Autorizzazione per il transito degli animali nei terreni in cui vige la sospensione del pascolo : in aree sottoposte a vincolo idrogeologico ; (Art. 49 comma 2 P.M.P.F.)
Autorizzazione per il transito degli animali nei terreni in cui vige la sospensione del pascolo : in aree sottoposte a vincolo idrogeologico ; (Art. 49 comma 2 P.M.P.F.)
Ultimo aggiornamento: 20-07-2023
Stato procedimento: In corso
Cosa è?
(Art. 49 comma 2 P.M.P.F.)
Il proprietario o possessore del bestiame inoltra la richiesta di transito nei boschi vincolati, alla Stazione forestale o al Servizio Ispettorato ripartimentale competente per territorio.
Il Servizio Ispettorato ripartimentale entro 45 giorni dalla ricezione della domanda, emette il provvedimento finale (autorizzazione o diniego) che sarà notificato, a mano o per posta, al richiedente.
Qualora gli interventi rientrino tra le attività economiche produttive di beni e servizi, si segue il procedimento unico Suape. La modulistica SUAPE è scaricabile dal sito SardegnaImpresa all’indirizzo:
https://www.sardegnaimpresa.eu/it/sportello-unico
Cittadini, Enti Pubblici, Enti Locali
essere proprietario, usufruttario o enfiteuta, possessore ad altro titolo.
45 giorni
La comunicazione può essere presentata in qualunque momento.
richiesta in bollo
n. 1 marca da bollo da 16 euro