RIMBORSI ALLE EMITTENTI RADIOTELEVISIVE PER MESSAGGI POLITICI AUTOGESTITI GRATUITI
RIMBORSI ALLE EMITTENTI RADIOTELEVISIVE PER MESSAGGI POLITICI AUTOGESTITI GRATUITI
Ultimo aggiornamento: 03-02-2021
Stato procedimento: In corso
Cosa è?
Legge n. 28 del 22/02/2000, art. 4 comma 5
Lo Stato riconosce alle emittenti radiofoniche e televisive locali che accettano di trasmettere messaggi politici autogestiti a titolo gratuito, un rimborso il cui ammontare è definito con decreto del Ministro delle comunicazioni, insieme con il Ministro dell’economia e delle finanze, emanato in occasione delle consultazioni elettorali.
Alle emittenti radiofoniche è riservato almeno un terzo della somma complessiva stanziata. La somma è ripartita tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in proporzione al numero dei cittadini iscritti nelle liste elettorali di ciascuna regione e provincia autonoma.
La quota della Regione Sardegna è versata in un conto infruttifero della Banca d’Italia.
Entro il terzo giorno successivo alla data di pubblicazione della delibera dell’Agenzia per le garanzie nelle comunicazioni sulla campagna elettorale, le emittenti radiofoniche e televisive locali devono rendere pubblica la loro intenzione di trasmettere messaggi politici autogestiti gratuiti (mag) e trasmettere al Corecom, il comitato regionale sardo per le comunicazioni, la richiesta di adesione.
Il Corecom esamina le richieste e, tenendo conto della somma a disposizione, predispone una tabella nella quale è indicata la ripartizione dei messaggi politici autogestiti tra le emittenti. La tabella è trasmessa, con nota, a ciascuna emittente e al Servizio comunicazione della Direzione generale della Presidenza che richiede all’Assessorato regionale della Programmazione l’iscrizione in bilancio delle somme statali stanziate. La nota è inviata per conoscenza anche al Ministero delle comunicazioni.
Terminata la campagna elettorale, le emittenti radiotelevisive presentano al Corecom l’autocertificazione sull’effettiva trasmissione dei mag negli spazi radiofonici e televisivi.
Il Corecom effettuati i controlli previsti, trasmette l’autocertificazione al Servizio comunicazione che dispone l’erogazione dei rimborsi con determinazione del direttore.
Emittenti televisive e radiofoniche della Sardegna
30 giorni
Entro il terzo giorno successivo alla data di pubblicazione, nella Gazzetta Ufficiale, della delibera dell’Agenzia per le garanzie nelle comunicazioni relativa alle modalità di svolgimento della campagna elettorale
Da presentare al Comitato regionale sardo per le comunicazioni:
- richiesta di adesione alla trasmissione dei messaggi autogestiti gratuiti con indicati il numero massimo dei contenitori predisposti, la collocazione nel palinsesto, gli standard tecnici richiesti ai soggetti politici e il termine di consegna per la trasmissione del materiale autoprodotto.
Le emittenti radiotelevisive possono utilizzare i modelli resi disponibili nel sito web dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni: www.agcom.it.