APPROVAZIONE DEI PROGETTI DI BONIFICA DEI SITI CONTAMINATI DI INTERESSE REGIONALE
APPROVAZIONE DEI PROGETTI DI BONIFICA DEI SITI CONTAMINATI DI INTERESSE REGIONALE
Ultimo aggiornamento: 11-05-2021
Stato procedimento: In corso
Cosa è?
Decreto legislativo n. 152/2006, art. 242
Ogni volta che si verifica un evento potenzialmente in grado di contaminare un sito, il responsabile dell’inquinamento deve svolgere una serie di attività che, in caso di superamento delle concentrazioni soglia di contaminazione e di rischio (Concentrazione soglia di contaminazione (CSC) e Concentrazione soglia di rischio (CSR), si conclude con la presentazione di un progetto operativo di bonifica o messa in sicurezza del sito.
In caso di siti di interesse regionale, l’approvazione del progetto compete all’Assessorato regionale della Difesa dell’ambiente.
APPROVAZIONE DEL PIANO DI CARATTERIZZAZIONE
Qualora a seguito di apposite indagini il responsabile dell’inquinamento accerti che il sito ha superato le concentrazioni della soglia di contaminazione , deve darne immediatamente notizia al Comune ed alla Provincia territorialmente competenti, con la descrizione delle misure di prevenzione e di messa in sicurezza di emergenza adottate.
Nei successivi 30 giorni, il soggetto responsabile deve presentare alle stesse amministrazioni ed al Servizio antinquinamento atmosferico ed acustico, gestione rifiuti e bonifiche dell’Assessorato il piano di caratterizzazione.
Il Servizio convoca la conferenza di servizi, invitando tutte le amministrazioni competenti a rilasciare i permessi, le autorizzazioni e le concessioni necessari per la realizzazione degli interventi compresi nel piano.
La Regione autorizza il piano, con eventuali prescrizioni integrative, entro 30 giorni dalla sua presentazione.
L’autorizzazione regionale sostituisce tutti gli atti di assenso necessari per le opere connesse alla caratterizzazione.
APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO DI ANALISI DI RISCHIO
Sulla base dei risultati della caratterizzazione, al sito è applicata la procedura di analisi del rischio specifica per la determinazione delle CSR. I risultati dell’analisi di rischio devono essere presentati al Servizio dal responsabile dell’inquinamento entro 6 mesi dall’approvazione del piano di caratterizzazione.
Ricevuto il documento contenente i risultati, il Servizio convoca la conferenza di servizi nel corso della quale si svolge l’istruttoria in contraddittorio con il responsabile dell’inquinamento.
La conferenza approva il documento di analisi di rischio entro 60 giorni dal suo ricevimento.
APPROVAZIONE DEL PROGETTO OPERATIVO DI BONIFICA
Qualora dall’analisi di rischio risulti che la concentrazione di sostanze contaminanti nel sito è superiore ai valori di concentrazione della soglia rischio (CSR), il responsabile dell’inquinamento, entro 6 mesi dall’approvazione del documento di analisi di rischio, presenta al Servizio antinquinamento il progetto operativo degli interventi di bonifica o di messa in sicurezza.
Il Servizio convoca un’apposita conferenza di servizi invitando tutte le amministrazioni ordinariamente competenti a rilasciare i permessi, le autorizzazioni e le concessioni necessari per la realizzazione degli interventi compresi nel progetto.
Nel corso della conferenza, il Servizio sente il soggetto responsabile, acquisisce il parere del Comune e della Provincia e, entro 60 giorni dal ricevimento del progetto, provvede all’approvazione con eventuali prescrizioni ed integrazioni.
Il termine per l’approvazione può essere sospeso una sola volta dal Servizio per richiedere integrazioni documentali o approfondimenti al progetto. La richiesta deve essere adeguatamente motivata e contenere un termine congruo per la presentazione delle integrazioni.
Ai soli fini della realizzazione e dell’esercizio degli impianti e delle attrezzature necessari per attuare il progetto operativo e per il tempo necessario alla realizzazione dello stesso, l’autorizzazione sostituisce gli assensi delle amministrazioni coinvolte, compresi quelli relativi alla valutazione di impatto ambientale.
L’autorizzazione costituisce anche variante urbanistica e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori.
Il provvedimento di approvazione del progetto stabilisce:
- i tempi e le prescrizioni necessarie per l’esecuzione dei lavori;
- l’entità delle garanzie finanziarie, in misura non superiore al 50 per cento del costo stimato dell’intervento. Le garanzie dovranno essere presentate in favore della Regione per la corretta esecuzione ed il completamento degli interventi.
Le indagini e le attività istruttorie sono svolte dalla Provincia territorialmente competente con la collaborazione dell’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente della Sardegna (ARPAS) ed in coordinamento con le altre amministrazioni coinvolte.
Spetta alla Provincia anche rilasciare il certificato di avvenuta bonifica ma, qualora l’Ente non provveda, interviene la Regione.
Soggetti che hanno causato la contaminazione di un sito
Approvazione del piano di caratterizzazione: 30 giorni. Approvazione del documento di analisi di rischio: 60 giorni. Approvazione del progetto operativo di bonifica: 60 giorni.
- Piano di caratterizzazione: 30 giorni dall’accertamento del superamento delle concentrazioni soglia di contaminazione.
- Documento di analisi di rischio: 6 mesi dall’approvazione del piano di caratterizzazione.
- Progetto operativo di bonifica: 6 mesi dall’approvazione del documento di analisi di rischio.
- Piano di caratterizzazione (vedi note);
- documento contenente i risultati dell’analisi di rischio;
- progetto operativo degli interventi di bonifica o di messa in sicurezza.
Il piano di caratterizzazione deve contenere:
- la descrizione del sito e di tutte le attività produttive che vi si sono svolte o che ancora vi si svolgono;
- il piano delle indagini da svolgere per definire lo stato ambientale del suolo, del sottosuolo e delle acque sotterranee;
- i risultati delle indagini eseguite, i dati storici raccolti e la rappresentazione dello stato di contaminazione del suolo, del sottosuolo e delle acque sotterranee.
(Normativa di riferimento: decreto legislativo n. 152/2006, allegato 2 al Titolo V della parte quarta)