VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA
VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA
Ultimo aggiornamento: 25-07-2024
Stato procedimento: In corso
Cosa è?
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La valutazione ambientale strategica (VAS) è un processo finalizzato a garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente, attraverso l'integrazione di considerazioni ambientali durante le fasi di elaborazione, adozione, approvazione e attuazione di piani e programmi che possono avere impatti significativi sull'ambiente, assicurando che detti piani o programmi siano coerenti e contribuiscano alle condizioni per uno sviluppo sostenibile. La valutazione ambientale strategica, pertanto, deve essere intesa come strumento per dare impulso ad un modello di pianificazione orientato alla sostenibilità ambientale.
L’autorità competente per il procedimento di VAS è rappresentata dal Servizio sostenibilità ambientale, valutazione strategica e sistemi informativi (SVASI).
Il procedimento di valutazione ambientale strategica può essere schematizzato nelle seguenti fasi:
a) attivazione preliminare;
b) consultazione preliminare (fase di scoping);
c) redazione del piano/programma e avvio del procedimento di Valutazione ambientale strategica;
d) consultazione pubblica;
e) valutazione del rapporto ambientale e degli esiti delle consultazioni (emissione del parere motivato);
f) revisione del piano/programma, alla luce delle prescrizioni formulate nel parere motivato;
g) approvazione del piano/programma
h) informazione sull’approvazione del piano/programma;
i) monitoraggio.
a) Attivazione preliminare
Ai fini dell’attivazione preliminare del processo di VAS l’autorità procedente trasmette all’autorità competente apposita comunicazione redatta secondo il modello di cui all’Allegato 1 alla DGR 23/59 del 03.07.2024. Qualora il piano/programma interessi siti appartenenti alla Rete Natura 2000, la predetta comunicazione dovrà essere indirizzata anche all’autorità competente per la Valutazione di Incidenza Ambientale (VIncA). Alla comunicazione è allegato un documento contenente i seguenti elementi:
- presupposti normativi alla base della redazione del piano/programma;
- contenuti del piano/programma, in termini di obiettivi e struttura presunta del piano/programma;
- elenco dei Soggetti Competenti in Materia Ambientale (SCMA) da coinvolgere nel processo di VAS, da definire in collaborazione con l’autorità competente;
- elenco dei portatori di interesse, da definire in collaborazione con l’autorità competente;
- Piano della partecipazione di cui all’Art. 5 dell’Allegato alla DGR n. 23/59 del 03.07.2024;
- indicazione dei siti appartenenti alla Rete Natura 2000 eventualmente interessati, direttamente o indirettamente, dall’attuazione del piano/programma;
- indicazione di eventuali norme, di livello sia nazionale che regionale, che definiscano l’iter di approvazione del piano/programma oggetto di valutazione.
b) Consultazione preliminare (fase di scoping)
Sulla base di interlocuzioni preliminari con l’autorità competente, l’autorità procedente e/o il proponente elabora un rapporto preliminare sui possibili impatti ambientali significativi riconducibili all’attuazione del piano/programma (documento di scoping), da sottoporre all’attenzione dei soggetti competenti in materia ambientale, allo scopo di definire la portata e il livello di dettaglio delle informazioni da includere nel successivo rapporto ambientale.
AI fini dell’avvio della consultazione preliminare, l’autorità procedente trasmette all’autorità competente il documento di scoping, che dovrà possedere i contenuti minimi di cui all’art. 12 comma 2 dell’Allegato alla DGR n. 23/59 del 03.07.2024. Successivamente, l’autorità competente provvede a trasmettere il documento di scoping ai soggetti competenti in materia ambientale, ai fini dell’acquisizione del loro contributo. Laddove ritenuto necessario, anche in relazione alla complessità del piano/programma, l’autorità competente, sentita l’autorità procedente, può convocare un incontro con i SCMA, eventualmente nella forma di conferenza di servizi ai sensi degli artt. 14 e seguenti della Legge n. 241 del 7 agosto 1990 e s.m.i., al fine di facilitare la formulazione di contributi da parte dei SCMA, utili a definire la portata e il livello di dettaglio delle informazioni da includere nel rapporto ambientale. In tal caso il documento di scoping è trasmesso con un preavviso di almeno quindici giorni rispetto alla data prevista per lo svolgimento della riunione. L’autorità competente cura la pubblicazione sul proprio sito istituzionale del documento di scoping. Il documento di scoping, inoltre, è pubblicato sui siti dell’autorità procedente e/o del proponente.
Salvo quanto diversamente comunicato dall’autorità competente, la consultazione preliminare si conclude entro quarantacinque giorni dalla trasmissione del documento di scoping.
c) Redazione del piano/programma e avvio del procedimento
Contestualmente alla redazione del piano o programma, il proponente o l’autorità procedente, anche sulla base di quanto emerso durante la consultazione preliminare (fase di scoping), provvede alla redazione del rapporto ambientale, il quale costituisce parte integrante del piano o del programma e ne accompagna l’intero processo di elaborazione ed approvazione.
Il rapporto ambientale deve contenere le informazioni riportate nell’Allegato 9 alla DGR n. 23/59 del 03.07.2024, nei limiti in cui queste possono essere ragionevolmente richieste, tenuto conto del livello delle conoscenze e dei metodi di valutazione correnti, dei contenuti e del livello di dettaglio del piano o programma.
Ai fini dell'avvio del procedimento di valutazione ambientale strategica l'autorità procedente trasmette apposita istanza redatta secondo il modello di cui all’Allegato 4 alla DGR 23/59 del 03.07.2024. Qualora il piano/programma interessi siti appartenenti alla Rete Natura 2000, dovrà essere utilizzato il modello di cui all’Allegato 5 alla stessa DGR, ai fini della contestuale attivazione del procedimento di Valutazione di Incidenza Ambientale (VIncA).
All’istanza deve essere allegata la seguente documentazione, in formato elettronico:
- proposta di piano/programma;
- rapporto ambientale, compresa la sintesi non tecnica, documento che deve contenere in forma sintetica ed in linguaggio il più possibile non tecnico e divulgativo i contenuti, le valutazioni e le conclusioni esposte nel rapporto ambientale;
- studio di incidenza ambientale, redatto ai termini delle Direttive Regionali VIncA di cui alla DGR n. 30/54 del 30.09.2022, qualora il piano/programma interessi aree appartenenti alla rete Natura 2000;
- informazioni su eventuali impatti transfrontalieri del piano/programma;
- avviso pubblico, da redigersi secondo il modello di cui all’Allegato 6 alla DGR n. 23/59 del 03.07.2024, o secondo il modello di cui all’Allegato 7 alla stessa DGR qualora il piano/programma interessi siti appartenenti alla Rete Natura 2000. L’avviso deve contenere le seguenti informazioni:
a. titolo della proposta di piano/programma;
b. data di presentazione dell’istanza;
c. indicazione dell’autorità procedente e/o del proponente;
d. breve descrizione del piano/programma e dei suoi possibili effetti ambientali;
e. indicazione dei siti web ove si può consultare la documentazione;
f. termini e le specifiche modalità per la partecipazione del pubblico;
g. eventuale necessità della valutazione di incidenza. Tutta la documentazione sopra elencata è pubblicata, a cura dell’autorità competente e dell’autorità procedente, sui rispettivi siti istituzionali. La stessa documentazione, inoltre, è depositata presso gli uffici dell’autorità procedente e/o del proponente, dell’ARPA Sardegna e delle Province il cui territorio risulti interessato dal piano/programma o dagli impatti derivanti dalla sua attuazione.
d) Consultazione pubblica
La fase di consultazione pubblica è avviata con la pubblicazione sul sito istituzionale dell’autorità competente dell’avviso al pubblico di cui sopra. Entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione chiunque può prendere visione della proposta di piano/programma e della relativa documentazione (rapporto ambientale, sintesi non tecnica ed eventuale studio di incidenza ambientale) e presentare proprie osservazioni in forma scritta, in formato elettronico, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi. Le osservazioni devono essere inviate all’autorità procedente e/o al proponente, e all’autorità competente.
Sulla base di quanto previsto dal Piano della partecipazione di cui all’art. 5 dell’Allegato alla DGR 23/59 del 03.07.2024 , fra il quindicesimo e il trentesimo giorno dall’avvio della fase di consultazione pubblica, l'autorità procedente promuove uno o più incontri pubblici di valenza territoriale, ai quali partecipano l’autorità competente, i soggetti competenti in materia ambientale, gli Enti Locali e il pubblico interessato. Detti incontri sono finalizzati, da un lato, a fornire una completa informazione sulla proposta di piano o programma e sul rapporto ambientale e, dall’altro, ad acquisire ulteriori elementi di conoscenza e di giudizio per la valutazione ambientale strategica. Agli incontri pubblici è data adeguata pubblicità mediante pubblicazione dei calendari sui siti web dell’autorità procedente e/o del proponente e sul sito istituzionale dell’autorità competente.i pareri dei soggetti competenti in materia ambientale possono essere acquisiti anche attraverso il ricorso ad una conferenza di servizi indetta allo scopo, ovvero nell’ambito della conferenza di pianificazione/programmazione già indetta ai fini della formazione ed approvazione del piano o programma ed in cui è necessariamente presente anche l’autorità competente per la valutazione ambientale strategica.
e) Valutazione del rapporto ambientale e degli esiti della consultazione (emissione del parere motivato)
L’autorità competente, in collaborazione con l’autorità procedente, svolge le attività tecnico istruttorie, acquisisce e valuta tutta la documentazione presentata nonché le osservazioni, le obiezioni e i suggerimenti pervenuti durante la fase di consultazione pubblica. A tal fine, entro trenta giorni dalla conclusione della consultazione pubblica, l’autorità procedente trasmette all’autorità competente copia di tutte le osservazioni acquisite, unitamente ad un prospetto di sintesi contenente le proprie controdeduzioni.
Il prospetto dovrà contenere, per ciascuna osservazione, le seguenti informazioni:
- nome del soggetto/ente che ha presentato l’osservazione;
- estremi del documento contenente l’osservazione (numero e data del protocollo del soggetto dell’ente che ha presentato l’osservazione);
- sintesi dei contenuti dell’osservazione;
- intenzione di accogliere/non accogliere l’osservazione;
- in caso di accoglimento, proposta di recepimento dell’osservazione all’interno del piano/programma e/o del rapporto ambientale, e potenziali ripercussioni ambientali, sia positive che negative, riconducibili alle modifiche che si intendono apportare;
- in caso di respingimento, motivazioni che hanno condotto a tale decisione ed eventuali ripercussioni ambientali, sia positive che negative, derivanti dal mancato accoglimento dell’osservazione.
Qualora entro il termine di trenta giorni di cui sopra, l’autorità procedente non abbia provveduto alla trasmissione delle controdeduzioni, l’autorità competente procede al completamento dell’istruttoria disponendo le modalità di recepimento delle osservazioni pervenute durante la fase di consultazione pubblica o, laddove ritenuto necessario, sospende il procedimento ai sensi dell’art. 2, comma 7 della L. 241/90.
Entro quarantacinque giorni decorrenti dalla conclusione della fase di consultazione pubblica, l’autorità competente, acquisito il parere relativo alla procedura di VIncA di cui all’art. 5 del DPR 357/1997 (e s.m.i.), laddove previsto, emette il parere motivato sulla proposta di piano/programma e sul rapporto ambientale, nonché sull'adeguatezza del piano di monitoraggio e con riferimento alla sussistenza delle risorse finanziarie. Il parere è emesso con Determina del Direttore del Servizio competente.
Qualora, nell’ambito dell’iter di approvazione di un determinato piano/programma sia prevista l’emissione di specifici pareri da parte di altri enti coinvolti nel procedimento di approvazione, laddove detti pareri non pervengano in tempo utile per l’emissione del parere motivato entro il termine di cui al presente comma, ai sensi dell’art. 17, comma 2 della L. 241/90, il procedimento è da intendersi sospeso fino all’acquisizione dei predetti pareri.
f) Revisione del piano/programma alla luce delle prescrizioni formulate nel parere motivato
L’autorità procedente, in collaborazione con l’autorità competente, provvede alle opportune revisioni del piano/programma alla luce del parere motivato espresso. A tal fine, l’autorità procedente trasmette all’autorità competente un prospetto in cui, per ciascuna prescrizione formulata nel parere motivato, è indicata la relativa proposta di recepimento all’interno del piano/programma e/o del rapporto ambientale. Al prospetto può essere allegata, qualora ritenuto utile ai fini di una esaustiva illustrazione delle modifiche che si intendono apportare, una bozza dei documenti revisionati. La revisione deve essere effettuata prima della presentazione del piano/programma per l’approvazione definitiva
g) Approvazione del piano/programma
I documenti, come modificati sulla base delle indicazioni del parere motivato, sono trasmessi all’organo competente per la sua approvazione.Il piano o programma approvato dall’organo competente, unitamente al rapporto ambientale, allo studio di incidenza ambientale (qualora previsto), al parere motivato e alla documentazione acquisita nell’ambito della consultazione, è accompagnato da una dichiarazione di sintesi, redatta secondo le indicazioni di cui all’Allegato 10 alla D.G.R. 23/59 del 03.07.2024.
h) Informazione sull’approvazione del piano/programma
Il provvedimento di approvazione del piano/programma è pubblicato sui siti web delle autorità interessate, indicando la sede ove si possa prendere visione del piano/programma approvato e di tutta la documentazione oggetto dell’istruttoria.
Oltre al provvedimento di approvazione del piano/programma, devono essere resi pubblici i seguenti documenti:
1. parere motivato espresso dall’autorità competente;
2. dichiarazione di sintesi, i cui contenuti sono specificati nell’Allegato 10 alla DGR 23/59 del 03.07.2024, nella quale è illustrato in che modo le considerazioni ambientali sono state integrate nel piano/programma e come si è tenuto conto del rapporto ambientale e degli esiti delle consultazioni, nonché le ragioni per le quali è stato scelto il piano/programma adottato, alla luce delle possibili alternative individuate;
3. misure adottate in merito al monitoraggio.
i) Monitoraggio
L’autorità procedente garantisce il monitoraggio degli effetti ambientali significativi riconducibili all’attuazione del piano o programma, nonché il monitoraggio sul raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità prefissati, attraverso la misurazione di specifici indicatori e l’adozione di specifiche misure definite nel rapporto ambientale, utilizzando a tal fine i dati acquisibili attraverso i meccanismi di controllo esistenti o appositamente reperiti. Il monitoraggio è effettuato dall’autorità procedente in collaborazione con l’autorità competente, anche avvalendosi dell’ARPA Sardegna. Le informazioni raccolte attraverso il monitoraggio confluiscono in un rapporto periodico che l’autorità procedente invia all’autorità competente e all’ARPA Sardegna nel quale, oltre agli esiti delle misurazioni, sono evidenziati eventuali impatti negativi imprevisti e sono indicate le misure correttive da adottare al fine di contrastare gli impatti individuati.
Pubbliche amministrazioni interessate dalla redazione di un piano o programma la cui approvazione competa ad un organo di livello regionale.
Sono soggetti coinvolti nel procedimento di valutazione ambientale strategica:
- l’autorità procedente, rappresentata dalla pubblica amministrazione che elabora il piano o programma. Nel caso in cui il soggetto che predispone il piano o programma sia un diverso soggetto pubblico o privato, l’autorità procedente è rappresentata dalla pubblica amministrazione che recepisce, adotta o approva il piano o programma;
- il proponente, rappresentato dal soggetto pubblico o privato che elabora il piano o programma, qualora il piano o programma non sia predisposto da una pubblica amministrazione;
- l’autorità competente, rappresentata dalla pubblica amministrazione cui compete l’emissione del parere motivato;
- soggetti competenti in materia ambientale, rappresentati dalle pubbliche amministrazioni e dagli enti pubblici che, per le loro specifiche competenze o responsabilità in campo ambientale, possono essere interessate agli impatti sull’ambiente dovuti all’attuazione dei piani o programmi;
- enti territorialmente interessati, rappresentati da tutti gli enti sui quali ricadono gli effetti dell’attuazione del piano o programma;
- pubblico, costituito da una o più persone fisiche o giuridiche nonché, ai sensi della legislazione vigente, le associazioni, le organizzazioni o i gruppi di tali persone;
- pubblico interessato, rappresentato dal pubblico che subisce o può subire gli effetti delle procedure decisionali in materia ambientale o che ha un interesse in tali procedure; le organizzazioni non governative che promuovono la protezione dell’ambiente e che soddisfano i requisiti previsti dalla normativa statale vigente, nonché le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, sono considerate come aventi interesse.
Quali Piani/programmi devono essere sottoposti a VAS ?
In generale, la valutazione ambientale strategica riguarda i piani e i programmi che possono avere impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale.
Sono obbligatoriamente sottoposti a VAS i piani e i programmi:
- che sono elaborati per la valutazione e gestione della qualità dell’aria ambiente, per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli, e che definiscono il quadro di riferimento per l’approvazione, l’autorizzazione, l’area di localizzazione o comunque la realizzazione dei progetti elencati negli allegati II,II bis, III e IV alla Parte II del D. Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- per i quali si ritiene necessaria una valutazione d’incidenza ambientale (VIncA) ai sensi dell’articolo 5 del DPR 357-97 (e s.m.i.), in considerazione dei possibili impatti sulle finalità di conservazione dei siti designati come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici (ZPS) e quelli classificati come siti di importanza comunitaria/zone speciali di conservazione per la protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica (SIC/ZSC).
Nel caso dei Piani Regolatori Portuali di interesse regionale, qualora il Piano ovvero le rispettive varianti abbiano contenuti tali da essere sottoposti a Valutazione di Impatto Ambientale nella loro interezza secondo le norme comunitarie, tale valutazione è effettuata secondo le modalità e le competenze previste dalle procedure regionali e nazionali per la Valutazione di Impatto Ambientale ed è integrata dalla Valutazione Ambientale Strategica per gli eventuali contenuti di pianificazione del Piano. La procedura si conclude con un unico provvedimento, emesso dall’autorità competente per la VIA.
Sono esclusi dalla VAS:
- i piani/programmi destinati esclusivamente a scopi di difesa nazionale caratterizzati da somma urgenza o ricadenti nella disciplina di cui all’articolo 17 del D. Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006 (e s.m.i.);
- i piani/programmi finanziari o di bilancio;
- i piani di protezione civile in caso di pericolo per l’incolumità pubblica;
- i piani di gestione forestale o strumenti equivalenti, riferiti ad un ambito aziendale o sovraziendale di livello locale, redatti secondo i criteri della gestione forestale sostenibile e approvati dalle regioni o dagli organismi dalle stesse individuati;
- i progetti di piano stralcio per la tutela dal rischio idrogeologico, di cui al comma 1 dell'art. 67 della Parte III del D. Lgs n.152/2006 e s.m.i., come previsto dall’art. 68 del medesimo decreto;
- i Piani di Gestione dei siti appartenenti alla Rete Natura 2000 predisposti ai sensi delle Direttive comunitarie Habitat (Dir. 92/43/CEE) e Uccelli (Dir. 79/409/CEE), a condizione che contengano esclusivamente misure di conservazione di cui all’art. 6, comma 1 della Direttiva 92/43/CEE;
- gli aggiornamenti dei Piani di raccolta e gestione dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico di cui al D.Lgs. 197/2021, già approvati, a condizione che detti aggiornamenti costituiscano meri adeguamenti tecnico-funzionali.
45 giorni, a decorrere dal giorno successivo alla conclusione della fase di consultazione pubblica.
Attivazione preliminare
Ai fini dell’attivazione preliminare del processo di VAS deve essere trasmessa apposita istanza redatta secondo il modello di cui all’Allegato 1 alla DGR 23/59 del 03.07.2024, alla quale deve essere allegato un documento contenente i seguenti elementi:
- presupposti normativi alla base della redazione del piano/programma;
- contenuti del piano/programma, in termini di obiettivi e struttura presunta del piano/programma;
- elenco dei Soggetti Competenti in Materia Ambientale (SCMA) da coinvolgere nel processo di VAS, da definire in collaborazione con l’autorità competente;
- elenco dei portatori di interesse, da definire in collaborazione con l’autorità competente;
- Piano della partecipazione di cui all’Art.5 dell’Allegato alla D.G.R. n. 23/59 del 03.07.2024;
- indicazione dei siti appartenenti alla Rete Natura 2000 eventualmente interessati, direttamente o indirettamente, dall’attuazione del piano/programma;
- indicazione di eventuali norme, di livello sia nazionale che regionale, che definiscano l’iter di approvazione del piano/programma oggetto di valutazione.
Documento di scoping
Il documento di scoping (art. 12 dell’Allegato alla DGR 23/59 del 03.07.2024 ) deve contenere i seguenti elementi:
- presupposti normativi alla base della redazione del piano/programma;
- descrizione dei contenuti del piano/programma; livello di dettaglio di tale descrizione deveessere commisurato allo stato di avanzamento della redazione del piano/programma al momento dell’attivazione della consultazione preliminare. Al fine di rendere maggiormente efficace tale fase, laddove disponibile, è allegata la bozza del piano/programma;
- prime indicazioni in merito agli aspetti ambientali pertinenti al piano/programma, anche in relazione al contesto territoriale interessato: componenti ambientali che potrebbero essere interessate dall’attuazione del piano/programma e rispettivi ambiti di approfondimento che saranno condotti su tali componenti in sede di analisi preliminare ambientale;
- qualora il piano/programma interessi, direttamente o indirettamente, siti appartenenti alla ReteNatura 2000: mappatura degli habitat e delle specie presenti, misure di conservazione previstedai rispettivi piani di gestione e potenziali interferenze, dirette o indirette, sugli stessi;
- stato delle componenti ambientali potenzialmente interessate dall’attuazione del piano/programma ed elementi di vulnerabilità rilevati;
- ulteriori elementi che potrebbero interferire con il piano/programma comportando potenziali impatti ambientali e rispettivi ambiti di approfondimento che saranno condotti su tali componenti in sede di analisi preliminare ambientale;
- elenco delle strategie, dei piani e dei programmi rispetto ai quali possono individuarsi ambiti di interazione con il piano/programma oggetto di VAS e prime valutazioni in merito alla coerenza del piano/programma rispetto ai singoli strumenti di pianificazione, con particolare riferimento alla Strategia Regionale per lo Sviluppo Sostenibile (SRSvS) e alla Strategia Regionale di Adattamento ai Cambiamenti Climatici (SRACC);
- descrizione della metodologia che si intende adottare ai fini della valutazione degli impatti ambientali riconducibili all’attuazione del piano/programma;
- iter coordinato di approvazione del piano/programma concertato con l’autorità competente, ai sensi dell’ Art. 11 comma 2 dell’Allegato alla DGR 23/59 del 03.07.2024 (qualora per il piano/programma esistano specifiche disposizioni normative, regionali o nazionali, che ne definiscano il relativo iter di approvazione);
- descrizione del processo partecipativo, in coerenza con il Piano della partecipazione di cui all’Art.5 dell’Allegato alla DGR 23/59 del 03.07.2024
- prime indicazioni sul monitoraggio del piano/programma;
- indice ragionato del rapporto ambientale, in relazione ai contenuti richiesti ai sensi dell’Allegato 9 alla DGR 23/59 del 03.07.2024;
Rapporto Ambientale
La proposta di piano o programma deve essere accompagnata da un rapporto ambientale (art. 13 dell’Allegato alla DGR 23/59 del 03.07.2024), costituente parte integrante del piano o programma. Il rapporto ambientale, da redigersi secondo le indicazioni riportate nell’Allegato 9 alla DGR 23/59 del 03.07.2024, deve esplicitare in che modo la dimensione ambientale è stata presa in considerazione nella redazione del piano o programma nonché individuare, descrivere e valutare gli impatti significativi che l’attuazione del piano o programma proposto potrebbe determinare sull’ambiente e sul patrimonio culturale. Nel rapporto ambientale, inoltre, devono essere descritte le ragionevoli alternative individuate in considerazione degli obiettivi e dell’ambito territoriale interessato dal piano o dal programma stesso. Infine, il rapporto ambientale deve dare atto delle modalità con cui si è tenuto conto dei contributi pervenuti durante la fase di scoping.
Sintesi non tecnica
La sintesi non tecnica (art. 14 dell’Allegato alla DGR 23/59 del 03.07.2024) è un documento divulgativo che deve contenere in forma sintetica ed in linguaggio il più possibile non tecnico i contenuti, le valutazioni e le conclusioni esposte nel rapporto ambientale.
Studio di incidenza ambientale
Nel caso in cui il piano o programma interessi aree appartenenti alla Rete Natura 2000 (SIC/ZSC/ ZPS) e, pertanto, sia assoggettabile alla procedura di valutazione di incidenza ambientale di cui al DPR 35/97 e s.m.i., deve essere predisposto lo Studio di incidenza ambientale, da redigersi in conformità a quanto previsto dalle Direttive regionali VIncA di cui alla DGR n. 30/54 del 30.9.2022.
Dichiarazione di sintesi
Il provvedimento di approvazione del piano o programma deve essere accompagnato da una dichiarazione di sintesi da redigersi secondo il modello di cui all’Allegato 10 alla DGR 23/59 del 03.07.2024 in cui si illustra in che modo le considerazioni ambientali sono state integrate nel piano o programma, e come si è tenuto conto del rapporto ambientale e degli esiti delle consultazioni, nonché le ragioni per le quali è stato scelto il piano/programma adottato, alla luce delle possibili alternative individuate.
Misure adottate in merito al monitoraggio
Il documento relativo alle misure adottate in merito al monitoraggio (art. 18 dell’Allegato alla DGR n. 23/59 del 03.07.2024) deve contenere la descrizione sintetica di tutti gli elementi tecnici necessari al monitoraggio stesso e dettagliatamente descritti all’interno del rapporto ambientale, quali:
- aspetti oggetto di monitoraggio;
- indicatori/parametri popolabili (fonte, valore dell’indicatore al tempo t0 e valore obiettivo);
- periodicità e modalità di restituzione degli esiti del monitoraggio (rapporto di monitoraggio);
- modalità di informazione sulle attività e sugli esiti del monitoraggio;
- risorse umane, strumentali ed economiche necessarie all’attuazione del piano di monitoraggio.