ASSESSORADU DE SA PROGRAMMATZIONE, BILANTZU, CR
È
DITU E ASSENTU DE SU
TERRITÒRIU
ASSESSORATO
DELLA
PROGRAMMAZIONE,
BILANCIO,
CREDITO
E
ASSETTO
DEL
TERRITORIO
Direzione generale dei servizi finanziari
DETERMINAZIONE N.
/
Servizio strumenti finanziari
e governance delle entrate
DEL
Settore
governance
delle entrate e fondo unico confidi
2
/
4
valere sul Fondo Unico all'interno delle misure 3.1, 3.2 e 3.3 del Temporary
Framework del 19 marzo e successive modifiche ed integrazioni.
VISTO
l’atto di indirizzo adottato dall’Assessore della programmazione
Prot. 3139/GAB del
7.8.2020,
che, ai sensi d
ella citata delibera n. 13/11, in recepimento automatico di
misure più favorevoli di quelle approvate con la stessa delibera autorizzate dalla
Commissione, dispone:
I.
A valere sulle risorse, percepite dai Confidi a valere sul Fondo unico ai sensi della
L
R 14/2015, che non risultino impegnate nel rilascio di garanzie (comprese quelle
impegnate e successivamente liberate per effetto dell’estinzione per adempimento
del finanziamento sottostante), l’autorizzazione di cui alla DGR 13/11 del
17.03.2020 come app
rovata in via definitiva con DGR 25/17 del 14.05.2020, in
favore dei Consorzi di garanzia fidi, avente ad oggetto la concessione di nuove
operazioni di garanzia in favore di imprese colpite da Covid
-
19, anche in deroga
alle disposizioni attualmente vigent
i contenute nel Disciplinare nonché negli
accordi di finanziamento, nell’ambito di operazioni a valere sul Fondo Centrale di
Garanzia e sul Fondo Regionale di Garanzia ai sensi della normativa, nazionale e
regionale dettata dall’emergenza nel rispetto dei
paragrafi 3.2. e 3.4 del Quadro
Temporaneo, è estesa alla misura 3.1, sempre nel rispetto delle condizioni stabilite
nella sezione 3.4 del Quadro Temporaneo del 19 marzo e successive modifiche ed
integrazioni.
II.
Sono escluse dall’autorizzazione le operaz
ioni di cui alla sezione 3.3 del Quadro
Temporaneo in quanto non afferenti a garanzie.
III.
Delle operazioni di cui al punto I, i Confidi danno conto nella relazione annuale ai
sensi dell’art. 9 del Disciplinare e, con valenza intermedia, in quella semestr
ale
prevista dall’Accordo di finanziamento, secondo le disposizioni integrative di cui
alla DGR 13/11 del 17.3.2020 approvata in via definitiva dalla DGR 25/17 del
14.05.2020.
RITENUTO
pertanto, i
n attuazione degli indirizzi finora ricevuti,
di dover auto
rizzare
l’utilizzo
dei Fondi di cui all’oggetto all’interno delle misur
e di cui alle sezioni
3.1 e
3.2
e
nel
rispetto delle condizioni di cui alla sezione
3.4 del Quadro Temporaneo
;
RITENUTO
invece,
con riferimento alle misure di cui alla sezione 3.3 ogge
tto della richiesta,
che
trattandosi di misure non afferenti a garanzie, la richiesta non può essere
accolta in quanto non compatibile con le finalità di cui alla legge regionale istitutiva
del Fondo Unico, LR 14/2015;
RITENUTO
di dover provvedere in
conformità a quanto sopra descritto, specificando
ulteriormente
che:
-
Nelle operazioni
effettuate all’interno del Quadro Temporaneo
, è
espressamente consentita l’applicazione del cumulo tra il regime de minimis
ed il regime temporaneo
salvo le specifiche
limitazioni previste da
quest’ultimo
;
-
L’utilizzo delle risorse all’interno delle misure di cui al Quadro temporaneo è
facoltativo.
-
Esso potrà avere ad oggetto unicamente le risorse già percepite dai Confidi
che non risultino impegnate nel rilascio di garan
zie, comprese le risorse
Siglato
da
:
CARLA
MANCA
Prot. N. 26907 del 07/08/2020
Determinazione n.955
in attesa di specifiche