ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI
ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI
Ultimo aggiornamento: 31-05-2022
Stato procedimento: In corso
Cosa è?
Modalità di visione e di estrazione di copia di documenti amministrativi
- PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA-
La domanda può essere presentata da:
- il diretto interessato,
- un incaricato,
- un legale rappresentante
Modalità di presentazione:
la domanda può essere presentata per iscritto (su apposito modulo o su carta libera) o verbalmente:
- di persona
- per telefono
- via e-mail
Dove presentarla:
- Ufficio per le relazioni con il pubblico (Urp)
- Ufficio che ha formato l’atto o che lo detiene stabilmente
- RICEZIONE DELLA RICHIESTA DA PARTE DELL’URP -
Quando l’Urp riceve la richiesta informa l’utente su:
- modalità di accesso(estrazione di copia e/o visione dei documenti )
- costi relativi al rilascio delle copie (la sola esibizione dei documenti è gratuita).
- modalità di consegna delle copie (ritiro di persona presso l’Urp, invio per posta ordinaria)
L’urp protocolla immediatamente la richiesta e rilascia all’utente la ricevuta di avvenuta presentazione.
Se il documento è disponibile presso l’Urp e qualora non vi siano controinteressati la richiesta di accesso viene soddisfatta immediatamente.
Se il documento non è disponibile presso l’Urp la richiesta viene inoltrata all’ufficio che ha formato l’atto o che lo detiene stabilmente.
Nel caso in cui la richiesta di accesso sia irregolare o incompleta l’URP, entro 10 giorni dalla presentazione della stessa, comunica all’utente tale irregolarità o incompletezza tramite raccomandata con ricevuta di ritorno.
I 30 giorni che l’amministrazione ha a disposizione per evadere la richiesta decorrono nuovamente dalla data di presentazione da parte dell’utente della richiesta perfezionata.
- CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO -
La procedura di accesso può concludersi con: l’accoglimento, la limitazione, il differimento o il non accoglimento. L’esito è deciso dal responsabile del procedimento; la risposta può essere comunicata all'utente sia dall’Urp che dall’Ufficio competente a formare il documento o che lo detiene stabilmente.
1. accoglimento: visione e/o estrazione di copia del documento con relativo, eventuale, rimborso dei costi di riproduzione, di spedizione ecc…
2. limitazione: il documento viene reso disponibile con censura delle parti sottratte all’accesso. Sarà cura del responsabile del procedimento, indicare le parti del documento sottratte all’accesso e i motivi di tale limitazione.
3. differimento: l’accesso al documento viene rinviato. Il responsabile del procedimento dovrà specificare e motivare la durata e le ragioni del rinvio.
4. non accoglimento: il documento non può essere visionato e non se ne può ottenere copia. Il non accoglimento è disposto dal responsabile del procedimento, il quale deve esporre in modo chiaro le motivazioni del rifiuto.
Nel caso in cui l’Amministrazione non risponda entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta di accesso, la richiesta si intende rifiutata (silenzio rifiuto).
- TUTELA -
In caso di non accoglimento, limitazione o differimento del diritto di accesso l’utente può, entro trenta giorni dal ricevimento della risposta o dal formarsi del silenzio rifiuto, presentare ricorso al T.A.R. o istanza di riesame al Difensore Civico.
MODALITA' PER IL RITIRO DELLE COPIE:
- ritiro presso l'URP dove è stata presentata la richiesta d'accesso o presso l'Ufficio del Responsabile del procedimento, previa esibizione, in entrambi i casi, della ricevuta di avvenuto pagamento del corrispettivo dovuto qualora l’importo sia superiore ad 15,00 euro;
- invio per posta. Qualora l’importo del corrispettivo dovuto sia superiore ad 15,00 euro, prima dell'invio degli stessi documenti, il richiedente dovrà dimostrare di aver effettuato il pagamento tramite versamento su conto corrente bancario. In questo caso l'utente dovrà inviare (tramite posta o e-mail) copia della ricevuta del versamento;
. Quando il numero delle pagine è superiore a 5 l’inoltro avverrà per posta o ritiro direttamente presso l'URP cui è stata presentata la richiesta d'accesso, previa dimostrazione dell'avvenuto pagamento del corrispettivo dovuto nell'eventualità in cui l’importo sia superiore ad 15,00 euro.
Tutti i soggetti pubblici e privati, compresi quelli portatori di interessi diffusi
La richiesta può essere presentata indifferentemente da:
- il diretto interessato;
- un incaricato;
- il legale rappresentante.
Possedere un interesse giuridicamente rilevante e collegato al documento al quale è richiesto l'accesso.
30 giorni (salvo la sospensione di 10 gg. data al fine di notificare ad eventuali controinteressati l’avvenuta presentaz. della richiesta, o l'interruz. dei termini al fine di acquisire le integraz. relative alla richiesta)15 giorni per i dati personali
Le richieste di accesso agli atti possono essere presentate dall'utente in qualunque momento.
Se la domanda è presentata dal diretto interessato:
-esibizione di un documento di identità;
-eventuale richiesta scritta su carta semplice, o, preferibilmente, sul modulo predisposto.
Se la domanda è presentata da un incaricato:
- esibizione del documento di identità dell’incaricato;
- delega scritta dell’interessato;
- fotocopia del documento di identità dell’interessato;
- eventuale richiesta scritta su carta semplice, o, preferibilmente, sul modulo predisposto.
Se la domanda è presentata dal legale rappresentante:
- esibizione di un documento di identità;
- autocertificazione dei propri poteri rappresentativi;
- eventuale richiesta scritta su carta semplice, o, preferibilmente, sul modulo predisposto.
Visione: gratuita.
RIPRODUZIONE DI COPIE:
Per ogni foglio formato A4 è dovuto un rimborso di 0,15 centesimi.
Per ogni foglio formato A3 è dovuto un rimborso di 0,30 centesimi
Per qualsiasi formato, il rilascio gratuito delle copie è consentito per un importo massimo pari a 15,00 euro. Per ulteriori indicazioni sui costi di riproduzione consulta dalla sezione "Documenti utili", l'Allegato 2 alla Delibera n. 55/1 del 13/12/2017.
Il rimborso può essere effettuato dal richiedente prima del ritiro delle copie, utilizzando la seguente modalità:
a) bonifico bancario, sul conto corrente n 70673111 acceso presso la Tesoreria regionale (Banco di Sardegna) Viale Trieste angolo Via Cesare Battisti - 09123 Cagliari le cui coordinate bancarie sono:
codice IBAN : IT28I0101504801000070673111
intestato a Regione Autonoma Sardegna.
Per i versamenti in favore della Regione provenienti da banche estere si raccomanda l'utilizzo del codice BIC SWIFT: BPMOIT22;
Il richiedente deve indicare nella causale di versamento la dicitura “Rimborsi per costi di riproduzione copie di documenti” indicando il capitolo d'entrata relativo a ciascuna Direzione generale e l'Upb di riferimento.
Trovate capitoli d'entrata e upb di riferimento alla voce "Documenti utili".
Le pubbliche Amministrazioni e le Associazioni di volontariato possono essere esonerate dal pagamento del costo di riproduzione delle copie degli atti e dei documenti richiesti, salvo quanto disposto per la riproduzione della cartografia tecnica regionale (CTR)o per la complessità o per la quantità del materiale riprodotto, costituisca un impegno di spesa rilevante.
Per particolari formati, gli utenti si potranno rivolgere a operatori esterni all’Amministrazione e le spese di riproduzione saranno a loro totale carico (vedi in descrizione la voce "Modalità di ritiro delle copie")*.
COPIA AUTENTICATA IN BOLLO DI ATTI E DOCUMENTI: l'utente dovrà fornire le marche da bollo necessarie.
Qualora l’utente richieda il rilascio di copia conforme all’originale, o copia autentica dovrà pagare, oltre al corrispettivo dovuto per l'estrazione di copia, anche l’imposta di bollo, indipendentemente dal fatto che il documento originale sia o meno soggetto all’imposta stessa. (Consulta il parere rilasciato dall’Agenzia per le Entrate della Regione autonoma della Sardegna del 23.11.2007 nella sezione "Documenti utili", l'Allegato 5 alla Delibera n. 38/5 del 6/08/2009).
L’importo dovuto è pari ad 16 euro ogni quattro pagine.