ATTIVITA' DI ALLEVAMENTO DELLA FAUNA SELVATICA A SCOPO ALIMENTARE
ATTIVITA' DI ALLEVAMENTO DELLA FAUNA SELVATICA A SCOPO ALIMENTARE
Ultimo aggiornamento: 02-05-2023
Stato procedimento: In corso
Cosa è?
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Gli allevamenti di fauna selvatica a scopo alimentare hanno la finalità di produzione di ungulati, lepri, conigli, galliformi e anatidi destinati alla commercializzazione per fini alimentari. Può essere allevata, a scopo alimentare, la su indicata fauna selvatica, purché autoctona.
Per la costituzione di allevamenti di specie appartenenti alla fauna selvatica per scopi alimentari il titolare è tenuto a dare comunicazione all'Assessorato della Difesa dell'ambiente, della specie di fauna selvatica da allevare e della sua provenienza per il tramite dello sportello SUAP Comunale allegando la documentazione richiesta .
In Conferenza dei Servizi convocata dal SUAP Comunale, l'Assessorato provvede attraverso un'istruttoria tecnica, a esprimere un parere e a iscrivere l'impresa agricola nell'apposita anagrafe.
L'Assessorato può inoltrare diffida di adempimento se l'allevatore non adempie alle seguenti prescrizioni:
a)costruire le recinzioni in modo da impedire ogni possibile fuga o ingresso dall'esterno, mediante interramento della rete alla base e curvatura della rete all'apice verso l'esterno;
b)tenere separate le specie durante il ciclo riproduttivo in presenza di più specie allevate;
c)rispettare le disposizioni dettate dal regolamento di polizia veterinaria;
d)destinare i capi allevati a:- macellazione in centri abilitati per il consumo da parte di terzi;
- rimonta interna;
- cessione ad altro allevatore di fauna selvatica a scopo alimentare;
e)apporre all'ingresso dell'allevamento la dicitura "Allevamento di fauna selvatica a scopo alimentare".
L'allevatore deve dar seguito alla diffida entro e non oltre 30 giorni dalla notifica della stessa.
Trascorso inutilmente tale termine l'Assessorato provvede alla cancellazione dell'allevamento dall'anagrafe, dandone comunicazione al titolare dell'impresa e diffidandolo dalla prosecuzione dell'attivita di allevamento.
Imprese agricole
L’Assessorato della Difesa dell’Ambiente esprime parere in Conferenza dei Servizi convocata dall’ufficio Suap
La comunicazione e l'allegata documentazione dovranno pervenire all'Assessorato della Difesa dell'ambiente per il tramite dello sportello unico delle attività produttive (Suap) comunale.
1) comunicazione della specie di fauna selvatica da allevare e della loro provenienza;
2) cartografia in scala 1:2000 dell'area interessata dall'attività di allevamento;
3)atti comprovanti il titolo di proprietà di conduzione dei fondi su cui si esercita l'attività di allevamento;
4) elenchi catastali e qualità colturale dei terreni sui quali si intende attuare l'allevamento;
5) dichiarazione, rilasciata dal Sindaco competente, di rispondenza dell'allevamento alle norme sanitarie vigenti.
6) relazione contenente l'indicazione della specie animale da allevare, del numero e la provenienza dei riproduttori, il tipo di strutture previste e relative tecniche di allevamento, con specifica indicazione della finalità dell'allevamento.
L’istituzione e il rinnovo degli allevamenti di fauna selvatica è sottoposta a tassa di concessione regionale.
(artt. 79 lett. f) e 87, lett. e) L.R. 23/1998). La tassa di istituzione e di rinnovo è di € 309,87. Il mancato versamento produrrà le sanzioni previste dall’articolo 85 della L.R. 23/1998.
pagamenti.regione.sardegna.it
L'allevamento di fauna selvatica per fini alimentari, esercitato dal titolare d'impresa agricola, non è assoggettato a specifica autorizzazione da parte dell'Assessorato dell'Ambiente, ma ad una comunicazione d'avvio.