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Procedimento interamente informatizzato e flusso totalmente dematerializzato. A cura della Direzione generale degli affari generali e della società dell'informazione

Comunicazione di esercizio della pesca sportiva nelle acque interne della Sardegna da parte di non residenti



 Ultimo aggiornamento: 16-10-2024

Stato procedimento: In corso


CODICE UNIVOCO
Codice UnivocoAMB607
TIPOLOGIA
Autorizzazioni, Concessioni Autorizzazioni, Concessioni
LIVELLO DI INTERAZIONE
Non definito
LIVELLO DI INFORMATIZZAZIONE
Procedimento nativo del Portale SUS Procedimento nativo del Portale SUS
Invia Segnalazione Invia Segnalazione

Cosa è?

Pescatori residenti all’estero, che non siano nati in Sardegna; pescatori residenti in altre regioni italiane che non siano titolari di licenza di pesca di tipo b o titolo equipollente; pescatori titolari di licenza di pesca di tipo b

La legge regionale n. 9/2018, articolo 3, ha previsto che l’esercizio della pesca sportiva nelle acque interne della Sardegna da parte di pescatori sportivi non residenti in Sardegna sia subordinato al possesso della licenza di tipo C di durata trimestrale. La stessa legge ha precisato che a decorrere dal 01.01.2019 la licenza di pesca di tipo C è costituita dalla ricevuta di versamento della tassa di concessione regionale su cui sono riportati i dati anagrafici del pescatore e la causale del versamento, da esibire unitamente a un documento di identità valido ed alla attestazione di avvenuta compilazione, sul sito internet istituzionale della Regione, della comunicazione di esercizio della pesca sportiva nelle acque interne della Sardegna.

Inoltre la legge regionale n. 9/2018, articolo 3, ha previsto che è fatta salva la validità delle licenze di pesca sportiva rilasciate da altre regioni o dalle Province autonome di Trento e Bolzano, da esibire unitamente alla attestazione di avvenuta compilazione della comunicazione di esercizio della pesca sportiva e che le esenzioni dall'obbligo del possesso della licenza di pesca, eventualmente previste dalle leggi di altre regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano, hanno validità sul territorio regionale della Sardegna, fermo restando l'obbligo di esibire un documento di identità valido e l'attestazione di avvenuta compilazione della comunicazione di esercizio della pesca sportiva.

La comunicazione può essere effettuata da:
- pescatori residenti all'estero, che non siano nati in Sardegna e pescatori residenti in altre regioni italiane che non siano titolari di licenza di pesca di tipo b o titolo equipollente. Per i minorenni la comunicazione può essere effettuata da chi esercita la responsabilità genitoriale, che dovrà prestare il proprio consenso all'esercizio della pesca sportiva da parte del minore
- pescatori titolari di licenza di pesca di tipo b o titolo equipollente rilasciato da altre regioni italiane.
La comunicazione può essere effettuata anche da soggetto delegato con le modalità indicate nel manuale di gestione al seguente link:
https://sus.regione.sardegna.it/sus/download/b56cfb89-44ca-41ff-9ae0-bad702ea6b0f;1.0

L’accesso alla procedura online per la compilazione della comunicazione di esercizio della pesca sportiva nelle acque interne si trova nella pagina web: www.regione.sardegna.it/comefareper.
Per accedere al servizio è richiesta l’autenticazione secondo una delle seguenti modalità:
- SPID – Sistema pubblico di identità digitale (autenticazione di 2° livello)
- TS / CNS (Tessera sanitaria e carta nazionale servizi)
- IDM della Regione Sardegna

https://www.regione.sardegna.it/servizi/accesso-ai-servizi-on-line/indice-dei-servizi/modalit%C3%A0-di-autenticazione-ai-servizi

Fino all'adeguamento dei sistemi di autenticazione, gli stranieri che non possiedono un codice fiscale italiano dovranno effettuare la comunicazione di esercizio della pesca sportiva nella acque interne della Sardegna tramite email. Le informazioni necessarie a tal fine devono essere richieste all’indirizzo: agr.pesca@regione.sardegna.it;

Si tratta di una comunicazione di esercizio dell’attività sportiva da parte dell’interessato per cui non è previsto il rilascio di un provvedimento finale.
Il procedimento si esaurisce con il rilascio della ricevuta di avvenuta compilazione della comunicazione di esercizio, nella pagina web: www.regione.sardegna.it/comefareper

Nel corso della compilazione della comunicazione online può rendersi necessario, a seconda dei diversi casi, allegare uno o più dei seguenti documenti (in formato .pdf, .jpg, ecc.):
- ricevuta di versamento della tassa di concessione regionale di € 15,00 (pescatori residenti all'estero, che non siano nati in Sardegna; pescatori residenti in altre regioni italiane che non siano titolari di licenza di pesca di tipo b o titolo equipollente);
- consenso di chi esercita la responsabilità genitoriale in caso di esercizio della pesca sportiva da parte di pescatori minorenni;
- documento di identità del genitore che esprime il consenso all'esercizio della pesca sportiva da parte di pescatori minorenni (genitore che non ha effettuato l’autenticazione per la compilazione della comunicazione).

Con Deliberazione della G.R. n. 52/46 del 23.10.2018 e Decreto del Presidente n. 110/2018 l’importo della tassa di concessione dovuta per l’esercizio della pesca sportiva nelle acque interne della Sardegna da parte di persone non residenti in Sardegna è stato stabilito nella misura di € 15,00. L’adempimento della tassa ha validità trimestrale.
Il versamento della tassa dovrà essere effettuato esclusivamente nel corso della compilazione della comunicazione, mediante la procedura guidata al sistema PagoPA, unica modalità da utilizzarsi per i pagamenti verso le amministrazioni pubbliche. Si precisa che la tassa non è dovuta dai Pescatori titolari di licenza di pesca di tipo B o titolo equipollente rilasciato da altre regioni italiane, fermo restando l’obbligo di effettuare la comunicazione di esercizio della pesca sportiva nelle acque interne della Sardegna accedendo al link https://sus.regione.sardegna.it/sus/searchprocedure/details/607.

Per acque interne si intendono i fiumi, i laghi, gli stagni, ma anche le lagune e i bacini di acque salmastre, anche se in diretta comunicazione con il mare.

Al fine di consentire i controlli agli organi competenti, i pescatori sportivi dovranno portare con sé:
- per i pescatori residenti all'estero, che non siano nati in Sardegna e pescatori residenti in altre regioni italiane che non siano titolari di licenza di pesca di tipo b o titolo equipollente: la ricevuta della tassa di concessione regionale;
- per i pescatori titolari di licenza di pesca di tipo b o titolo equipollente rilasciato da altre regioni: la licenza di pesca o la documentazione idonea a dimostrare il possesso di un titolo equipollente;
- per tutti : la ricevuta dell’avvenuta compilazione della comunicazione di esercizio della pesca sportiva nelle acque interne della Sardegna;
- per tutti: un documento di identità in corso di validità.

Assessorato dell'agricoltura e riforma agro-pastorale
Direzione generale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale
Servizio pesca e acquacoltura
Ufficio: Ufficio Relazioni con il Pubblico dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale
Via Pessagno n. 4 - 09126 Cagliari
Telefono: 070.6067034-070.6066321-070.6066782
Fax: 070.6062516
Orari di ricevimento: Dal lunedì al venerdì dalle ore 11 alle ore 13; i pomeriggi di lunedì e mercoledì dalle ore 16 alle ore 17

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