Vigilanza sull'attività edilizia e intervento in caso di abusi
Vigilanza sull'attività edilizia e intervento in caso di abusi
Ultimo aggiornamento: 27-07-2021
Stato procedimento: In corso
Cosa è?
Le funzioni di vigilanza sull’attività edilizia sono affidate in via prioritaria ai comuni, mentre la Regione svolge una funzione di sostegno all’attività degli stessi enti che può concretizzarsi tramite:
- un intervento sostitutivo in caso di opere eseguite in assenza di concessione, in totale difformità dalla stessa o con variazioni essenziali;
- la messa a disposizione dei mezzi o delle risorse finanziarie per la demolizione delle opere abusive.
I servizi territoriali dell'Assessorato degli Enti locali, finanze ed urbanistica ricevono i verbali di rilevazione degli abusi edilizi compilati dai comuni e dal corpo forestale oltre che le segnalazioni dei privati.
Entro 60 giorni dal ricevimento del verbale compilato dal Comune, il Servizio competente per territorio chiede allo stesso Ente di trasmettere i provvedimenti (ordinanza di demolizione o provvedimento sanzionatorio) adottati in relazione all’opera abusiva.
In caso di abuso di particolare gravità ovvero opere eseguite in assenza di concessione, in totale difformità dalla stessa o con variazioni essenziali, il Comune deve ordinare la demolizione dell’opera abusiva.
Qualora il Comune accerti la mancata ottemperanza all’ordinanza di demolizione e, entro 90 giorni, non provveda ai necessari adempimenti, il Servizio, previa diffida, adotta i necessari provvedimenti sostitutivi entro 180 giorni.
Qualora il Comune non possieda personale e mezzi idonei per effettuare la demolizione e la gara bandita per l’affidamento dei relativi lavori sia andata deserta, l’Ente può chiedere al Servizio che metta a disposizione i mezzi meccanici regionali ed il personale addetto agli stessi mezzi. In alternativa, può richiedere un’anticipazione per l’esecuzione delle ordinanze di demolizione.
comuni e loro associazioni, province e comunità montane