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I procedimenti online dell'Amministrazione Regionale

Supporto :



Bando per il ristoro dei danni alle produzioni subiti dalle imprese agricole a causa delle eccezionali avversità atmosferiche che si sono verificate dal 27 al 29 Novembre 2020 (D.G.R. n. 7/18 del 26.02.2021 e ss.mm.ii.)



 Ultimo aggiornamento: 12-12-2023

Stato procedimento: In corso



CODICE UNIVOCO
Codice UnivocoSUS10883
TIPOLOGIA
Non definito
LIVELLO DI INTERAZIONE
Non definito
LIVELLO DI INFORMATIZZAZIONE
Non definito
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Cosa è?

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L’intervento è finalizzato a indennizzare i danni, intesi come perdita di reddito , causati alle piccole e medie imprese (PMI), attive nella produzione agricola primaria, per l’evento alluvionale verificatosi tra il 27 e il 29 Novembre 2020, relativamente alle colture e alle aree delimitate , come meglio individuate all'articolo 5 e nell'allegato 3 del Bando.
Iter procedimento
1) Pubblicazione bando pubblico e presentazione domande.
2) Ricezione, acquisizione e ripartizione domande tra i Responsabili del procedimento suddivisi per UOTT;
3) Estrazione domande da sottoporre al controllo a campione:
4)Istruttoria amministrativa delle domande e atti conseguenti.
5) Concessione e liquidazione.
6) Archiviazione delle istruttorie e atti collegati
7) Determinazione, del Direttore del Servizio indennizzi in agricoltura, di conclusione del procedimento.
Tutela:
- Ricorso gerarchico al Direttore Generale dell’Agenzia Laore Sardegna, entro 30 (trenta) giorni consecutivi dalla comunicazione del provvedimento;
- Ricorso presso il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni consecutivi dal ricevimento della comunicazione del provvedimento;
- Ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni consecutivi dal ricevimento della comunicazione del provvedimento. I provvedimenti di decadenza totale o parziale sono impugnabili davanti al Giudice Ordinario sulla base delle norme stabilite dal Codice di procedura civile .

Piccole Medie Imprese (PMI), attive nel settore della produzione agricola primaria e aventi sede operativa in Sardegna- condotte da imprenditori agricoli (ai sensi dell’art. 2135 c.c.)- che nell’evento alluvionale verificatosi tra il 27 e il 29 Novembre 2020, abbiano subito perdite di produzione delle coltivazioni foraggere (erbai e prati permanenti), frumento, orzo, avena, colture orticole, produzioni degli agrumeti e degli oliveti e , limitatamente al territorio del Comune di Bitti anche i danni subiti alle produzioni apistiche, nonché, per il solo Comune di Torpè anche i danni alle produzioni elicicole e alle colture ortive ivi coltivate per l’alimentazione delle chiocciole.

1. essere iscritte e attive nel Registro delle imprese agricole della Camera di Commercio ovvero rientrare nei casi di esonero, ai sensi dell’art. 2, c. 3, L.7/1997 (volume di affari annuo non superiore a Euro 7.000,00);
2. essere iscritte all’Anagrafe Regionale delle imprese agricole (SIAN) e attive nella produzione agricola primaria;
3. se subentranti in data successiva all’evento, essere iscritte e attive nel Registro delle imprese agricole della Camera di Commercio, all’Anagrafe Regionale delle imprese agricole (SIAN) e attive
nella produzione agricola primaria;
4. detenere e tenere aggiornato il fascicolo aziendale, ex art. 4, D.M. 12.01.2015, n. 162, all’interno del quale siano dichiarate, per il periodo correlato all’evento calamitoso, le superfici e le colture oggetto della richiesta di indennizzo; si precisa che il fascicolo dovrà essere aggiornato all’anno 2023 - anche con riferimento all’indirizzo pec, al codice IBAN e recapito telefonico - e che, in difetto, non sarà possibile la compilazione della domanda;
5. ricadere nei territori individuati nella delimitazione territoriale delle superfici danneggiate (All. 1, Tabella n. 1);
6. aver subito danni alle colture con conseguente riduzione del reddito nell’anno 2020 o nel successivo anno 2021 (in funzione del particolare ordinamento colturale praticato nell’azienda agricola ) uguale o superiore al 30% rispetto a quello medio annuo, calcolato sulla base del triennio o del quinquennio precedente all’anno dell’evento o dell’annualità presa a riferimento. Non è ammissibile una diminuzione del reddito dovuta esclusivamente alla riduzione della superficie coltivata nell’anno della calamità, rispetto alla media degli anni di riferimento. Si considera ordinaria e pertanto irrilevante, un’eventuale variazione della superficie coltivata nella misura massima del 10%, in aumento o in diminuzione. Nell’ipotesi in cui, nell’anno dell’evento, la superficie coltivata abbia subito una variazione maggiore del 10%, rispetto alla superficie mediamente coltivata nel triennio o quinquennio precedente, il reddito dell’impresa sarà ricalcolato proporzionalmente. Si precisa che per le imprese agricole con indirizzo produttivo misto (agro-zootecnico) dal calcolo del reddito complessivo dovrà essere escluso quello derivante dalle produzioni zootecniche. Il reddito dell’impresa è determinato dalla differenza tra il volume d’affari e il volume degli acquisti. Le imprese ad esclusivo indirizzo produttivo zootecnico, le cui produzioni foraggere sono interamente utilizzate per soddisfare i fabbisogni alimentari delle stesse, devono aver subito - nell’anno dell’evento e/o del 2021- un aumento dei costi di approvvigionamento alimentare pari o superiore al 30% della media di quelli sostenuti negli anni precedenti; detti costi dovranno essere determinati sulla base della sommatoria degli importi delle fatture di acquisto relative agli anni esaminati . La percentuale della variazione dei suddetti costi verrà ricalcolata proporzionalmente qualora la superficie investita in colture foraggere e la consistenza zootecnica (espressa in UBA) abbiano subito una variazione maggiore del 10%;
7. per le imprese subentranti in data successiva all’evento, i redditi conseguiti nel triennio o quinquennio di riferimento precedente all’evento, dovranno essere quelli ottenuti dall’impresa cedente;
8. essere in possesso di posizione contributiva, presso l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale (INPS) o altro istituto previdenziale, o rientrare nei casi di esonero d’iscrizione;
9. non ricadere in una delle cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all’art. 67, c. 8, D. Lgs. n. 159/2011, oltre all’insussistenza di tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 84, c. 4, del medesimo decreto;
10. non ricadere nella condizione di impresa in difficoltà, come definita dagli Orientamenti Comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà , e/o in quelle destinatarie di un ordine di recupero pendente di un aiuto illegittimo e incompatibile con il mercato interno;
11. essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti , non essendo in stato di fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria, liquidazione coatta amministrativa o volontaria;
12. i rappresentanti legali, amministratori e garanti, nonché eventuali soggetti presso i quali gli stessi operino in qualità di rappresentanti legali o amministratori , non devono rientrare nelle ipotesi previste dall’art. 14, L.R. del 11.04.2016, n. 5, né risultare debitori nei confronti delle amministrazioni del sistema Regione o delle loro società controllate e partecipate , le quali abbiano titoli esecutivi o altri titoli idonei alla riscossione coattiva . Si precisa che nel caso l’imprenditore o il rappresentante legale dell’impresa rivesta la funzione di pubblico dipendente, al momento della presentazione della domanda e fino alla conclusione del procedimento, deve essere provvisto della apposita autorizzazione del proprio datore di lavoro per l'esercizio dell'attività di extra impiego (impresa agricola) ex art. 53, D. Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii., pena l’esclusione dal beneficio.

Domanda, nella forma dell'autocertificazione, presentata tramite applicativo web. Si precisa che la compilazione della domanda di indennizzo sarà agevolata dal sistema informatico che, in funzione del CUAA indicato, riporterà in domanda i seguenti dati e/o elementi estratti dal fascicolo aziendale:
- I dati anagrafici e l’IBAN acquisiti dal fascicolo aziendale SIAN;
- l’elenco delle colture indennizzabili praticate nel corso dell’anno nel quale si è verificato l’evento calamitoso, ricadenti nel comune e nel foglio catastale presso il quale opera l’azienda richiedente; sarà cura del richiedente selezionare tra le colture proposte dal sistema quella/e realmente danneggiata/e dall’evento;
- superficie totale aziendale media coltivata nel triennio precedente l’evento;
- superficie totale aziendale coltivata nell’anno dell’avversità;
- l’eventuale presenza di vincoli naturali significativi relativi al comune nel quale si è verificato l’evento.

90 gg dalla data di avvio dell'istruttoria (n. giorni a partire dall’avvio)
Atto normativo che prevede il termine: Determina del Direttore del servizio indennizzi in agricoltura
Provvedimento finale: Concessione

Fino alle ore 12:00 del 15.01.2024

nessuno

Agenzia regionale per l'attuazione dei programmi in campo agricolo e per lo sviluppo rurale (Laore)
Via Caprera, 8 - 09123 Cagliari
Telefono: 07060261
Orari di ricevimento: Ufficio relazioni con il pubblico (URP) via Caprera n. 8 - 09123 - Cagliari (CA) Telefono +39 070 60262370 e-mail urp@agenzialaore.it dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 (accesso in altri orari previo appuntamento); per altre informazioni di dettaglio: SERVIZIO INDENNIZZI IN AGRICOLTURA indicare come l'utente può avere informazioni di dettaglio: Direzione del Servizio: https://www.sardegnaagricoltura.it/index.php?xsl=501&s=14&v=9&c=95017&na=1&n=10 Unità organizzativa Istruttoria amministrativa aiuti regionali per calamità naturali: https://www.sardegnaagricoltura.it/index.php?xsl=501&s=14&v=9&c=95030&na=1&n=10 Unità organizzative tematiche territoriali: https://www.sardegnaagricoltura.it/index.php?xsl=501&s=14&v=9&c=95031&na=1&n=10

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