Aiuti per il pagamento di premi assicurativi.
Aiuti per il pagamento di premi assicurativi.
Ultimo aggiornamento: 05-05-2021
Stato procedimento: In corso
Cosa è?
Legge Regionale 11 marzo 1998, n.8, art.13 (Aiuti per i danni alla produzione agricola) – Organismi Collettivi di Difesa
L’aiuto è volto ad incentivare la stipula dei contratti con le compagnie di assicurazione per garantire, in via preventiva, le produzioni agricole, le produzioni zootecniche e le strutture aziendali contro i rischi derivanti da avversità atmosferiche assimilabili calamità naturali e per coprire altre perdite dovute ad avversità atmosferiche non assimilabili a calamità naturali, a epizoozie, a fitopatie e ad infestazioni parassitarie. Gli aiuti sono erogati sotto forma di contributi sui costi dei premi assicurativi, nel rispetto di quanto stabilito in materia dai regolamenti dell’Unione europea e dalle norme nazionali per il tramite degli Organismi Collettivi di difesa operanti in Sardegna così come disciplinati dal Capo III del decreto legislativo n. 102/2004,come modificato dal decreto legislativo n.82 del 18 aprile 2008 e dal decreto legislativo n.32 del 26 marzo 2018, già in possesso del riconoscimento di idoneità allo svolgimento delle attività previste dall’art. 11 del medesimo decreto, ai quali saranno erogati i relativi contributi. L’intervento si applica su tutto il territorio della Regione Sardegna.
Gli Organismi Collettivi di difesa operanti in Sardegna così come disciplinati dal Capo III del decreto legislativo n. 102/2004,come modificato dal decreto legislativo n.82 del 18 aprile 2008 e dal decreto legislativo n.32 del 26 marzo 2018, già in possesso del riconoscimento di idoneità allo svolgimento delle attività previste dall’art. 11 del medesimo decreto, ai quali saranno erogati i relativi contributi.
Per accedere ai benefici gli Organismi Collettivi di difesa sono tenuti a presentare all’Assessorato dell’Agricoltura e riforma agropastorale apposita domanda di aiuto nella quale è riportato con riferimento all’annualità indicata, per ciascuna campagna assicurativa e per intensità massima di aiuto:
a) il costo totale presunto dei premi assicurativi;
b) il contributo atteso sulle agevolazioni comunitarie e nazionali o altri benefici pubblici;
c) il costo presunto a carico del socio imprenditore;
d) l’entità di eventuali integrazioni ai saldi di esercizi precedenti, così come previsto dal paragrafo 7. capoversi 4 e 5 delle direttive di attuazione della delibera della Giunta regionale n. 13/11 del 31 marzo 2015, così come integrata dalla deliberazione della Giunta regionale n. 33/15 del 30 giugno 2015;
d) il contributo regionale richiesto.
Sulla base dei dati riportati nella domanda di aiuto e nei limiti consentiti dalle disponibilità del bilancio regionale, il competente Servizio della Direzione Generale dell’Assessorato dell’Agricoltura provvede ad adottare il conseguente provvedimento di impegno delle risorse finanziarie necessarie all’attuazione dell’intervento.
Il termine per la presentazione della domanda di aiuto è fissato al 31 maggio dell’anno cui il contributo è riferito. Per le domande relative alla campagna assicurativa autunno inverno, per anno di riferimento si intende quello in cui ha inizio la campagna stessa.
La domanda di anticipazione dovrà essere presentata immediatamente dopo l’approvazione dei ruoli da parte del Consiglio di amministrazione del Consorzio e comunque entro e non oltre il 45° giorno successivo al termine di chiusura della raccolta dei certificati di adesione alla polizza assicurativa.
La domanda di saldo dovrà essere presentata entro e non oltre sessanta giorni dalla data di approvazione del bilancio consuntivo da parte dell’Assemblea dei soci del Consorzio di difesa