Sportello Unico dei Servizi

I procedimenti online dell'Amministrazione Regionale

Supporto :



Dichiarazione dell’esistenza del carattere di eccezionale avversità atmosferica delle gelate verificatesi nel mese di marzo 2020 nel territorio della Regione Sardegna



 Ultimo aggiornamento: 10-10-2023

Stato procedimento: In corso



CODICE UNIVOCO
Codice UnivocoSUS10781
TIPOLOGIA
Non definito
LIVELLO DI INTERAZIONE
Non definito
LIVELLO DI INFORMATIZZAZIONE
Non definito
Invia Segnalazione Invia Segnalazione

Cosa è?

-

Le istruttorie sono subordinate alle attività preliminari poste in essere dall 'U.O. Delimitazioni e
Quantificazione Danni Calamità Naturali .
Fasi principali:
1) Pubblicazione bando pubblico e presentazione domande.
L'utente, previa registrazione sulla piattaforma resa disponibile dall'amministrazione, può presentare
la domanda che viene acquisita e, successivamente, protocollata.
2) Ricezione,conservazione e assegnazione domande.
3)Istruttoria amministrativa delle domande e atti conseguenti.
4) Controlli a campione e/o puntuali. Viene estratta una percentuale prestabilita di domande mediante
l'utilizzo di un software di estrazione casuale.
5) Coordinamento delle attitivà istruttorie con assunzione responsabilità del procedimento .
6) Predisposizione elenchi di liquidazione.
7) Archiviazione delle istruttorie e atti collegati .

Tutela: Ricorso Gerarchico
Ricorso al TAR
Ricorso Straordinario al Capo dello Stato

Piccole Medie Imprese (PMI) - così come definite nell’allegato I, Reg. (UE) 702/2014, attive nel settore della produzione agricola primaria e aventi sede operativa in Sardegna, condotte da imprenditori agricoli (ai sensi dell’art. 2135 c.c.)- come meglio precisato nell'art. 6 del Bando di cui alla D.D.S.I.A. n .484 e smi

1. essere iscritte e attive nel Registro delle imprese agricole della Camera di Commercio in data antecedente all’evento, alla data di presentazione della domanda di contributo e fino all’ eventuale erogazione dell’indennizzo o alla conclusione del procedimento, ovvero essere esentate da detta iscrizione, ai sensi dell’art. 2, c. 3, L. 77/1997 (volume di affari annuo inferiore a Euro 7.000,00);
2. se subentranti in data successiva all’evento 1 , essere iscritte e attive nel Registro delle imprese agricole della Camera di Commercio alla data di presentazione della domanda di contributo e fino all’eventuale erogazione dell’indennizzo o alla conclusione del procedimento, ovvero essere esentate da detta iscrizione, ai sensi dell’art. 2, c. 3, L. 77/1997 (volume di affari annuo inferiore a Euro 7.000,00);
3. essere iscritte all'Anagrafe Regionale delle imprese agricole (SIAN) e attive nella produzione agricola primaria al momento dell’evento, della presentazione della domanda e fino all’erogazione dell’indennizzo, ovvero alla conclusione del procedimento;
4. se subentranti in data successiva all’evento, essere iscritte all’Anagrafe Regionale delle imprese agricole (SIAN) e attive nella produzione agricola primaria al momento della presentazione della domanda e fino all’erogazione dell’indennizzo, ovvero alla conclusione del procedimento;
5. detenere il fascicolo aziendale presso il SIAN, ex art. 4, D.M del. 12.01.2015, n. 162, all’interno del quale siano dichiarate, per il periodo interessato dall’evento calamitoso, le superfici
e le colture oggetto della richiesta di indennizzo; si precisa che il fascicolo dovrà essere aggiornato al 2023 e che, in difetto, non sarà possibile proseguire con la compilazione della domanda
6. ricadere nei Comuni e Fogli catastali danneggiati individuati nella delimitazione territoriale allegata alla D .G.R. n. 64/51del 18.12.2021;
7. aver subito danni alle colture in conseguenza dell’evento.
8. aver subìto, a causa dalla calamità oggetto del presente bando, una riduzione del volume d’affari2 nell’anno della calamità uguale o superiore al 30% rispetto a quello medio annuo, calcolato sulla base del triennio o del quinquennio precedente rispetto al 2020 (anno dell’evento). Non è ammissibile un calo di volume d’affari dovuto esclusivamente alla riduzione della superficie coltivata nell’anno della calamità rispetto alla media degli anni di riferimento; si considera fisiologica e, pertanto, irrilevante un’eventuale variazione nella misura massima del 10%, in aumento o in diminuzione, della superficie coltivata.
Nell’ipotesi in cui, nell’anno dell’evento, la superficie coltivata abbia subito una variazione maggiore del 10%, rispetto alla superficie mediamente coltivata nel triennio o quinquennio precedente , il
volume d’affari verrà ricalcolato proporzionalmente. Si precisa che per le imprese agricole con indirizzo produttivo misto (agro-zootecnico) dal calcolo del volume d’affari complessivo dovranno
essere escluse le produzioni zootecniche. Le imprese ad esclusivo indirizzo produttivo zootecnico, le cui produzioni foraggere sono interamente utilizzate per soddisfare i fabbisogni alimentari delle stesse , devono aver subito - nell’anno dell’evento - un aumento dei costi di approvvigionamento alimentare pari o superiore al 30% della media di quelli sostenuti negli anni precedenti; detti costi dovranno essere determinati sulla base della sommatoria degli importi delle fatture di acquisto relative agli anni considerati. La percentuale della variazione dei suddetti costi verrà ricalcolata proporzionalmente qualora la superficie investita in colture foraggere e la consistenza zootecnica (espressa in UBA) abbiano subito una variazione maggiore del 10%.
9. se subentranti in data successiva all’evento, il volume d’affari da riportare sul modulo di domanda dovrà essere quello dichiarato dall’impresa cedente
10. essere in possesso di posizione contributiva alla data di presentazione della domanda , presso l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale (INPS) o altro istituto analogo, ovvero rientrare nei casi di esonero dall’iscrizione alla previdenza obbligatoria;
11. essere in regola con gli obblighi previdenziali al momento della erogazione del contributo; in difetto verrà attivata la procedura dell’intervento sostitutivo, previa comunicazione al richiedente;
12. non ricadere in una delle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all’art. 67, c. 8, D. Lgs. n. 159/2011 3 , oltre all’insussistenza di tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 84, c. 4, del medesimo decreto;
13. non ricadere nella condizione di impresa in difficoltà, come definita dagli Orientamenti Comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà , e/o in quelle destinatarie di un ordine di recupero pendente di un indennizzo illegittimo e incompatibile con il mercato interno ;
14. essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti , non essendo in stato di fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria, liquidazione coatta amministrativa o volontaria;
15. i rappresentanti legali, gli amministratori e i garanti, nonché gli eventuali soggetti presso i quali gli stessi operino in qualità di rappresentanti legali o amministratori , non devono rientrare nelle ipotesi previste dall’art. 14 4 , L.R.11.04.2016, n. 5, né risultare debitori nei confronti delle amministrazioni del sistema Regione o delle loro società controllate e partecipate le quali possano vantare nei loro confronti titoli esecutivi o altri titoli idonei alla riscossione coattiva; nell’ipotesi in cui si riscontrino dette situazioni debitorie l’amministrazione procederà all’attivazione dell’istituto dell’intervento sostitutivo, previa comunicazione al richiedente. Si precisa che i debitori già dichiarati insolventi, ai sensi della D.G.R. n.38/11 del 30.09.2014, sono esclusi dalla concessione di ulteriori provvidenze, agevolazioni o vantaggi, comunque denominati;
16. per i produttori di uva da vino si provvederà alla verifica del rispetto dell’obbligo alla presentazione della dichiarazione di vendemmia di cui al regolamento (CE) n. 436/2009 della Commissione del 26 maggio 2009, così come disciplinata dal decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali del 26 ottobre 2015, n. 5811 e, per la campagna vitivinicola 2019/2020, dalla Circolare n. 71032 del 13 settembre 2019 - AGEA. Laddove fosse accertata la mancata presentazione della predetta dichiarazione non si darà corso al pagamento dell’indennizzo.

90 giorni

Atto normativo che prevede il termine: Determinazione del Direttore Servizio Indennizzi in Agricoltura

Provvedimento finale: Concessione

Domanda compilata, nella forma dell'autocertificazione, in modalità web e completa di modulo acquisizione dati

nessuno

Agenzia regionale per l'attuazione dei programmi in campo agricolo e per lo sviluppo rurale (Laore)
Via Caprera, 8 - 09123 Cagliari
Telefono: -
Orari di ricevimento: 
Ufficio relazioni con il pubblico (URP)

via Caprera n. 8 - 09123 - Cagliari (CA) Telefono +39 070 60262370 e-mail urp@agenzialaore.it dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 (accesso in altri orari previo appuntamento); Per altre informazioni di dettaglio: SERVIZIO INDENNIZZI IN AGRICOLTURA Sito internet Agenzia https://www.sardegnaagricoltura.it/index.php?xsl=443&s=440874&v=2&c=95234&vd=1 e-mail laoresardegna@agenzialaore.it - centralino tel 0706026 1

torna all'inizio del contenuto