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I procedimenti online dell'Amministrazione Regionale

Supporto :



Accesso civico generalizzato



 Ultimo aggiornamento: 05-01-2021

Stato procedimento: In corso



CODICE UNIVOCO
Codice UnivocoSUS6324
TIPOLOGIA
Non definito
LIVELLO DI INTERAZIONE
Non definito
LIVELLO DI INFORMATIZZAZIONE
Non definito
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Cosa è?

Art. 5, comma 2, del D. Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 e s.m.i.

L'accesso civico generalizzato è il diritto di chiunque di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria.
Alla regola dell'accessibilità generalizzata sono previste alcune eccezioni per tutelare interessi pubblici e privati che potrebbero subire un pregiudizio dalla diffusione di alcune informazioni.
Il Responsabile del procedimento, dopo aver ricevuto la richiesta, identifica i dati, le informazioni e i documenti richiesti. Il Responsabile del procedimento di accesso se individua soggetti controinteressati, (art 5-bis, comma 2) è tenuto a dare comunicazione agli stessi, mediante invio di copia con raccomandata con avviso di ricevimento o per via telematica per coloro che abbiano consentito tale forma di comunicazione. Entro 10 giorni dalla ricezione della comunicazione, i controinteressati possono presentare una motivata opposizione, anche per via telematica alla richiesta di accesso. A decorrere dalla comunicazione ai controinteressati, il termine (art. 5, comma 6) è sospeso fino all’eventuale opposizione dei controinteressati.
Decorso tale termine, il Responsabile del procedimento di accesso provvede sulla richiesta, accertata la ricezione della comunicazione. Tutela dell’accesso generalizzato:
Il richiedente, nei casi di diniego totale o parziale dell’accesso generalizzato o di mancata risposta entro il termine previsto, oppure i controinteressati, nei casi di accoglimento della richiesta di accesso, possono presentare richiesta di riesame al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza che decide con provvedimento motivato, entro il termine di 20 giorni.
Se l’accesso generalizzato è stato negato o differito a tutela della protezione dei dati personali in conformità con la disciplina legislativa in materia, il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, provvede sentito il Garante per la protezione dei dati personali, il quale si pronuncia entro il termine di 10 giorni dalla richiesta, con sospensione dei termini per l’adozione del provvedimento da parte del Responsabile della prevenzione della corruzione.
Entro 30 giorni dalla conoscenza della decisione dell’Amministrazione, è possibile presentare ricorso al TAR o al Difensore Civico competente per territorio, anche dopo il provvedimento del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza. Entrambi si pronunciano entro 30 giorni.

Chiunque può accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti.
La richiesta è gratuita e può essere presentata da chiunque stante l’assenza di limitazioni in merito alla legittimazione soggettiva del richiedente.
Oltre al privato cittadino possono esercitare tale diritto anche associazioni, comitati, società ed enti privati e pubblici per mezzo del loro rappresentante legale.

L'esercizio del diritto di accesso generalizzato non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente.

È necessario identificare i dati, le informazioni o i documenti che si desiderano richiedere. Ciò vuol dire che eventuali richieste di accesso civico devono essere ritenute inammissibili laddove l’oggetto della richiesta sia troppo vago da non permettere di identificare la documentazione richiesta, oppure laddove la predetta richiesta risulti manifestamente irragionevole.
Esclusione dal diritto di accesso:
L'accesso civico di cui all'articolo 5, comma 2, è rifiutato se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno degli interessi pubblici inerenti a:
a) la sicurezza pubblica e l'ordine pubblico;
b) la sicurezza nazionale;
c) la difesa e le questioni militari;
d) le relazioni internazionali;
e) la politica e la stabilità finanziaria ed economica dello Stato;
f) la conduzione di indagini sui reati e il loro perseguimento;
g) il regolare svolgimento di attività ispettive.
L'accesso di cui all'articolo 5, comma 2, è altresì rifiutato se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno dei seguenti interessi privati:
a) la protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia;
b) la libertà e la segretezza della corrispondenza;
c) gli interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi la proprietà intellettuale, il diritto d'autore e i segreti commerciali.
Il diritto di cui all'articolo 5, comma 2, è escluso nei casi di segreto di Stato e negli altri casi di divieti di accesso o divulgazione previsti dalla legge, ivi compresi i casi in cui l'accesso è subordinato dalla disciplina vigente al rispetto di specifiche condizioni, modalità o limiti, inclusi quelli di cui all'articolo 24, comma 1, della legge n. 241 del 1990 e ss.mm.ii..

Il procedimento di accesso civico deve concludersi con provvedimento espresso e motivato entro 30 giorni (art. 5, comma 6, del D. Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.) dalla presentazione dell’istanza con la comunicazione del relativo esito al richiedente e agli eventuali soggetti controinteressati. Tale termine è sospeso nel caso di comunicazione dell’istanza ai controinteressati durante il tempo stabilito dalla norma per consentire agli stessi di presentare eventuale opposizione (10 giorni dalla ricezione della comunicazione).
L’Ente è tenuto a motivare l’eventuale rifiuto, differimento o limitazione all’accesso.

La richiesta può essere presentata in qualsiasi momento dell’anno, in alternativa:
- all’Ufficio che detiene i dati, i documenti e le informazioni
- all’Ufficio Relazioni con il pubblico (che provvederà ad inoltrare la richiesta all’ufficio competente)
- ai Centri per l’Impiego
La richiesta di accesso civico generalizzato, corredata da copia del documento di identità del richiedente in tutti i casi in cui non si è in possesso di una identità digitale, può essere presentata secondo una delle seguenti modalità:
- posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo agenzialavoro@pec.regione.sardegna.it
- posta elettronica all’indirizzo della sede centrale lav.agenzia.regionale@regione.sardegna.it
- posta elettronica agli indirizzi dell’URP agenzialavoro.urp@regione.sardegna.it e di ciascun Centro per l’Impiego (disponibili al seguente link https://www.aspalsardegna.it/cpi/)
- consegna a mano presso gli uffici dei Centri per l’Impiego di competenza o all'Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) – Sede Centrale.

- Modulo accesso civico generalizzato
- Modulo riesame accesso civico generalizzato
- Modulo riesame controinteressato accesso civico generalizzato
- Modulo opposizione controinteressato accesso civico generalizzato

Agenzia sarda per le politiche attive del lavoro (ASPAL)
Direzione generale
Servizio sistemi informativi, affari legali, anticorruzione e controlli
Via Is Mirrionis 195
Telefono: 070/6068058
Fax: 070/6067968
Orari di ricevimento: - URP (Ufficio Relazioni con il Pubblico) Via Is Mirrionis, 195 - Cagliari Telefono 070 7593039 Indirizzo E-mail agenzialavoro.urp@regione.sardegna.it - Centri per l’impiego i cui indirizzi sono reperibili al link https://www.aspalsardegna.it/cpi/

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