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Supporto :



Trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale



 Ultimo aggiornamento: 12-05-2023

Stato procedimento: In corso



CODICE UNIVOCO
Codice UnivocoCIT669
TIPOLOGIA
Non definito
LIVELLO DI INTERAZIONE
Non definito
LIVELLO DI INFORMATIZZAZIONE
Non definito
Invia Segnalazione Invia Segnalazione

Cosa è?

Disciplina valida per i dipendenti regionali

La Regione può instaurare rapporti di lavoro a tempo parziale con i propri dipendenti fino al limite del 25 per cento della dotazione organica del personale a tempo pieno di ciascuna categoria (vedi nota 2). Tale limite può essere elevato di un ulteriore 10 per cento in presenza di gravi e documentate situazioni familiari.
I posti da destinare ai rapporti di lavoro part-time sono coperti, innanzitutto, in base alle richieste provenienti dal personale interessato e, per la parte residua, con assunzioni effettuate tramite procedure selettive.
Se i posti disponibili sono inferiori al numero di domande presentate dai dipendenti, sono accolte con priorità le richieste presentate da:
- dipendenti disabili o in particolari condizioni psicofisiche;
- dipendenti che assistono familiari che abbiano una disabilità non inferiore al 70 per cento, si trovino in particolari condizioni psicofisiche, siano affetti da gravi patologie oppure siano anziani non autosufficienti;
- dipendenti con figli minori, tenuto conto del loro numero.

La durata della prestazione lavorativa in caso di contratto a tempo parziale deve essere almeno pari al 30 per cento di quella a tempo pieno.
Il dipendente può scegliere tra tre tipologie di part-time:
- orizzontale, che prevede lo svolgimento della prestazione in tutti i giorni lavorativi ma con un orario ridotto;
- verticale, che prevede una prestazione a tempo pieno ma limitata ad alcuni giorni della settimana, del mese o di determinati periodi dell’anno;
- misto, con la combinazione delle due precedenti modalità.

La richiesta di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale deve essere presentata alla propria Direzione generale, che provvede a completarla con il nulla osta del Direttore generale e a trasmetterla alla Direzione generale dell'organizzazione e metodo e del personale.
La richiesta viene esaminata dal Servizio gestione giuridica ed economica dei rapporti di lavoro - Settore inquadramenti giuridici ed economici, che verifica il possesso dei requisiti e l'eventuale presenza di condizioni per accedere con priorità al part-time.
Entro 60 giorni dalla ricezione della domanda, la Direzione del personale può rinviare, con decisione motivata, la trasformazione del rapporto di lavoro per un periodo non superiore a 6 mesi se, per le mansioni svolte e la posizione organizzativa del dipendente, il passaggio al rapporto part-time pregiudichi gravemente la funzionalità del servizio.
Nel caso in cui il Settore inquadramenti riscontri un conflitto di interessi tra l’attività esterna (subordinata o autonoma) eventualmente svolta del dipendente e la specifica attività di servizio, la richiesta sarà respinta.
In caso di esito positivo dell’istruttoria, la domanda di trasformazione sarà accolta e, successivamente, l’interessato sarà convocato per la firma del nuovo contratto individuale.
Il contratto, stipulato in forma scritta, riporterà la durata della prestazione lavorativa, la collocazione temporale dell’orario (con riferimento al giorno, alla settimana, al mese ed all’anno) ed il relativo trattamento economico.

Trascorsi due anni dalla trasformazione del rapporto di lavoro, i dipendenti con contratto part-time hanno diritto di tornare a tempo pieno, anche in soprannumero. Questa possibilità è riconosciuta al lavoratore anche prima della scadenza del biennio, purché vi sia la disponibilità del posto in organico.

I dipendenti con contratto part-time non possono svolgere lavoro straordinario né fruire di benefici, non previsti dalla legge, che comportino la riduzione dell’orario di lavoro. Per quanto riguarda il diritto alle ferie, ai lavoratori a tempo parziale orizzontale, è riconosciuto un numero di giorni pari a quello dei dipendenti a tempo pieno, mentre a quelli che hanno scelto il part-time verticale le ferie sono riconosciute in misura proporzionale alle giornate di lavoro prestate nell’arco dell’anno.
Il trattamento economico, anche accessorio, dei dipendenti a tempo parziale è proporzionale alla prestazione lavorativa ed è calcolato con riferimento a tutte le voci, fisse e periodiche, riconosciute al personale con rapporto a tempo pieno appartenente alla stessa categoria ed allo stesso profilo professionale.
Gli altri istituti previsti per i lavoratori a tempo pieno dalla normativa di riferimento e dal contratto collettivo sono applicati in quanto compatibili, tenendo conto della ridotta durata della prestazione e della particolarità del suo svolgimento.

Per i rapporti di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa superiore al 50 per cento di quella a tempo pieno si applicano i divieti e le incompatibilità previste per il personale con rapporto di lavoro a tempo pieno: non è, quindi, possibile esercitare attività commerciali, industriali o professionali ovvero assumere incarichi alle dipendenze di soggetti pubblici o privati. Tali divieti non si applicano, invece, a coloro che hanno un contratto di lavoro part-time che prevede prestazioni non superiori al 50 per cento di quella a tempo pieno (vedi nota 3): questi lavoratori devono informare la Direzione generale del personale sulle attività di lavoro autonomo o subordinato che, eventualmente, intendono svolgere e richiedere l’autorizzazione allo svolgimento delle stesse.
In caso di variazione dell’attività lavorativa autorizzata, il lavoratore dovrà darne comunicazione all’amministrazione entro 15 giorni.

dipendenti dell'amministrazione regionale (vedi nota 1)

entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno.
Le domande di trasformazione del rapporto di lavoro in rapporto part-time per gravi e documentate situazioni familiari possono, tuttavia, essere presentate durante tutto l'arco dell'anno.

domanda di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, da presentare tramite la Direzione generale di appartenenza all’Assessorato degli Affari generali, personale e riforma della Regione - Direzione generale dell'organizzazione e metodo e del personale.
Nel caso di richiesta di trasformazione del rapporto di lavoro in rapporto a tempo parziale con prestazione non superiore al 50 per cento di quella a tempo pieno, l’interessato deve indicare anche l’eventuale attività di lavoro subordinato o autonomo che intende svolgere.

1) I rapporti di lavoro a tempo parziale non possono essere instaurati con i dirigenti regionali e con gli avvocati addetti agli uffici legali dell’Amministrazione regionale. Dal 2006 è, invece, consentita la stipula di contratti part-time anche per il personale del Corpo forestale e di vigilanza ambientale (vedi, in normativa, l’ art. 20, comma 9, della legge regionale n. 4 dell'11 maggio 2006).

2) Il limite della dotazione per categoria e per direzione è attualmente definito dal decreto dell’Assessore degli Affari generali, personale e riforma della Regione n. 48/P del 15 gennaio 2002 (vedi sezione normativa). Per il personale del Corpo forestale, le ulteriori modalità per l’instaurazione dei rapporti di lavoro a tempo parziale ed il relativo contingente sono attualmente stabiliti dal decreto dell’Assessore degli Affari generali n. 698/P del 9 agosto 2006 (vedi sezione normativa).

3) Nel caso in cui il lavoratore richieda la trasformazione del rapporto di lavoro per non essere sottoposto al divieto, la domanda potrà essere subordinata al rilascio di questa autorizzazione.

Assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione
Servizio Personale
viale Trieste, 190 - 09123 Cagliari

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