Autorizzazione per il transito degli animali nei boschi in cui vige il divieto di pascolo : in aree sottoposte a vincolo idrogeologico (Art. 24 comma 7 P.M.P.F.);
Autorizzazione per il transito degli animali nei boschi in cui vige il divieto di pascolo : in aree sottoposte a vincolo idrogeologico (Art. 24 comma 7 P.M.P.F.);
Ultimo aggiornamento: 20-07-2023
Stato procedimento: In corso
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Cosa è?
(Art. 24 comma 7 P.M.P.F.)
Il proprietario o possessore del bestiame inoltra la richiesta di transito nei boschi vincolati, alla Stazione forestale o al Servizio Ispettorato ripartimentale competente per territorio.
Il Servizio Ispettorato ripartimentale entro 45 giorni dalla ricezione della domanda, emette il provvedimento finale (autorizzazione o diniego) che sarà notificato, a mano o per posta, al richiedente.
Qualora gli interventi rientrino tra le attività economiche produttive di beni e servizi, si segue il procedimento unico Suape. La modulistica SUAPE è scaricabile dal sito SardegnaImpresa all’indirizzo:
https://www.sardegnaimpresa.eu/it/sportello-unico
Cittadini, Enti Pubblici, Enti Locali
essere proprietario, usufruttario o enfiteuta, possessore ad altro titolo.
45 giorni
La comunicazione può essere presentata in qualunque momento.
richiesta in bollo
n. 1 marca da bollo da 16 euro