Aiuti per l’acquisto di riproduttori bovini da carne
Aiuti per l’acquisto di riproduttori bovini da carne
Ultimo aggiornamento: 23-11-2023
Stato procedimento: In corso
Cosa è?
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Con legge regionale n. 1 del 14 maggio 2009 (legge Finanziaria) art. 4 comma 20 è stato istituito un aiuto regionale in regime de minimis per incrementare la qualità delle carni bovine, mediante il finanziamento per l’acquisto di riproduttori maschi e femmine di qualità pregiata, iscritti nei libri genealogici o nei registri anagrafici di razza.
I soggetti beneficiari dell’aiuto sono le Piccole Medie Imprese (PMI), così come definite nell’Allegato I al Regolamento (UE) n. 702/20141 della Commissione del 25 giugno 2014.
Il soggetto beneficiario deve essere proprietario detentore e/o detentore che alleva bovini da carne con una consistenza, rilevata direttamente dall’amministrazione nella Banca Dati Nazionale dell’Anagrafe Zootecnica (BDN) al momento della presentazione della domanda, di almeno 5 UBA bovine (tutte le categorie incluse), esclusi i capi acquistati per i quali viene richiesto l’aiuto.
Il limite del requisito delle 5 UBA non sarà applicato per i giovani agricoltori che si insediano per la prima volta in agricoltura.
Qualora il richiedente sia esclusivamente detentore di animali è necessario fornire una dichiarazione di assenso del proprietario alla presentazione della domanda di aiuto.
Le PMI, inoltre, devono possedere i seguenti requisiti al momento della presentazione della domanda e fino all’erogazione dell’aiuto:
1) essere condotte da imprenditori agricolo2 di cui all’art. 2135 del Codice Civile;
2) essere attive nel settore della produzione agricola primaria;
3) avere sede operativa nella Regione Sardegna;
4) essere iscritte nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura;
5) essere iscritte all'Anagrafe Unica delle Aziende Agricole con la costituzione del Fascicolo aziendale ai sensi del DPR 503/99;
6) essere iscritte all’Banca Dati Nazionale dell’Anagrafe Bovini, con i dati aggiornati;
7) essere in possesso di posizione contributiva presso l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale (INPS) o rientrare nei casi di esonero all’iscrizione al citato istituto o in possesso di iscrizione presso altro Ente previdenziale.
Le iscrizioni nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura e all'Anagrafe Unica delle Aziende Agricole devono risultare vigenti al momento della presentazione della domanda e aggiornate fino all'erogazione dell'aiuto.
Possono beneficiare dell’aiuto anche le società agricole di cui all’art. 2 del decreto legislativo 26 marzo 2004, n. 99, che hanno quale oggetto sociale l'esercizio esclusivo delle attività di cui all'art. 2135 del Codice Civile e che nella ragione sociale o denominazione sociale contengono l'indicazione di società agricola e siano in possesso dei seguenti requisiti:
a) nel caso di società di persone, quando almeno un socio sia iscritto alla gestione previdenziale agricola INPS in qualità di Coltivatore Diretto (CD) o Imprenditore Agricolo Professionale (IAP). Per le società in accomandita la qualifica si riferisce ai soci accomandatari;
b) nel caso di società di capitali o cooperative, quando almeno un amministratore che sia anche socio per la società cooperativa sia iscritto alla gestione previdenziale agricola INPS in qualità di CD o IAP.
Il premio è erogato secondo le modalità e nel rispetto delle condizioni e dei massimali fissati dal Reg . CE n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, cosi come modificato dal Reg. (UE) 2019/316 della Commissione del 21 febbraio 2019, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato di funzionamento dell'Unione europea, aiuti de minimis nel settore agricolo e in conformità a quanto previsto dal Decreto assessoriale 3128 DECA 30 del 28 agosto 2020.
Gli aiuti de minimis sono considerati concessi nel momento in cui all'impresa è accordato, a norma del regime giuridico nazionale applicabile, il diritto di ricevere gli aiuti, indipendentemente dalla data di erogazione degli aiuti de minimis all'impresa.
L’intensità dell’aiuto per l’acquisto dei riproduttori è pari :
- al 40% della spesa ammissibile;
- al 50% della spesa ammissibile per i giovani agricoltori;
- al 50% della spesa ammissibile per i beneficiari i cui allevamenti sono localizzati (codice ASL) nelle zone montane e svantaggiate;
- al 60% della spesa ammissibile per i giovani agricoltori con allevamenti localizzati (codice ASL) nelle zone montane e/o svantaggiate.
La qualifica di giovane agricoltore è attribuita a imprenditori agricoli con meno di 41 anni compiuti al momento della presentazione della domanda e la cui data di primo insediamento nell’azienda sia inferiore a 5 anni (come data di insediamento viene considerata quella di iscrizione al registro delle imprese pressa la CCIAA).
Il requisito di giovane agricoltore è attribuibile anche alle società di persone e di capitali , nel caso in cui un giovane agricoltore abbia la responsabilità di amministratore/legale rappresentante e, nel caso di società cooperative, qualora un giovane agricoltore rivesta il ruolo di Presidente della cooperativa o abbia la corresponsabilità attraverso la partecipazione al Consiglio di Amministrazione .
Le zone montane e svantaggiate e le zone soggette a vincoli naturali significativi, come individuate nell’allegato 3 alla versione vigente 8.1 del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Sardegna.
Tutela: Ricorso Gerarchico; Ricorso al TAR
Piccole Medie Imprese (PMI), così come definite nell’Allegato I al Regolamento (UE) n. 702/20141 della Commissione del 25 giugno 2014
Il soggetto beneficiario deve essere proprietario detentore e/o detentore che alleva bovini da carne con una consistenza, rilevata direttamente dall’amministrazione nella Banca Dati Nazionale dell’Anagrafe Zootecnica (BDN) al momento della presentazione della
domanda, di almeno 5 UBA bovine (tutte le categorie incluse), esclusi i capi acquistati per i quali viene richiesto l’aiuto.
Il limite del requisito delle 5 UBA non sarà applicato per i giovani agricoltori che si insediano per la prima volta in agricoltura.
la documentazione allegata alla domanda:
giustificativi di spesa
certificati di iscrizione ai LLGG e registri di razza per gli animali richiesti a premio
180 giorni dall'avvio dell'attività istruttoria (n. giorni a partire dall’avvio)
Atto normativo che prevede il termine: art. 2 della L. n. 241/1990
Provvedimento finale: Concessione
30 Giugno 2023
nessuno