RIMBORSO DELLE SPESE LEGALI SOSTENUTE PER LA DIFESA IN GIUDIZIO
RIMBORSO DELLE SPESE LEGALI SOSTENUTE PER LA DIFESA IN GIUDIZIO
Ultimo aggiornamento: 25-09-2024
Stato procedimento: In corso
Cosa è?
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La Regione, ai sensi della legge regionale n. 51/1978, art. 48 come interpretato dall’art. 51 della L.R. n. 8/1997, modificato dall'art. 25 della L.R. n. 17/2023, rimborsa:
- le spese sostenute per la difesa in giudizio dal dipendente dichiarato esente da responsabilità in giudizi civili, penali, amministrativi, contabili promossi in relazione alla sua qualità di impiegato, ancorché instaurato dall’Amministrazione regionale;
- le spese sostenute per la difesa in giudizio dal Presidente della Regione e dagli Assessori regionali dichiarati esenti da responsabilità in procedimenti promossi in relazione ad atti, azioni od omissioni compiuti nell'esercizio del loro mandato.
Ai sensi della vigente normativa sono rimborsabili, previo parere obbligatorio e vincolante dell'Avvocatura regionale sulla legittimità e congruità tariffaria della parcella, le spese di difesa relative a:
- un solo difensore, in misura non superiore ai valori medi dei parametri ministeriali e dei relativi incrementi ove applicabili, vigenti al momento della pronuncia definitiva, rapportata ai singoli gradi di giudizio;
- un solo consulente tecnico di parte in misura non superiore a quelle liquidate o liquidabili dal giudice per il consulente tecnico d'ufficio.
Il procedimento prende avvio con la presentazione della domanda, debitamente compilata in ogni sua parte e sottoscritta dal richiedente, corredata della documentazione necessaria.
Il procedimento si conclude:
- con l’adozione del provvedimento di rigetto dell’istanza;
ovvero
- con l’adozione del provvedimento di accoglimento della domanda e con il rimborso totale o parziale delle spese sostenute, a seguito del rilascio da parte dell’Avvocatura regionale del parere obbligatorio e vincolante sulla legittimità e congruità tariffaria della parcella o delle parcelle presentate.
La durata del procedimento è di 90 giorni.
I termini del procedimento sono sospesi, per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni, qualora sia necessario acquisire documentazione o atti integrativi o procedere a regolarizzare la domanda presentata.
In seguito all’adozione del provvedimento di accoglimento della domanda, nel caso in cui nel capitolo del bilancio regionale vi siano risorse sufficienti, la Direzione Generale della Presidenza adotta le relative determinazioni di impegno e di liquidazione delle somme spettanti al richiedente.
Nel caso in cui, viceversa, il capitolo di spesa non abbia sufficiente copertura finanziaria si procede preventivamente alla richiesta di impinguamento del medesimo capitolo.
Si precisa che:
il diritto all'ottenimento del rimborso può essere fatto valere dopo la presentazione da parte del dipendente della parcella definitiva del proprio difensore e del consulente tecnico.
La liquidazione:
- è subordinata alla presentazione della regolare fattura quietanzata del difensore e del consulente tecnico;
- può essere disposta direttamente, quale beneficiario alternativo, in favore del difensore e/o del consulente tecnico, previa presentazione della parcella definitiva e successiva produzione, in esito al pagamento, della fattura quietanzata.
Decorso inutilmente il termine di conclusione del procedimento, ai sensi degli articoli 2 e 2 bis della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.., l’interessato potrà rivolgersi al titolare del potere sostitutivo, dott. Giovanni Deiana, affinché entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto, concluda il procedimento attraverso le strutture competenti o mediante la nomina di un commissario.
Dipendenti o ex dipendenti della Regione, dichiarati esenti da responsabilità in giudizi civili, penali, amministrativi, contabili promossi in relazione a fatti di servizio compiuti in qualità di impiegato, ancorché instaurati dall'Amministrazione;
- Assessori o ex Assessori, Presidente o ex Presidenti della Regione dichiarati esenti da responsabilità in procedimenti promossi in relazione ad atti, azioni od omissioni compiuti nell'esercizio del loro mandato.
- essere stati dichiarati esenti da responsabilità in giudizi civili, amministrativi o penali promossi in relazione a fatti di servizio compiuti in qualità di impiegato, ancorché instaurati dall’Amministrazione (dipendenti o ex dipendenti della Regione);
- essere stati dichiarati esenti da responsabilità in procedimenti promossi in relazione ad atti, azioni od omissioni compiuti nell'esercizio del loro mandato (Assessori o ex Assessori, Presidente o ex Presidenti della Regione).
- essere stati, dopo le iniziali contestazioni formali, definitivamente prosciolti nella fase istruttoria o preliminare al giudizio, intendendosi in tal caso per definitivo proscioglimento anche la mancata instaurazione della fase del giudizio a seguito delle difese, deduzioni o discolpe approntate dai difensori e dai consulenti tecnici.
- domanda di rimborso, utilizzando l’apposito modulo debitamente compilato in ogni sua parte e sottoscritto dal richiedente;
- fotocopia di un documento di identità del dichiarante, in corso di validità;
- copia conforme all’originale, rilasciata dalla cancelleria del competente organo giudiziario, della sentenza passata in giudicato, con la specifica della data in cui è divenuta irrevocabile, ovvero copia conforme del decreto di archiviazione;
- prenotula o parcella definitiva del proprio difensore, contenente la specifica di tutte le fasi processuali e di tutte le voci che concorrono alla determinazione dell’onorario dovuto, con i relativi importi. Ai fini della liquidazione delle somme la parcella deve essere quietanzata dal difensore;
- prenotula o parcella definitiva del consulente tecnico di parte, unitamente al provvedimento di liquidazione del giudice delle spese per il consulente tecnico d’ufficio. Ai fini della liquidazione delle somme la parcella deve essere quietanzata dal consulente tecnico di parte.
La domanda di rimborso può essere presentata durante tutto l'arco dell'anno con le modalità appresso indicate:
- tramite pec all’indirizzo: presidenza.dirgen@pec.regione.sardegna.it;
- a mano consegnando la domanda presso gli uffici della Direzione Generale della Presidenza, sito in Viale Trento 69, Cagliari;
- a mezzo posta al seguente indirizzo: Regione Autonoma della Sardegna, Direzione Generale della Presidenza, viale Trento n. 69 - 09123 Cagliari.