per via telematica a tutti gli enti coinvolti, tra i quali i Servizi competenti per territorio dei Dipartimenti di prevenzione della ATS Sardegna ed il Servizio Sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare dell’Assessorato dell’Igiene e sanità e dell’Assistenza sociale.
Il competente Servizio della ATS Sardegna, entro dieci giorni consecutivi dalla ricezione della documentazione inviata dal SUAPE, verifica la correttezza formale e sostanziale dell’istanza e della documentazione e richiede, se necessario, integrazioni documentali o chiarimenti. Lo stesso Servizio ATS, dopo la verifica documentale ed al fine di esprimere, entro trenta giorni consecutivi dalla ricezione della documentazione inviata dal SUAPE, il previsto parere tecnico relativo alle verifiche di propria competenza, effettua un’ispezione presso lo stabilimento prima dell’avvio di qualsiasi attività, al fine di verificare che siano soddisfatti i pertinenti requisiti stabiliti dalla vigente normativa di settore. Il competente Servizio della ATS Sardegna comunica le risultanze dell’ispezione in loco ed il relativo parere tecnico per il riconoscimento tramite la piattaforma SUAPE (nei casi di conferenza di servizi in forma semplificata ed in modalità asincrona) o direttamente in sede di conferenza (nei casi in cui questa si svolga in forma simultanea ed in modalità sincrona).
Il Servizio sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare dell’Assessorato, entro sette giorni consecutivi dal ricevimento da parte del SUAPE dell’esito favorevole della fase asincrona o del verbale della seduta della conferenza di servizi, provvede a adottare la determinazione di concessione del riconoscimento dello stabilimento (che viene poi trasmessa tramite la piattaforma SUAPE per fare parte integrante del provvedimento unico finale) oltre che aggiornare il sistema informativo nazionale degli elenchi degli stabilimenti riconosciuti.
Nel caso in cui, invece, le verifiche svolte dagli enti coinvolti abbiano dato esito negativo, il SUAPE emetterà un provvedimento di diniego, che sarà trasmesso all’interessato, al competente Servizio della ATS Sardegna e all’Assessorato.
Agli stabilimenti può essere concesso un riconoscimento condizionato se il competente Servizio della ATS Sardegna abbia rilevato che lo stabilimento soddisfi almeno i requisiti relativi alle infrastrutture ed alle attrezzature per lo svolgimento delle attività previste oltre che siano state predisposte procedure basate sui principi HACCP adeguate rispetto alla natura ed alla dimensione dell’impresa.
La procedura per la conversione del riconoscimento condizionato in definitivo è avviata d’ufficio, entro 3 mesi dalla concessione del riconoscimento, dal competente Servizio della ATS Sardegna. Quest’ultimo effettua una nuova ispezione presso lo stabilimento per verificare che siano soddisfatti gli altri pertinenti requisiti stabiliti dalla vigente normativa di settore e comunica al Servizio Sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare dell’Assessorato il proprio parere che può essere:
• favorevole per il riconoscimento definitivo, qualora lo stabilimento soddisfi tutti i requisiti, compresi quelli gestionali ed operativi, stabiliti dalla normativa;
• di concessione di una proroga del riconoscimento condizionato (la cui durata non potrà comunque superare complessivamente i sei mesi a decorrere dalla data della determinazione di concessione del riconoscimento condizionato) se lo stabilimento, pur avendo compiuto progressi evidenti, non soddisfi ancora tutti i pertinenti requisiti;
• sfavorevole per il riconoscimento definitivo, qualora rilevi che lo stabilimento, oltre che non soddisfare i pertinenti requisiti stabiliti dalla normativa, non abbia compiuto progressi evidenti.
Il Servizio sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare dell’Assessorato, sulla base del parere espresso dal competente Servizio della ATS Sardegna, provvede a:
• adottare la determinazione di concessione del riconoscimento definitivo, oppure
• emettere la determinazione di revoca del riconoscimento, oppure
• prendere atto della concessione della proroga del riconoscimento condizionato.
Caso 3
Gli operatori economici interessati, per ciascuno stabilimento riconosciuto posto sotto il loro controllo, devono notificare (procedimento in autocertificazione), tramite il SUAPE, ai competenti Servizi della ATS Sardegna ed al Servizio sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare dell’Assessorato:
• il subingresso di una nuova ditta (a cura del subentrante);
• le modifiche strutturali e/o impiantistiche, se non contestuali all’introduzione di nuove attività, rilevanti sotto l’aspetto igienico-sanitario (che comprendono, ad esempio, le modifiche interne dello stabilimento, relativamente ai locali ed agli ambienti di produzione, che comportano una variazione della precedente planimetria, come anche l’introduzione di nuovi impianti o macchinari che non vanno semplicemente a sostituire quelli preesistenti) ma che siano diverse dall’ampliamento con ulteriori locali rispetto a quelli compresi nel riconoscimento;
• l’inserimento di nuove tipologie di prodotto nell’ambito delle stesse attività per cui lo stabilimento è stato riconosciuto.
Invece l’ampliamento degli stabilimenti riconosciuti con ulteriori locali, che devono essere inclusi nell’ambito del riconoscimento comunitario, segue l’iter dei casi 1 e 2.

Il competente Servizio della ATS Sardegna, ricevuta la documentazione da parte del SUAPE, entro i termini previsti per le pratiche che seguono il procedimento in autocertificazione:
• verifica la correttezza formale e sostanziale della notifica e della documentazione, compresa la verifica della sussistenza dei requisiti e dei presupposti, in base alle norme di settore, delle modifiche intervenute;
• si accerta, eseguendo un’ispezione presso lo stabilimento, della veridicità e della corrispondenza dell’intervento rispetto alle dichiarazioni presentate, nonché della rispondenza ai requisiti igienico-sanitari, strutturali e gestionali dello stabilimento.

Il Servizio sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare dell’Assessorato, sulla base della comunicazione degli esiti delle verifiche del competente Servizio della ATS Sardegna, provvede ad adottare, quando appropriato, la determinazione di aggiornamento del riconoscimento e ad aggiornare il sistema informativo nazionale degli elenchi degli stabilimenti riconosciuti.

Caso 4
Gli operatori economici che decidano di sospendere o cessare le attività oggetto di riconoscimento (sia nel loro complesso e quindi sospendere o revocare in toto il riconoscimento di uno stabilimento, o riguardare solo alcune di tali attività), devono notificare tale evento al Servizio sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare dell’Assessorato ed al competente Servizio della ATS Sardegna, tramite il SUAPE del Comune in cui ha sede lo stabilimento.
Il Servizio sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare dell’Assessorato, ricevuta la documentazione del SUAPE e verificata la regolarità della stessa, provvede a:
• adottare, a seconda del caso, la determinazione di sospensione o revoca del riconoscimento per le attività interessate;
• aggiornare il sistema informativo nazionale degli elenchi degli stabilimenti riconosciuti.

Gli operatori economici che intendano riavviare le attività sospese dovranno inoltrare istanza al Servizio sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare dell’Assessorato ed al competente Servizio della ATS Sardegna, tramite il SUAPE del Comune in cui ha sede lo stabilimento.
Il competente Servizio della ATS Sardegna, ricevuta l’istanza tramite il SUAPE:
• effettua un’ispezione presso lo stabilimento prima che questo riavvii le attività per le quali il riconoscimento è stato sospeso, al fine di verificare la sussistenza dei requisiti stabiliti dalla vigente normativa di settore;
• sulla base delle risultanze dell’ispezione, trasmettere al Servizio sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare dell’Assessorato, tramite la piattaforma SUAPE, il relativo parere che potrà essere favorevole o meno per il ripristino del riconoscimento sospeso (quindi, per la revoca del provvedimento di sospensione) in relazione al soddisfacimento (o meno) dei pertinenti requisiti stabiliti dalla normativa.

Il Servizio sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare dell’Assessorato, in caso di parere favorevole del competente Servizio della ATS Sardegna, provvede a adottare la determinazione di revoca della sospensione del riconoscimento e ad aggiornare il sistema informativo nazionale degli elenchi degli stabilimenti riconosciuti.






Gli operatori economici titolari di stabilimenti che intendono svolgere o svolgono attività di fabbricazione, commercializzazione, trasformazione, trattamento, produzione e miscelazione previste dall’articolo 10, paragrafo 1, lettere a), b), c) e paragrafo 3 del regolamento CE n. 183/2005 (consulta, dalla sezione normativa, questo regolamento e il regolamento n. 225/2012).

Gli stabilimenti che fabbricano additivi di mangimi o prodotti di cui all’articolo 10 lettera a) devono richiedere il riconoscimento al Ministero della Salute.
Gli OSM che svolgono esclusivamente attività di intermediazione dei prodotti derivanti dalle attività contemplate all’articolo 10 del Regolamento (CE) n. 183/2005, possono svolgere l’attività solo previa attribuzione del numero di riconoscimento. In ragione del fatto che tali OSM non detengono prodotti nei loro locali, ai fini del riconoscimento non è richiesta la visita in loco da parte dell’autorità competente; tuttavia, la domanda di riconoscimento deve essere comprensiva di un’autocertificazione con la quale l’OSM, che intenda svolgere la citata attività di intermediario, deve dichiarare di non detenere i prodotti nei propri locali e che tali prodotti soddisfano i requisiti del Regolamento (CE) n. 183/2005.

per ottenere il riconoscimento, le strutture devono possedere i requisiti indicati nei Regolamenti CE n. 183/2005 e n.225/2012.

30 giorni dalla ricezione della documentazione inviata dal SUAPE agli enti coinvolti,, 7 giorni dall'invio dell'esito della fase asincrona o del verbale della seduta della conferenza dei servizi da parte del SUAPE (per assegnazione del numero di riconoscimento)

dichiarazione unica autocertificativa per la realizzazione di un intervento relativo ad attività produttive (DUA), da presentare insieme ai relativi allegati allo Sportello unico per le attività produttive e per l’edilizia (SUAPE) del Comune in cui è situato lo stabilimento (per informazioni generali sulle procedure semplificate per le attività produttive di beni e servizi e per scaricare la relativa modulistica, visita, dalla sezione allegati, il sito Sardegna Impresa - SUAPE. Nel caso di avvio di un nuovo stabilimento, alla DUA dovranno essere allegati anche la planimetria dello stabilimento e la relazione tecnica descrittiva del processo produttivo.

- assolvimento dell'imposta di bollo sull'istanza e sul provvedimento finale del SUAPE, nel caso in cui sia necessario avviare un procedimento in conferenza di servizi;
- versamento a favore della Regione dei diritti spettanti per le spese relative alla gestione del procedimento (in attesa della definizione del nuovo tariffario).

Ufficio: Sportello unico per le attività produttive e per l’edilizia (Suape) del Comune competente per territorio

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