TRASFERIMENTI ALLE PROVINCE PER L'INDENNIZZO DEI DANNI CAUSATI DALLA FAUNA SELVATICA ALLE PRODUZIONI AGRICOLE, ZOOTECNICHE E ITTICHE
TRASFERIMENTI ALLE PROVINCE PER L'INDENNIZZO DEI DANNI CAUSATI DALLA FAUNA SELVATICA ALLE PRODUZIONI AGRICOLE, ZOOTECNICHE E ITTICHE
Ultimo aggiornamento: 11-05-2021
Stato procedimento: In corso
Cosa è?
Leggi regionali n. 23/1998, art. 59, n. 4/2006, art. 22, comma 15, n. 3 del 2008 , art. 5 comma 21
La legge regionale n. 4 del 2006 ha trasferito alle province la competenza per il pagamento degli indennizzi per i danni provocati dalla fauna selvatica alle colture, alle produzioni zootecniche e, in ultimo, la legge regionale n. 3 del 2008 ha esteso gli indennizzi anche ai danni provocati alle produzioni ittiche.
Gli enti provvederanno al pagamento dei danni con le risorse che, ogni anno, la Regione trasferirà loro.
La ripartizione dello stanziamento annuale è approvata dalla Giunta regionale.
A partire dal 2010, le risorse stanziate annualmente dall’amministrazione regionale saranno così ripartite:
- per il 40 per cento tra le province di Oristano, Cagliari, Carbonia Iglesias e Ogliastra per la prevenzione e l’indennizzo dei danni provocati alle produzioni ittiche, secondo i criteri approvati dalla delibera
n. 38/39 del 6 agosto 2009 (vedi sezione normativa). Nel caso in cui l’Assessorato dell’Ambiente riceva richieste da parte di altre province, le somme disponibili saranno ripartite in misura proporzionale;
- per il 60 per cento tra tutte le amministrazioni provinciali per la prevenzione e l’indennizzo dei danni causati alle produzioni agricole e zootecniche, secondo i criteri approvati dalla delibera n. 40/3 del 28 settembre 2006 (vedi sezione normativa).
Successivamente all’approvazione, il Servizio tutela della natura dell’Assessorato dell’Ambiente erogherà le somme alle province.
Province della Sardegna
entro 90 giorni dalla data di approvazione del relativo programma di finanziamento da parte della Giunta regionale