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Svolgimento degli esami finali di qualifica professionale



 Ultimo aggiornamento: 17-04-2024

Stato procedimento: In corso



CODICE UNIVOCO
Codice UnivocoCIT658
TIPOLOGIA
Non definito
LIVELLO DI INTERAZIONE
Non definito
LIVELLO DI INFORMATIZZAZIONE
Non definito
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Cosa è?

Legge regionale n. 47 del 01/06/1979, art. 7

Le prove d’esame per il riconoscimento delle qualifiche professionali dovranno svolgersi, fatte salve eventuali eccezioni, nell’arco di 3 giorni: il primo di questi dovrà essere destinato all’insediamento della commissione per le verifiche preliminari e allo svolgimento di una delle prove d’esame, mentre i giorni successivi dovranno essere destinati allo svolgimento delle ulteriori prove ed alle valutazioni finali.
Lo svolgimento di tutte le prove prevede la presenza delle persone nominate secondo quanto previsto dalla legge regionale n. 47 del 1° giugno 1979 (vedi sezione normativa).

La commissione ed il presidente dovranno provvedere, secondo le rispettive competenze, a:
• verificare gli atti di nomina dei componenti la commissione;
• identificare i rappresentanti degli organismi, mediante il controllo con un valido documento di identità;
• verificare la percentuale di assenza dei corsisti (vedi nota 1);
• verificare l’effettivo svolgimento del programma contenuto nel progetto approvato dal competente Servizio dell'Assessorato del Lavoro. Per ogni singola materia o disciplina dovrà essere riscontrata la sottoscrizione del programma da parte del formatore e da almeno 2 corsisti;
• verificare la regolare ammissione dei corsisti agli esami, attraverso la presa di visione del verbale della riunione finale del collegio dei docenti, corredato da una relazione sull’andamento dell’attività formativa di ciascun allievo;
• verificare la corrispondenza fra le prove indicate dall’Ente e quelle inserite nel modello 16/FP, al momento della richiesta di costituzione della commissione d’esame;
• verificare la presenza di una terna delle prove, proposte dall’agenzia formativa, sia per la prova scritta che per quella pratica (vedi nota 2);
• stabilire, preliminarmente allo svolgimento di tutte le prove da svolgere nei giorni successivi, i criteri e le modalità di valutazione delle stesse e per gli scrutini finali (vedi nota 3).

Nel caso in cui il candidato, per malattia o altri gravi motivi, non dovesse risultare presente nelle date di convocazione per lo svolgimento delle prove, il presidente della commissione d’esame verificherà l’adeguatezza della documentazione prodotta a giustificazione dal candidato, verbalizzandone l’assenza.

- agenzie di formazione;
- persone interessate allo svolgimento degli esami finali di qualifica professionale.

una volta conclusa l’attività d’esame, il presidente della commissione esaminatrice dovrà provvedere alla consegna della seguente documentazione presso l'Assessorato del Lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale:

1) originale del verbale (modello 18/FP), compilato in tutte le sue parti e controfirmato da tutta la commissione. Sulla quarta facciata dovranno, invece, essere apposte le sole firme del presidente della commissione e del direttore del corso;

2) modello 17/FP, relativo alla composizione della commissione d'esame, regolarmente compilato in tutte le sue parti (comprese le firme giornaliere di presenza per tutto il periodo degli esami) e firmato in originale dal presidente;

3) nomine di tutti i rappresentanti nominati dai vari organismi che hanno partecipato ai lavori (comprese le nomine dei formatori interni);

4) testo della prova d’esame estratta, controfirmata in originale dalla commissione d’esame e da almeno 2 allievi. Nel caso di prove contenenti test attitudinali, dovrà essere allegata al testo anche la griglia di correzione prevista.

1) La percentuale di assenza ammissibile per i corsi non può superare il 20 per cento del monte ore del corso. E’ previsto l’innalzamento della percentuale sino al 30 per cento, solo in caso di gravidanza e puerperio o gravi motivi documentati.
In ogni caso, dovrà essere accertato lo svolgimento di un modulo di recupero che consenta al candidato il raggiungimento dell’80 per cento del monte ore di lezione.
Nei corsi di qualificazione per operatore socio-sanitario la percentuale di ore di assenza non può superare il 10 per cento del monte ore del corso.

2) Le tre prove proposte dall’agenzia formativa dovranno risultare omogenee alle caratteristiche didattiche del corso e alla tempistica assegnata per lo svolgimento.
Nell’ipotesi di evidente disomogeneità, la commissione potrà richiedere una riformulazione delle stesse.
In assenza di proposte sarà compito della commissione, anche con l’ausilio dei commissari interni, stabilire la terna di prove dalla quale estrarre quella da assegnare ai candidati.
Per i corsi relativi al percorso sperimentale vedi anche, in normativa, le circolari del 26 gennaio 2006 e del 20 marzo 2006 precedentemente citate.

3) Il voto finale degli esami (espresso in centesimi) è costituito dalla media matematica tra la votazione media riportata dal candidato nelle prove di teoria (ossia scritta e orale) e la votazione della prova pratica o simulata.
La media dei voti indicati nel modello 18/FP alla colonna «media voti teoria» si ottiene sommando le votazioni conseguite rispettivamente nella prova orale e nella prova scritta e dividendo il risultato per 2. La «media voti teoria» sommata al voto conseguito nella prova pratica o simulata e diviso per 2 darà l’esatta determinazione del «voto finale», che non deve essere inferiore a 60/100 per il conseguimento della qualifica.
Il voto di ammissione non influisce mai sulle medie del voto finale, in quanto non può costituire ulteriore elemento aggiuntivo di media matematica.
Per i corsi relativi al percorso sperimentale vedi anche, in normativa, le circolari precedentemente citate.

Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale
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