Autorizzazione alla prosecuzione dell'esercizio in sanatoria degli sbarramenti esistenti con altezza fino ai 15 metri e con volume di invaso compreso tra 60 mila metri cubi e un milione di metri cubi
Autorizzazione alla prosecuzione dell'esercizio in sanatoria degli sbarramenti esistenti con altezza fino ai 15 metri e con volume di invaso compreso tra 60 mila metri cubi e un milione di metri cubi
Ultimo aggiornamento: 08-07-2024
Stato procedimento: In corso
Cosa è?
Legge Regionale n. 12/2007. Approvazione tecnica in sanatoria e autorizzazione alla prosecuzione dell’esercizio per gli sbarramenti di categoria B e C di qualsiasi tipologia.
Qualora gli sbarramenti di competenza regionale siano stati realizzati in assenza delle approvazioni previste dalla normativa vigente al momento della costruzione ovvero in difformità ai progetti approvati, gli interessati sono tenuti ad inoltrare, per gli sbarramenti di categoria B e C di qualsiasi tipologia, al Servizio Opere Idriche e Idrogeologiche domanda diretta ad ottenere l’approvazione tecnica in via di sanatoria dell’opera e domanda diretta ad ottenere l’autorizzazione alla prosecuzione dell’esercizio. L’eventuale domanda di concessione della relativa derivazione deve essere inoltrata al Servizio territoriale opere idrauliche competente per territorio, contestualmente alla domanda per l’ottenimento della sanatoria.
L'approvazione tecnica in sanatoria è concessa con determinazione del Direttore del Servizio opere idriche e idrogeologiche, verificata la completezza documentale, acquisito il parere formulato dall'Unità tecnica regionale.
L’approvazione tecnica in sanatoria ai fini della pubblica incolumità viene rilasciata nei soli casi di conformità del progetto alla normativa vigente in materia di progettazione, costruzione ed esercizio di sbarramenti di ritenuta. Sono ammesse deroghe solo in casi di riconosciuto interesse pubblico, per difformità non incidenti sulla sicurezza strutturale del manufatto e non eliminabili senza dover procedere alla demolizione dello stesso. Il provvedimento può essere emanato nella forma dell’approvazione condizionata all’osservanza di determinate prescrizioni; in tal caso è fissato un termine per l’attuazione delle prescrizioni secondo la loro natura e la complessità.
L’approvazione tecnica in sanatoria non sostituisce obblighi, oneri e vincoli gravanti sul soggetto e sulle opere interessate, con riferimento alla concessione di derivazione, all’approvazione del progetto ai sensi delle vigenti norme in materia di lavori pubblici, alla valutazione di impatto ambientale, all’assetto idrografico, agli interessi urbanistici, paesaggistici, artistici, storico-archeologici, sanitari, demaniali, della difesa nazionale, dell’ordine pubblico e della pubblica sicurezza che restano di competenza delle autorità previste dalle norme vigenti.
In attesa della conclusione del procedimento di approvazione tecnica in sanatoria e senza pregiudizio per le determinazioni delle autorità competenti, il richiedente può proseguire l’esercizio dello sbarramento e del relativo invaso, ferma la sua responsabilità per eventuali sinistri, qualora abbia allegato alla domanda anche una perizia giurata, da inoltrare anche alla competente Prefettura, che attesti che non si ravvisano situazioni di pericolo per la popolazione, rilasciata da un ingegnere e, per quanto di competenza, da un geologo iscritti ai rispettivi albi professionali, tenuto conto dello stato delle opere, comprese le apparecchiature, per quanto riguarda la manutenzione e l’efficienza, dello stato delle sponde del serbatoio, delle indicazioni rilevate dalla strumentazione di misura e di controllo, della gestione dell’impianto, nonché delle eventuali difformità delle opere stesse rispetto alla vigente normativa.
In attesa dell’approvazione tecnica in sanatoria da parte dei servizi competenti dell’Assessorato regionale dei lavori pubblici, il soggetto che ha intrapreso la costruzione delle opere in assenza di approvazioni o in difformità di progetti approvati ha l’obbligo, dopo aver adottato le opportune cautele a salvaguardia della pubblica incolumità, di sospendere i lavori.
Strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale:
Nei confronti del provvedimento finale è ammesso:
• ricorso gerarchico al Direttore Generale – ai sensi dell’art. 24 lettera f) della L.R. 13/11/1998 n. 31 – entro 30 giorni dalla conoscenza dell’atto;
• ricorso al Tar Sardegna, entro 60 giorni dalla conoscenza dell’atto;
• ricorso straordinario al Presidente della Repubblica (in alternativa al ricorso al Tar), entro 120 giorni dalla conoscenza dell’atto.
I proprietari o i gestori degli invasi aventi le caratteristiche descritte nella sezione requisiti
REQUISITI:
Avere la proprietà o la gestione dei seguenti sbarramenti realizzati in difformità ai progetti approvati ovvero in assenza delle approvazioni previste dalla normativa vigente al momento della costruzione:
INVASI E PICCOLE DIGHE
- Sbarramenti con altezza fino a 6 metri e con volume di invaso compreso tra 60.000 e 100.000 metri cubi;
- Sbarramenti con altezza superiore a 6 metri fino a 15 metri e con volume di invaso fino a 100.000 metri cubi;
- Sbarramenti con altezza fino a 15 metri e con volume di invaso superiore a 100.000 metri cubi e fino a 1.000.000 metri cubi;
INVASI PER LA LAMINAZIONE DELLE PIENE:
- Invasi temporanei per la laminazione delle piene , casse di espansione dirette o in derivazione con sbarramenti di altezza fino a 6 metri e con volume di invaso superiore a 60.000 metri cubi e fino a 100.000 metri cubi;
- Invasi temporanei per la laminazione delle piene , casse di espansione dirette o in derivazione con sbarramenti di altezza superiore a 6 metri e fino a 15 metri e con volume di invaso fino a 100.000 metri cubi;
- Invasi temporanei per la laminazione delle piene, casse di espansione dirette o in derivazione con sbarramenti di altezza fino a 15 metri con volume di invaso superiore a 100.000 metri cubi e fino a 1.000.000 milione di metri cubi.
TRAVERSE FLUVIALI:
- Traverse con altezza fino a 6 metri e con volume di invaso superiore a 60.000 metri cubi e fino a 100.000 metri cubi;
- Traverse con altezza superiore a 6 metri e fino a 15 metri e volume di invaso fino a 100.000 metri cubi;
- Traverse con altezza fino a 15 metri e con volume di invaso superiore a 100.000 metri cubi e fino a 1.000.000 di metri cubi.
La presente procedura non si applica a:
a) tutte le opere di sbarramento che determinano invasi adibiti esclusivamente a deposito o decantazione o lavaggio di residui industriali e minerari, che restano di competenza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato oppure dell'Assessorato regionale dell'industria;
b) i bacini totalmente interrati sotto il piano di campagna aventi quota della soglia sfiorante non superiore alla quota del piano di campagna; le vasche e i serbatoi in quanto non costituenti sbarramento; le opere di regimazione di fiumi e torrenti prive di funzione di ritenuta, quali arginature, briglie, soglie di fondo e opere trasversali come pennelli; le opere di presa costituite da traverse sfioranti con altezza dello sbarramento non superiore a 1,50 metri e volume di invaso non superiore a 1.000 metri cubi; le opere di accumulo con altezza dello sbarramento non superiore a 1,50 metri e volume di invaso non superiore a 1.000 metri cubi;
c) i bacini utilizzati per l'accumulo di reflui zootecnici.
300 giorni
1. Domanda diretta ad ottenere l’approvazione tecnica in via di sanatoria dell’opera, in triplice copia, di cui una in bollo;
2. Domanda diretta ad ottenere la prosecuzione dell’esercizio;
3. Una relazione tecnica a firma, per quanto di rispettiva competenza, di un ingegnere e di un geologo iscritti ai relativi albi professionali, che riporti:
a) i dati tecnici caratteristici dello sbarramento, delle opere accessorie e del serbatoio;
b) il volume d’invaso e le modalità di valutazione dello stesso;
c) le fonti di energia per la manovra degli organi di intercettazione degli scarichi;
d) le modalità di vigilanza e di controllo, ivi comprese le vie d’accesso;
e) la descrizione dei terreni interessati dalle opere;
4. Dichiarazione sostitutiva di certificazione
5. Fotocopia del documento di identità.
6. Ricevuta del pagamento del contributo.
Per le seguenti opere:
- Sbarramenti con altezza superiore a 6 metri fino a 15 metri e con volume di invaso fino a 100.000 metri cubi
- Sbarramenti con altezza fino a 15 metri e con volume di invaso superiore a 100.000 metri cubi e fino a 1.000.000 metri cubi
la domanda di approvazione tecnica in sanatoria deve essere inoltre integrata, entro novanta giorni dalla data di presentazione, dalla seguente documentazione, in triplice copia a firma, per quanto di rispettiva competenza, di un ingegnere e di un geologo iscritti ai rispettivi albi professionali:
a) planimetria dell’opera principale e di quelle sussidiarie in scala non inferiore a 1:500; sezione tipo dello sbarramento; prospetti, adeguata documentazione fotografica ed altri disegni utili a fornire il quadro completo delle opere;
b) relazione geologica, contenente una descrizione dettagliata dell’area e delle sezioni di sbarramento, nonché elementi sulla tenuta del serbatoio e sulla stabilità delle sponde e delle spalle, considerate anche la caratteristiche idrogeologiche della zona; in particolare devono essere effettuate verifiche per quanto riguarda l’influenza dell’invaso sulle acque superficiali e sotterranee nell’ambito del bacino idrogeologico di competenza;
c) relazione geotecnica relativa alla caratterizzazione del terreno, comprendente i risultati delle indagini sui terreni di fondazione e la loro caratterizzazione geotecnica, nonché i risultati della indagini sui terreni dell’invaso e la loro caratterizzazione geotecnica finalizzata alla definizione delle condizioni di sicurezza delle sponde e delle spalle;
d) relazione geotecnica, comprendente la verifica delle scelte progettuali mediante il controllo del comportamento dell’opera nel suo insieme ed in rapporto ai terreni di fondazione; per le dighe in materiali sciolti, la relazione deve comprendere le prove eseguite sui materiali e le verifiche di sicurezza delle opere di sbarramento e di quelle connesse; la stabilità della diga e del complesso diga-terreni di fondazione deve essere verificata almeno nelle seguenti condizioni: a serbatoio pieno con livello di massimo invaso nonché a seguito di rapido svuotamento del serbatoio;
e) relazione idraulica e idrologica che illustri i criteri adottati per la determinazione della portata di massima piena e del suo tempo di ritorno e che indichi le modalità di smaltimento della portata stessa;
f) nel caso di dighe murarie una relazione di calcolo, comprendente le prove sui materiali costituenti l’opera e che illustri le verifiche di resistenza nelle condizioni di serbatoio vuoto, nonché di serbatoio pieno con il livello al massimo invaso:
g) relazione sui dispositivi installati per il controllo del comportamento dell’opera di sbarramento e delle sponde, con l’indicazione della loro localizzazione della frequenza dei rilevamenti, delle elaborazioni dei dati e della conservazione degli stessi;
h) corografia in scala non inferiore a 1:25.000 con l’indicazione del bacino imbrifero tributario del serbatoio corredata di riferimenti alla cartografia ufficiale;
i) studio dell’onda di piena conseguente a ipotetico collasso e a manovre agli organi di scarico redatti secondo le disposizioni vigenti.
Tale documentazione può essere richiesta a discrezione del Servizio opere idriche e idrogeologiche, entro 180 giorni, anche per gli sbarramenti con altezza inferiore ai 6 metri e volume di invaso compreso tra i 60 mila e i 100 mila metri cubi. In questo caso deve essere prodotta entro 90 giorni dalla richiesta.
La documentazione deve essere inoltrata al Servizio opere idriche e idrogeologiche.
Eventuale domanda di concessione della relativa derivazione idrica deve essere inoltrata al Servizio territoriale opere idriche competente per territorio, contestualmente alla domanda per l’ottenimento della sanatoria.
- Marca da bollo per la domanda per l'approvazione tecnica in sanatoria
- Contributo di:
a) 100 euro per sbarramenti con altezza fino a 6 metri;
b) 300 euro per sbarramenti con altezza superiore a 6 metri.
da versare su:
https://pagamenti.regione.sardegna.it/
intestato a "TESORERIA REGIONALE – CONTRIBUTI E SANZIONI AMMINISTRATIVE – ARTICOLI 4 E 5 L.R. 12/2007" con causale: "CONTRIBUTO ISTRUTTORIA" (non possono essere effettuati bonifici sul conto corrente postale).
• CONTO CORRENTE BANCARIO per bonifici n. 70673111
Codice IBAN : IT28I0101504801000070673111 Tesoreria regionale, (Banco di Sardegna) Viale Trieste angolo Via Cesare Battisti 09123 Cagliari
Causale: SANZIONI AMMINISTRATIVE – ARTICOLI 4 E 5 L.R. 12/2007 CONTRIBUTO ISTRUTTORIA"
Fatti salvi gli effetti penali, ai proprietari o ai gestori degli sbarramenti esistenti che, non abbiano presentato entro la scadenza prevista, la domanda di sanatoria alla prosecuzione della gestione si applicano congiuntamente:
a) la sanzione di 5.000 euro;
b) la sanzione della demolizione, a proprie spese e con le dovute cautele, dello sbarramento entro il termine fissato dall’autorità regionale competente.
L'applicazione della sanzione della demolizione è sospesa qualora, entro 30 giorni dalla notifica del verbale di accertamento della violazione, il gestore inoltri istanza di autorizzazione secondo quanto previsto dall’Allegato A della Legge Regionale n. 12 del 2007.