VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' A VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE
VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' A VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE
Ultimo aggiornamento: 05-12-2023
Stato procedimento: In corso
Cosa è?
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La Verifica di assoggettabilità alla V.I.A. è la procedura da attivare allo scopo di valutare se un progetto determina potenziali impatti ambientali significativi e negativi e deve essere sottoposto al procedimento di V.I.A.
Il procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA può essere schematizzato nelle seguenti fasi:
a. presentazione dell’istanza
b. pubblicazione della documentazione e comunicazione agli Enti interessati;
c. osservazioni;
d. istruttoria;
e. conclusione del procedimento.
a. Il proponente trasmette al Servizio V.I.A. dell’Assessorato regionale della Difesa dell’Ambiente, ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e della DGR 11/75 del 2021, apposita richiesta (Modulo_1_Istanza_di_Verifica), allegando la documentazione a corredo dell’istanza in formato elettronico, firmata digitalmente e secondo le “Specifiche tecniche per la predisposizione e trasmissione della documentazione formato digitale per le procedure di VIA”.
Entro cinque giorni dal ricevimento dell‘istanza, il Servizio V.I.A. verifica la completezza e l'adeguatezza della documentazione e, qualora necessario, richiede per una sola volta chiarimenti e integrazioni che il proponente deve trasmettere inderogabilmente entro i successivi quindici giorni. Se il proponente non trasmette i predetti chiarimenti e integrazioni entro il termine stabilito, la domanda si intende respinta e il Servizio V.I.A. procede obbligatoriamente all'archiviazione.
b. Il Servizio V.I.A., se ritiene la documentazione completa o a seguito della sua regolarizzazione, pubblica lo S.P.A. nel portale SardegnaAmbiente – Valutazioni, con modalità tali da garantire la tutela della riservatezza di eventuali informazioni industriali o commerciali, qualora esplicitamente indicate dal proponente nell’istanza di verifica, in conformità a quanto previsto dalla disciplina sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale.
Contestualmente, il Servizio V.I.A. comunica per via telematica a tutte le Amministrazioni e a tutti gli Enti territoriali potenzialmente interessati l'avvenuta pubblicazione della documentazione.
c. Entro e non oltre trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta pubblicazione della documentazione, chiunque abbia interesse, comprese le Amministrazioni ed Enti cui è stata inviata la comunicazione, può presentare le proprie osservazioni al Servizio V.I.A.
d. Il Servizio V.I.A., tenuto conto delle osservazioni pervenute, dei risultati di eventuali altre valutazioni degli effetti sull'ambiente, effettuate in base ad altre pertinenti normative europee, nazionali o regionali, verifica se il progetto ha possibili ulteriori impatti ambientali significativi.
Ad esito dell’istruttoria svolta, il Servizio V.I.A. trasmette una proposta di deliberazione all’Assessore regionale della Difesa dell’Ambiente, per il successivo inoltro alla Giunta regionale, cui compete l’adozione del provvedimento di Verifica di assoggettabilità alla V.I.A.
e. La Giunta regionale, sulla base dell’istruttoria del Servizio V.I.A., adotta con propria deliberazione, entro quarantacinque giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle osservazioni (lettera c), il provvedimento di Verifica, stabilendo l’assoggettamento o meno dell’intervento alla ulteriore procedura di VIA.
In casi eccezionali, relativi alla natura, alla complessità, all'ubicazione o alle dimensioni del progetto, è possibile prorogare, per una sola volta e per un periodo non superiore a venti giorni, il termine per l'adozione del provvedimento di verifica; in tal caso, il Servizio V.I.A. comunica al proponente le ragioni che giustificano la proroga e la data entro la quale è prevista l'adozione del provvedimento.
Nel medesimo termine il Servizio V.I.A. può richiedere chiarimenti e integrazioni al proponente finalizzati alla non assoggettabilità del progetto al procedimento di V.I.A. In tal caso, il proponente può richiedere, per una sola volta, la sospensione dei termini, per un periodo non superiore a quarantacinque giorni, per la presentazione delle integrazioni e dei chiarimenti richiesti.
La Deliberazione della Giunta Regionale, riportante il provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA, le relative motivazioni, comprensivo degli esiti della Valutazione di Incidenza, se dovuta, è pubblicata integralmente nel sito web istituzionale della RAS.
Enti pubblici o privati proponenti un progetto d'intervento sul territorio ascrivibile alle categorie di opere elencate nell’Allegato B1 alla DGR 11/75 del 2021.
Devono essere sottoposti alla procedura di verifica di assoggettabilità a VIA, i progetti elencati nell'allegato B1 alla D GR 11/75 del 2021, in applicazione dei criteri e delle soglie definiti dal decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 30 marzo 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 84 dell'11 aprile 2015.
Ai sensi della legge regionale 11 gennaio 2019 n. 1, i progetti riportati nell’allegato IV della parte seconda del D.Lgs 3 aprile 2006 n. 152, ricadenti anche parzialmente all’interno della Rete Natura 2000, sono assoggettati alla procedura di verifica di assoggettabilità a VIA, ai sensi dell’art. 10, comma 3 del D.Lgs. 152/2006, e alla valutazione di incidenza ai sensi del DPR 8 settembre 1997, n. 357.
- Apposita domanda (Modulo_1_Istanza_di_Verifica);
- Scheda di Verifica (Allegato B2),
- Studio preliminare ambientale (S.P.A.), predisposto secondo l'Allegato B3;
- copia dell'avvenuto pagamento degli oneri istruttori dovuti;
- valutazione di incidenza (nella sua fase di Screening o I Livello della V.Inc.A.), qualora l’intervento ricada, anche parzialmente, all’interno dei siti della Rete Natura 2000, ai sensi dell’art. 9 della L.R. 1/2019;
- elaborati cartografici, in formato shapefile completo (shp, cpg, dbf, prj, shx), georeferenziati secondo i sistemi di riferimento Roma40_Gauss Boaga o WGS84_UTM_Zone_32N;
- Modulo_8_Dichiarazione professionisti_nomina capogruppo;
- ’Allegato C2 o C3 a seconda che si tratti di un’opera pubblica o privata di cui all’Allegato C1 alla DGR 11/75 del 2021;
- copia di tutta la documentazione, in formato pdf, priva di timbri e firme della proponente e dei progettisti/professionisti per la pubblicazione nel portale portale SardegnaAmbiente – Valutazioni ambientali.
Tutta la documentazione deve essere firmata digitalmente dal Proponente/titolare/legale rappresentante, dal/i progettista/i e dagli estensori degli studi e predisposta secondo le “Specifiche tecniche per la predisposizione e trasmissione della documentazione formato digitale per le procedure di VIA”.
75 giorni decorrenti dalla pubblicazione della documentazione nel portale SardegnaAmbiente – Valutazioni ambientali, e dalla comunicazione per via telematica a tutte le Amministrazioni e a tutti Enti territoriali interessati.
La domanda di verifica può essere presentata in qualunque momento, deve essere inviata solamente al Servizio V.I.A. dell’Assessorato regionale della Difesa dell’Ambiente alla casella di posta elettronica certificata difesa.ambiente@pec.regione.sardegna.it, completa della documentazione firmata digitalmente.
Come inviare le osservazioni:
Gli interessati possono formulare osservazioni sull'intervento, utilizzando l’apposito modulo (Modulo_ 9_Osservazioni) indirizzandole al Servizio valutazioni ambientali dell'Assessorato della Difesa dell'ambiente, Via Roma, 80 Cagliari. Le osservazioni possono essere:
- consegnate a mano al Protocollo generale;
- spedite tramite raccomandata con avviso di ricevimento;
- inviate tramite posta elettronica certificata al seguente indirizzo: difesa.ambiente@pec.regione.sardegna.it.
Contributo istruttorio pari al 0,25 per mille sul valore dell'opera da realizzare.
I versamenti relativi agli oneri istruttori dovranno essere effettuati esclusivamente con pagamento elettronico – pagoPA – collegandosi all’indirizzo: https://pagamenti.regione.sardegna.it/public/elencoTributi.jsf?codiceEnte=REGIONESARDEGNA
Gli Enti soggetti a sistema di Tesoreria Unica devono operare esclusivamente con la modalità di pagamento girofondi (L.27/2012)