ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA
ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA
Ultimo aggiornamento: 13-09-2024
Stato procedimento: In corso
Cosa è?
Trasmissione attestati di prestazione energetica
Decreto Legislativo n. 192 del 19 agosto 2005 e s.m.i. come modificato dalla Legge n. 90 del 03.08.2013, Decreto ministeriale del 26 giugno del 2009, Decreto legislativo n. 115 del 30 maggio 2008 e Decreto Legislativo n. 28 del 3 marzo 2011. Con la legge n. 90 entrata in vigore ad agosto 2013, è stato soppresso l'attestato di certificazione energetica (ACE) e sostituito con l'attestato di prestazione energetica (APE), rispondente ai criteri indicati nella direttiva 2010/31/UE.
L’ attestato di prestazione energetica è un documento che descrive le caratteristiche energetiche di un edificio, di un abitazione o di un appartamento. E' uno strumento di controllo che sintetizza con una scala da A a G le prestazioni energetiche degli edifici.
Per prestazione energetica di un edificio' si intende la quantita' annua di energia primaria effettivamente consumata o che si prevede possa essere necessaria per soddisfare, con un uso standard dell'immobile, i vari bisogni energetici dell'edificio, la climatizzazione invernale e estiva, la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari,la ventilazione e, per il settore terziario, l'illuminazione, gli impianti ascensori e scale mobili.
La certificazione va richiesta, a proprie spese, dal titolare del titolo abilitativo a costruire, comunque denominato, o dal proprietario, o dal detentore dell’immobile, ai soggetti certificatori abilitati.
In data 2 ottobre 2014, sono state pubblicate le revisioni delle norme tecniche UNI TS 11300 parte 1 e parte 2, pertanto a partire da tale data, la determinazione della prestazione energetica deve essere effettuata avvalendosi esclusivamente di tali norme il cui utilizzo è obbligatorio.
E’ obbligatorio produrre l’ attestato di prestazione energetica nei seguenti casi:
a) vendita di edifici o singole unità immobiliari
b) affitto di edifici o singole unità immobiliari
c) edifici di nuova costruzione al termine dei lavori
d) ristrutturazione importante quando i lavori insistono su oltre il 25% della superficie dell'involucro dell'intero edificio
e) edifici pubblici ed aperti al pubblico.
L'attestato va aggiornato in caso di lavori di riqualificazione o ristrutturazione che modificano la classe energetica dell'immobile.
Nel caso in cui un immobile sia stato dotato prima del 06 giugno 2013 di attestato di certificazione energetica non è necessario venga sostituito dall'attestato di prestazione energetica.
L’attestato di prestazione energetica deve essere allegato ai contratti di compravendita immobiliare, agli atti di trasferimento di immobili a titolo oneroso e ai nuovi contratti di locazione di edifici o di singole unità immobiliari soggetti a registrazione, pena l’applicazione di una multa da 500 a 18 mila euro. Ha una validità temporale massima di dieci anni a partire dalla redazione. La validita' temporale massima e' subordinata al rispetto delle prescrizioni per le operazioni di controllo di efficienza energetica dei sistemi tecnici dell'edificio, in particolare per gli impianti termici, comprese le eventuali necessita' di adeguamento.
Con decreto ministeriale del 22 novembre 2012 è stata abrogata l'autodichiarazione in classe G a cura del proprietario.
Soggetti certificatori
La certificazione è di competenza esclusiva di un tecnico abilitato che può operare come libero professionista, associato o alle dipendenze di:
- enti pubblici e gli organismi di diritto pubblico che operano nel settore dell’energia e dell’edilizia;
- organismi pubblici e privati d’ispezione nel settore delle costruzioni edili, delle opere di ingegneria civile e di impiantistica, accreditati presso l’organismo nazionale o un suo equivalente europeo;
- società di servizi energetici (Esco).
Possono svolgere l'attività di certificatore i tecnici laureati in ingegneria, architettura, agraria e scienze forestali oppure quelli con diploma industriale, di geometra, o di perito agrario. I tecnici devono essere iscritti ad un ordine o collegio professionale e abilitati alla progettazione di edifici ed impianti asserviti agli edifici stessi, nell’ambito delle specifiche competenze a esso attribuite dalla legislazione vigente. Qualora il tecnico non sia competente in tutti i campi sopra citati può operare in collaborazione con un altro tecnico abilitato in modo che il gruppo costituito copra tutti gli ambiti professionali per i quali è richiesta la competenza. Si costituisce così un gruppo di certificatori energetici. Il certificatore energetico dovrà assicurare indipendenza e imparzialità di giudizio dichiarando nell'APE il non coinvolgimento diretto o indiretto nel processo di progettazione e realizzazione dell’edificio da certificare. Il requisito di terzietà dovrà essere garantito anche rispetto ai vantaggi che possono derivare dai rapporti col committente che, in ogni caso, non potrà essere nè un coniuge nè un parente fino al quarto grado.
Dal 1° ottobre 2015 gli attestati di prestazione energetica (APE) dovranno essere redatti secondo le modalità indicate nei decreti del Ministero dello Sviluppo economico del 26 giugno 2015 "Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici" e "Adeguamento linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici".
data di ricevimento dell’attestato di prestazione energetica da parte dell’Ufficio
Dal 1° novembre 2015 gli attestati dovranno essere trasmessi al Servizio Energia ed Economia Verde dell'Assessorato solo se redatti conformemente alla normativa vigente, esclusivamente tramite posta elettronica certificata (PEC). Entro i quindici giorni successivi alla trasmissione della copia del certificato firmato digitalmente all'indirizzo:
industria@pec.regione.sardegna.it, il soggetto certificatore procede alla consegna dell’APE al richiedente.