RISERVA DI ESERCIZIO DEL DIRITTO DI USO CIVICO SUI TERRENI
RISERVA DI ESERCIZIO DEL DIRITTO DI USO CIVICO SUI TERRENI
Ultimo aggiornamento: 25-02-2020
Stato procedimento: In corso
Cosa è?
Direttive operative per l'azione amministrativa e la gestione dei procedimenti in materia di usi civici
I Comuni possono richiedere la riserva di esercizio del diritto di uso civico a favore di alcune categorie di titolari per un limitato periodo di tempo (ogni singola concessione non può superare i dieci anni).
I beneficiari della riserva di esercizio devono essere individuati tra i titolari degli usi civici tradizionali (anche se non materialmente esercitati) e, in ogni caso, la riserva non può prevedere per i terreni un utilizzo diverso rispetto all'uso civico tradizionale praticato o praticabile.
La riserva di esercizio deve risultare da atto scritto ed essere a titolo oneroso cioè può essere concessa dietro pagamento di una indennità che deve essere utilizzata secondo quanto previsto dall'art. 3 della L.R. n. 12/1994 (vedi campo normativa).
Il Comune interessato deve presentare domanda al Servizio territoriale di Argea competente per territorio che verificherà l'adeguatezza della documentazione prodotta ed entro 30 giorni richiederà l'eventuale documentazione integrativa. Entro 60 giorni dalla ricezione della richiesta, il dirigente adotterà la determinazione di accoglimento o di rigetto. La riserva di esercizio può essere autorizzata anche in assenza del Piano di valorizzazione e recupero delle terre civiche.
La concessione della riserva, alla scadenza, può essere rinnovata attraverso la presentazione di una nuova richiesta (il rinnovo può essere ripetuto più volte per un periodo in ogni caso non superiore ad ulteriori dieci anni).
Il venire meno dei presupposti che hanno determinato il rilascio della concessione comporta la decadenza della riserva di esercizio.
Entro 15 giorni dall'adozione della determina di accoglimento della richiesta, il Servizio territoriale provvede all'inoltro alla Direzione generale di Argea, al Comune (con la richiesta di pubblicazione nell'albo pretorio per un periodo minimo di 15 giorni) e all'Assessorato dell'Agricoltura per l'aggiornamento della banca dati dell'inventario generale.
I comuni della Sardegna
60 giorni dalla ricezione della richiesta o della documentazione integrativa
- richiesta di riserva di esercizio;
- deliberazione del Consiglio comunale che attesti l'avvenuta pubblicazione della richiesta approvata e motivata all'albo pretorio del Comune;
- relazione tecnico amministrativa;
- planimetrie e visure catastali dei terreni oggetto della riserva di esercizio e planimetrie in scala catastale con l'indicazione delle coordinate dei vertici del poligono che costituisce l'area interessata alla riserva di esercizio quando questa non riguardi un intero mappale;
- eventuali frazionamenti ed ogni ulteriore atto che il Comune ritiene indispensabile (compreso l'eventuale regolamento comunale di gestione se già approvato).
La documentazione deve essere inviata al Servizio territoriale di Argea competente per territorio.