Black list dei soggetti prestatori di garanzie in via professionale
Black list dei soggetti prestatori di garanzie in via professionale
Ultimo aggiornamento: 05-06-2024
Stato procedimento: In corso
Cosa è?
Limiti all’accoglimento delle garanzie prestate in via professionale - Formazione e aggiornamento elenco soggetti inaffidabili: Procedimento di formazione della black list
-Limiti all’accoglimento delle garanzie prestate in via professionale
I soggetti (banche, assicurazioni e altri intermediari finanziari autorizzati) che in via professionale prestino, a qualsiasi titolo, garanzie a beneficio dell’Amministrazione regionale, delle proprie articolazioni organizzative e dei suoi enti strumentali, possono incorrere in limitazioni nell’accoglimento di ulteriori garanzie con inserimento in una “black list” di soggetti inaffidabili .
L’art. 5 della L.R. 25 febbraio 2021 n. 4 - così come modificato dall’art. 6, comma 1, lettera c), della L.R. 11 agosto 2021 n.16 - nel disporre l’abrogazione dell’art. 16 della L.R. 11 aprile 2016 n. 5, individua le circostanze al cui verificarsi si produce il rifiuto delle garanzie fideiussorie da parte dell'Amministrazione regionale, delle proprie articolazioni organizzative, dei suoi enti strumentali e società partecipate:
a) ritardo nel pagamento degli importi garantiti anche con riferimento a una sola garanzia fideiussoria;
b) mancato adempimento a seguito di ingiunzione di pagamento anche con riferimento a una sola garanzia fideiussoria.
Il ritardo nel pagamento dell’importo garantito rispetto al termine contrattualmente previsto, a seguito di escussione con semplice richiesta scritta, comporta l'esclusione dal rilascio di ulteriori garanzie per un periodo di sei mesi dalla data di accertamento dell’evento, comunicata con provvedimento dirigenziale ai singoli destinatari. Il rifiuto continua ad operare anche oltre il predetto periodo nell'ipotesi in cui perduri l’inadempimento, fino alla data di effettiva e integrale soddisfazione del credito maturato.
Nel caso in cui l'inadempimento da parte del fideiussore si protragga oltre il termine previsto dall'ingiunzione di pagamento, il rifiuto da parte dell'Amministrazione regionale, delle proprie articolazioni organizzative, dei suoi enti strumentali e delle società partecipate, di ulteriori garanzie offerte dal medesimo soggetto, opera per un periodo di due anni dalla data di accertamento dell’inadempimento. La mancata integrale riscossione entro il predetto periodo, produce il perdurare del rifiuto fino alla data di effettiva e integrale soddisfazione del credito maturato.
-Formazione e aggiornamento elenco soggetti inaffidabili.
Ai fini della rilevazione dei mancati o ritardati pagamenti, l'escussione della garanzia fidejussoria è fatta a prima e semplice richiesta . In caso di perdurante inadempimento, l’Amministrazione regionale (per il tramite dell'ASE - Agenzia Sarda delle Entrate), le proprie articolazioni organizzative ed i suoi enti strumentali procedono nei confronti del soggetto garante tramite notifica dell'ingiunzione di pagamento o altro titolo esecutivo emesso nei confronti del debitore principale o dell'ingiunzione di pagamento o altro titolo esecutivo emesso direttamente nei confronti del soggetto garante (ricorrendo le condizioni che determinano il sorgere dell'obbligazione in capo al medesimo).
Nel caso di cui al terzo comma, art. 5 L.R. 4/2021, assume lo stesso valore dell'ingiunzione di pagamento il provvedimento di revoca disposto ai sensi dell'art. 24, commi 32, 33 e 36, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, in materia di revoca dei benefici alle imprese nei settori dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
- Procedimento di formazione della black list
Accertato il verificarsi delle inadempienze ex art. 5 L.R. 4/2021 - così come modificato dall’art. 6, c. 1, lett. c), della L.R. 16/2021, in capo ai soggetti che hanno prestato garanzie in favore della Regione, delle sue articolazioni organizzative e dei suoi enti strumentali, l'ASE comunica ai medesimi l'avvio del procedimento di formazione dell'elenco, assegnando il termine di 30 giorni per la presentazione di memorie e documenti, dettagliando altresì le circostanze che hanno determinato l'inserimento nella black list nonché gli atti amministrativi alla base del procedimento (ad esempio, determina di concessione del contributo, determina di revoca del contributo, numero e serie della polizza fideiussoria, estremi della richiesta di escussione con semplice richiesta scritta, estremi dell’ingiunzione di pagamento e data di notifica ecc), al fine di fornire ai soggetti destinatari tutti gli elementi per un immediato e puntuale riscontro. Entro i successivi trenta giorni, a decorrere dalla data di ricezione della comunicazione di avvio del procedimento, l'ASE emette il provvedimento finale di inserimento in black list o di archiviazione del procedimento e ne da comunicazione al garante interessato; eventuali richieste di chiarimento e/o integrazioni documentali interrompono i termini per l’emissione del provvedimento.
Il provvedimento dirigenziale di inserimento nella black list acquista efficacia al momento della sua comunicazione ai singoli destinatari a cura dell'ASE che provvede, contestualmente all’acquisizione di efficacia, a pubblicare nel sito istituzionale della Regione Sardegna la black list aggiornata, al fine di facilitarne la conoscibilità a tutte le amministrazioni interessate e ai soggetti per i quali sia prevista la presentazione di polizza fideiussoria.
-Permanenza nella black list
I soggetti garanti incorsi in una delle circostanze individuate ai commi da 1 a 3 dell’art. 5 della LR 4/2021 rimangono iscritti nella black list per una durata diversa a seconda della fattispecie in cui ricade l’inadempimento. Il periodo di iscrizione varia dai sei mesi (per il ritardato pagamento a seguito di escussione con semplice richiesta scritta) ai due anni (nel caso in cui il ritardo perduri oltre il termine individuato nell’ingiunzione di pagamento); tuttavia nell'ipotesi di perdurante inadempimento, l'iscrizione permane anche oltre il predetto periodo fino alla data di effettiva e integrale soddisfazione del credito maturato.
-Decadenza
Secondo quanto stabilito dal quarto comma dell’art. 5 della L. R. 4/2021 , le circostanze di cui ai commi da 1 a 3 del medesimo articolo devono essere accertate, a pena di decadenza, entro due anni dall’evento o entro due anni dalla pubblicazione della legge se l’evento si è verificato in data anteriore, con provvedimento dirigenziale da comunicarsi ai singoli destinatari.
non applicabile
non applicabile
Il procedimento si conclude decorsi 60 giorni dall’invio della comunicazione di avvio al destinatario. Decorsi i 30 giorni assegnati per la presentazione di memorie e documenti, entro i successivi 30 giorni, con l’emissione del provvedimento finale di inserimento in black list o di archiviazione, il procedimento si conclude.