Sussidi a favore di persone con disturbo mentale per il pagamento delle rette di ricovero in istituto
Sussidi a favore di persone con disturbo mentale per il pagamento delle rette di ricovero in istituto
Ultimo aggiornamento: 16-05-2024
Stato procedimento: In corso
Cosa è?
Legge regionale n. 20 del 30/05/1997, art .14
La Regione eroga annualmente, tramite i comuni, sussidi alle persone con disturbo mentale per il pagamento delle rette giornaliere di ricovero presso istituti assistenziali non ospedalieri, autorizzati ed accreditati (vedi nota 1).
Gli istituti assistenziali non ospedalieri inviano al Comune con il quale hanno stipulato una convenzione il fabbisogno annuale con la richiesta di pagamento della retta (vedi nota 2).
Il Comune richiede all'azienda sanitaria locale competente per territorio la verifica annuale della sussistenza delle condizioni cliniche che giustificano il ricovero ed un parere obbligatorio ai fini del pagamento della retta per la parte a carico dell'Assessorato dell'Igiene e sanità e dell'assistenza sociale.
Annualmente il Comune, dopo aver decurtato la parte di retta coperta dalla contribuzione degli utenti, invia il fabbisogno all'Assessorato, il quale eroga all'Ente i fondi necessari.
Il Comune, a sua volta, ripartisce le risorse regionali tra i soggetti beneficiari.
- persone affette da disturbo mentale;
- comuni della Sardegna
per poter beneficiare del sussidio, le persone con disturbo mentale devono:
- essere residenti in Sardegna;
- aver già fruito di una retta di ricovero inclusa tra quelle indicate all'art. 1, comma 1, lettera b) della legge regionale n. 44/1987 (vedi sezione normativa);
- essere state ricoverate presso istituti assistenziali non ospedalieri prima dell'entrata in vigore della legge regionale n. 15 del 27 agosto 1992 (vedi sezione normativa).
180 giorni
il Comune deve presentare all'Assessorato dell'Igiene e sanità e dell'assistenza sociale:
- il rendiconto delle spese sostenute ed il fabbisogno finanziario relativo alle spese da sostenere. Il rendiconto;
- la determinazione di approvazione del rendiconto firmato dal responsabile finanziario del Comune.
1) L'ammontare delle rette è definito ed aggiornato annualmente dalla Regione, sulla base degli indici Istat.
2) L'ammontare della retta per il singolo paziente è definito sulla base del reddito individuale mensile che include tutte le entrate, comunque conseguite, comprese le erogazioni assistenziali per invalidità civile ed i trattamenti pensionistici. La spesa per la retta è in parte a carico dell’interessato ed in parte a carico dell'Assessorato.