RICONOSCIMENTO DELLA QUALIFICA DI IMPRENDITORE AGRICOLO PROFESSIONALE
RICONOSCIMENTO DELLA QUALIFICA DI IMPRENDITORE AGRICOLO PROFESSIONALE
Ultimo aggiornamento: 21-02-2014
Stato procedimento: In corso
Cosa è?
La proceduta di riconoscimento della qualifica di imprenditore agricolo professionale (IAP), grazie alla quale l'imprenditore può ottenere dei benefici fiscali e creditizi, è stata attribuita alle province dalla legge regionale n.9 del 2006.
Gli imprenditori che richiedono la qualifica di IAP ma che non sono in possesso di uno o più requisiti al momento della presentazione della richiesta, accedono ugualmente al riconoscimento ma entro 2 anni devono risultare in possesso di tutti i requisiti richiesti. Il termine di 2 anni può essere prorogato di altri 2 dalla Provincia competente per territorio in funzione di particolari condizioni, quali ad esempio la tipologia delle colture dell'azienda agricola o il verificarsi di eventi particolari documentabili (investimenti pluriennali di grande entità, avversità atmosferiche, calamità in genere). Se alla scadenza dei 2 anni o dei 4 anni per l'eventuale proroga, le condizioni oggetto di impegno non sono state rispettate, l'imprenditore decadrà dalla qualifica con effetto dalla data di riconoscimento.
Gli imprenditori agricoli, inoltre, dovranno impegnarsi a mantenere per almeno 5 anni le condizioni dichiarate per il riconoscimento con l'obbligo di segnalare alla Provincia che ha operato il riconoscimento tutte le modifiche successive.
Imprenditori agricoli in forma singola o associata
a) essere in possesso di conoscenze e competenze professionali adeguate;
b) dedicare alle attività agricole, direttamente o in qualità di socio di società, almeno il 50% (25% nelle zone svantaggiate e montane) del proprio tempo di lavoro complessivo;
c) ricavare dalle attività agricole almeno il 50% (25% nelle zone svantaggiate e montane) del proprio reddito globale da lavoro.
Con riferimento al requisito della professionalità (lettera a), si richiede la presenza di almeno una delle seguenti condizioni:
• possesso di uno dei seguenti titoli di studio: diploma di laurea in scienze agrarie o in scienze forestali o in medicina veterinaria o in scienza delle produzioni animali o in scienze delle tecnologie alimentari, oppure di diploma universitario per le medesime aree professionali, oppure di diploma d’istituto tecnico agrario o d’istituto professionale a indirizzo agrario;
• esercizio di attività agricola come titolare, contitolare, amministratore, coadiuvante familiare o lavoratore agricolo per almeno un triennio in data antecedente alla presentazione della domanda di riconoscimento della qualifica;
• possesso di attestato di frequenza con profitto a corsi di formazione professionale in agricoltura, della durata di almeno di 150 ore, organizzati in attuazione di normative comunitarie statali o regionali.
Per valutare il requisito indicato alla lettera b) l'Assessorato dell'Agricoltura ha elaborato, sulla base delle esperienze e degli studi dei tecnici regionali, la tabella regionale del fabbisogno d’impiego di manodopera (allegato 2 del decreto n. 1102/2008). Nella tabella sono indicate le ore di lavoro necessarie per coltura, allevamenti e attività connesse alle precedenti, richieste dal piano colturale dell'azienda in cui il richiedente svolge attività agricola. Il requisito deve intendersi posseduto se il fabbisogno di manodopera necessario non è inferiore al 50% (ridotto al 25% per l’imprenditore che opera in zona svantaggiata) del monte ore annuo previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro in vigore per i lavoratori agricoli a tempo pieno (39 ore settimanali per 48 settimane pari a 1872 ore annue, arrotondate a 1900).
Per quanto riguarda il requisito indicato alla lettera c) per calcolare il reddito prodotto dall’attività agricola si considera l’imponibile assoggettato all’imposta regionale sulle attività produttive (Irap) al lordo dei contributi pubblici eventualmente erogati (comunitari, statali e regionali) aumentato da quelle voci di reddito che pur non assoggettate a Irap sono riconducibili ad attività previste dall’art. 2135 del codice civile e dai redditi derivanti dalla qualità di socio di società agricole.
Il verificarsi di specifiche condizioni, ad esempio, ingenti investimenti aziendali, perdita di raccolto per eventi naturali, nuovi impianti di colture frutticole e forestali per le quali la vendita del prodotto avviene alcuni anni dopo l’avvio della coltura, può fornire un dato Irap non veritiero. Pertanto, su richiesta motivata dell’interessato, e a seguito di opportune verifiche, le province dovranno tener conto di tali specifici elementi discostandosi dall’applicazione della regola generale.
I soggetti esclusi dall’applicazione dell’Irap saranno, invece, assoggettati al calcolo del reddito attraverso la metodologia dei redditi lordi standard, secondo le tabelle predisposte dall’Istituto nazionale di economia agraria.