Sussidi economici a favore di persone con disturbo mentale
Sussidi economici a favore di persone con disturbo mentale
Ultimo aggiornamento: 18-01-2022
Stato procedimento: In corso
Cosa è?
Legge regionale n. 20 del 30/05/1997, art. 8
Le persone con disturbo mentale possono usufruire di sussidi economici erogati dalla Regione tramite i comuni.
Il sussidio consiste in un assegno mensile che, in presenza dei requisiti richiesti, viene riconosciuto a partire dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda.
L’importo dell’assegno è determinato in base ai parametri stabili annualmente dall'Assessorato e al reddito mensile individuale, che include tutte le entrate, comunque conseguite, compresi eventuali erogazioni assistenziali, assegni per invalidità civile e trattamenti pensionistici, ad eccezione dell’indennità di accompagnamento. Per i minori, i beneficiari dell'amministrazione di sostegno, gli interdetti e gli inabilitati, il reddito imponibile è quello della famiglia di appartenenza, che non deve superare i parametri stabiliti annualmente sulla base dell’indice Istat e che comprende anche il reddito individuale mensile del beneficiario del sussidio.
L'interessato deve presentare la relativa domanda al Comune di residenza, il quale richiede all'azienda sanitaria locale (asl) competente per territorio o all'Università la verifica della sussistenza delle condizioni cliniche sulla base della certificazione sanitaria presentata dall'interessato.
L'asl o l'Università esprime un parere vincolante per la concessione del sussidio.
Annualmente il Comune, dopo aver verificato l'esistenza delle condizioni di bisogno economico, invia il fabbisogno finanziario all'Assessorato dell'Igiene e sanità e dell'assistenza sociale, il quale trasferisce all'Ente i fondi necessari.
Successivamente, il Comune eroga, a sua volta, i sussidi ai beneficiari.
- persone affette da disturbo mentale;
- comuni della Sardegna
per poter beneficiare del sussidio le persone affette da disturbo mentale devono:
- essere residenti in Sardegna;
- essere affette da una delle patologie psichiatriche elencate nell'allegato A all'art. 7 della legge regionale n. 15/1992, come integrato dall'art. 16 della legge regionale n. 20/1997 (vedi sezione normativa);
- essere assistiti dal Servizio della tutela della salute mentale e dei disabili psichici, dal Servizio della tutela materno-infantile, consultori familiari, neuropsichiatria infantile, tutela della salute degli anziani, riabilitazione dei disabili fisici istituiti nell'ambito del Dipartimento di diagnosi, cura e riabilitazione dell'azienda sanitaria locale competente per territorio oppure dalle cliniche universitarie di psichiatria e neuropsichiatria infantile.
180 giorni
Le persone interessate devono presentare la domanda di sussidio al Comune di residenza, utilizzando la modulistica predisposta dallo stesso Ente ed allegando la seguente documentazione:
- certificato di nascita;
- certificato di residenza e stato di famiglia;
- certificato reddituale;
- dichiarazione sostitutiva con la quale l'interessato attesta che non beneficia di altre forme di assistenza economica erogate da altri enti pubblici;
- certificato del medico specialistico, rilasciato dal competente servizio.
I certificati di nascita, residenza e reddituale potranno essere sostituiti da una dichiarazione, in carta semplice, firmata dall'interessato.
I comuni devono, invece, presentare all'Assessorato dell'Igiene e sanità e dell'assistenza sociale:
- il rendiconto delle spese sostenute ed il fabbisogno finanziario relativo alle spese da sostenere;
- la determinazione di approvazione del rendiconto firmato dal responsabile finanziario del Comune;
- la determinazione del responsabile del servizio che certifica la conformità dell’importo del sussidio alla normativa di riferimento.