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Supporto :



Contributi ex L.R. 26/2015 a favore di soggetti privati per danni al patrimonio abitativo e alle attività economiche e produttive - Protezione Civile



 Ultimo aggiornamento: 19-03-2024

Stato procedimento: In corso



CODICE UNIVOCO
Codice UnivocoAMB10951
TIPOLOGIA
Sussidi, Contributi, Agevolazioni Sussidi, Contributi, Agevolazioni
LIVELLO DI INTERAZIONE
Non definito
LIVELLO DI INFORMATIZZAZIONE
Procedimento accessibile da altra piattaforma Procedimento accessibile da altra piattaforma
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Cosa è?

danni dal 1°dicembre 2021 al 31 dicembre 2025

Legge Regionale n. 26 del 09/11/2015 – “Interventi urgenti a favore dei privati e delle attività produttive danneggiati a seguito di eventi calamitosi in Sardegna”.
Legge Regionale n. 01 del 21/02/2023 art. 16 c. 1 - "Legge di stabilità 2023".
Delibera di Giunta Regionale n. 38/127 del 17/11/2023 e allegato – “Indirizzi attuativi per la gestione tecnico-amministrativa per l’accesso ai contributi ex legge regionale 9 novembre 2015, n. 26, a favore dei soggetti privati per i danni al patrimonio abitativo e alle attività economiche e produttive dal 1° dicembre 2021 al 31 dicembre 2025”.
La Regione Autonoma della Sardegna eroga contributi per le spese di primo intervento sostenute in occasione di calamità naturali ed eccezionali avversità atmosferiche, a favore di privati e attività economiche e produttive. Le aziende agricole sono incluse nei contributi solo per i danni derivanti dalle eccezionali precipitazioni atmosferiche verificatesi nell'oristanese nelle giornate dal 21 al 23 novembre 2022.
Gli Enti Locali interessati da eventi metereologici avversi, dopo aver dichiarato lo stato di calamità naturale con Delibera di Giunta (ai sensi dell’art. 2 della L.R. 28/1985) e averla inserita come evento calamitoso nel Sistema Informativo di Protezione Civile (SIPC), a seguito di apertura del bando da parte della Direzione Generale della Protezione Civile, dovranno comunicarne ufficialmente l’apertura del termini e la scadenza di presentazione delle domande, così che i cittadini che avessero subito danni causati da tale calamità possano presentare istanza telematica attraverso il SIPC.

Home page SIPC: https://sipc.regione.sardegna.it/welcome

Video tutorial "Come accedere alla procedura su SIPC": https://sipc.regione.sardegna.it/api/eng/rest/play/media/65ef2cf89e642d79dec48f80
oppure
https://www.facebook.com/dgpc.ras/videos/775055231214672/
(Copiare e incollare i link in una nuova barra di ricerca)

I soggetti privati, proprietari o terzi interessati, che in conseguenza all’evento calamitoso abbiano subito danni al patrimonio edilizio abitativo e ai mobili presenti al suo interno, ai beni mobili registrati.
I titolari di attività economiche e produttive che in conseguenza all’evento calamitoso abbiano subito danni agli immobili nei quali si svolge l’attività, ai beni mobili strumentali, alle scorte di merci, materie prime, ai semilavorati, prodotti finiti danneggiati o distrutti, non più utilizzabili.
Le aziende agricole sono ammesse ai contributi solo per i danni derivanti dalle eccezionali precipitazioni atmosferiche (colture escluse) verificatesi nell'oristanese nelle giornate dal 21 al 23 novembre 2022 (L.R. 1/2023 - art. 16 c. 1).
I soggetti che presentano domanda di contributo saranno soggetti a verifiche e controlli finali rispetto la documentazione di istanza, di rendicontazione e sui lavori effettuati.

Le attività agricole per il solo bando relativo alla L.R. 26/2015 - D.G.R. n. 38/127 del 17/11/2023 con eccezione per gli eventi calamitosi dell'oristanese del periodo 21 al 23 novembre 2022, come da art. 16 c.1 della L.R. 1/2023 - Legge di stabilità 2023.
Tutti quegli immobili, attività economiche e produttive e beni mobili registrati non conformi alla normativa vigente o che non rispettino i requisiti previsti dagli indirizzi attuativi di riferimento.

Tutte le istanze di contributo dovranno essere presentate attraverso il Sistema Informativo di Protezione Civile (SIPC) compilando tutti i campi obbligatori della modulistica proposta.
Le domande dovranno pervenire entro il termine di 30 giorni a decorrere dalla data di trasmissione al Comune da parte della Direzione Generale della Protezione Civile della Determina di autorizzazione all’avvio del procedimento.
Per quelle domande presentate entro i termini, ma non integralmente compilate, vi saranno ulteriori 10 giorni per fornire la documentazione integrativa, oltre i quali la domanda sarà dichiarata inammissibile.

Perizia asseverata per la quantificazione dei danni agli immobili.
Verbale di Pubblica Autorità per i beni mobili registrati.
Documentazione fotografica dei danni.

Dalla data di liquidazione del contributo ai comuni da parte della Direzione Generale della Protezione Civile, i beneficiari avranno a disposizione:
30 mesi (due anni e mezzo) per la ricostruzione dell’abitazione distrutta e relativi beni mobili.
18 mesi (un anno e mezzo) per il ripristino dei beni immobili danneggiati e relativi beni mobili riferibili al patrimonio abitativo.
18 mesi (un anno e mezzo) per il ripristino dei beni immobili danneggiati riferibili alle attività economiche e produttive.
12 mesi per ripristinare o riacquistare i beni mobili registrati.
12 mesi per ripristinare o riacquistare i beni danneggiati riferibili alle attività economiche e produttive.

La domanda di contributo, da presentare esclusivamente attraverso il portale SIPC, per i danni occorsi dal 1° dicembre 2021 fino al 30 giugno 2023, deve pervenire entro e non oltre il 21 marzo 2024.

La rendicontazione deve pervenire entro 30 giorni dalla fine dei lavori, corredata da giustificativi di spesa quali fatture o ricevute intestate al richiedente il contributo o, solo per le abitazioni, ad altro componente del nucleo familiare, nonché atti o provvedimenti inoltrati o rilasciati in relazione ai lavori dichiarati (comunicazioni, SCIA) e documentazione fotografica pre e post-intervento.

MASSIMALI DEL CONTRIBUTO PER LE ABITAZIONI
Il limite massimo di contributo concedibile per le abitazioni è di € 150.000 al quale si devono applicare le percentuali:
- Fino all’80% nel caso di abitazione principale del proprietario;
- Fino al 50% nel caso di abitazione principale di un soggetto diverso dal proprietario.
- Fino all’80% per le sole parti in comune di un edificio residenziale, solo se ne risulti almeno una abitazione principale di un proprietario.
- Fino al 50% per le sole parti in comune di un edificio residenziale, se non ne risulti nessuna abitazione principale di un proprietario.
Per l’abitazione distrutta e da ricostruire in sito si applicano le seguenti percentuali:
- Fino all’80% e non superiore a € 187.500 per l’unità destinata ad abitazione principale del proprietario.
- Fino al 50% e non superiore a € 150.000 per l’unità destinata ad abitazione principale di un soggetto diverso dal proprietario.
- Fino a € 10.000 per le spese di demolizione dell’immobile da ricostruire.
Per la spesa relativa alle prestazioni tecniche è ammissibile il contributo pari al 10% dell’importo dei lavori ammessi a contributo, (fermi restando i massimali sopra indicati).
Le percentuali sopra citate si calcolano sul totale della spesa rendicontata e solo per le spese ammissibili a contributo.

MASSIMALI DEL CONTRIBUTO PER I BENI MOBILI
Per i soli immobili distrutti o danneggiati e destinati ad abitazione principale (del proprietario o di un terzo) si concede un contributo per il ripristino o la sostituzione dei beni mobili distrutti o danneggiati. Il contributo è determinato per un importo massimo di € 2.000 per vano catastale principale e per un massimo di € 10.000. Per vano catastale principale si intendono cucina, sala e camera da letto.

MASSIMALI DEL CONTRIBUTO PER I BENI MOBILI REGISTRATI
Il contributo non può superare l’importo massimo di € 30.000.
Per i veicoli danneggiati il contributo è pari al minor valore tra il costo della riparazione e il valore medio di mercato del bene.
In caso di rottamazione e riacquisto, il contributo è pari al valore medio di mercato del bene rottamato, con un minimo riconosciuto di € 4.000.

MASSIMALI DEL CONTRIBUTO PER LE ATTIVITA’ ECONOMICHE E PRODUTTIVE
Il contributo massimo concedibile è pari a € 450.000 o, in caso di applicazione degli aiuti concessi in regime de minimis, di € 200.000, ai quali vengono applicate le percentuali:
- Fino al 50% per gli interventi di ripristino strutturale e funzionale dell’immobile, calcolato sul valore della perizia;
- Fino all’80% per il ripristino o la sostituzione di macchinari, attrezzature e beni mobili calcolato sul valore indicato nella perizia.
- Fino all’80% per l’acquisto di scorte di materie prime e semilavorati, calcolato sull’importo indicato in perizia.
- Fino all’80% del costo necessario alla realizzazione o riacquisto di prodotti finiti danneggiato o distrutti e non più commerciabili, calcolato sul valore indicato in perizia.
- Fino al 50% per la ricostruzione dell’immobile nello stesso sito, calcolato sul minor valore tra l’importo del quadro economico di progetto e il costo effettivo.
Per la spesa relativa alle prestazioni tecniche è ammissibile il contributo pari al 10% dell’importo dei lavori ammessi a contributo, (fermi restando i massimali sopra indicati).
Le percentuali sopra citate si calcolano sul totale della spesa rendicontata e solo per le spese ammissibili a contributo.

MASSIMALI DEL CONTRIBUTO PER LE AZIENDE AGRICOLE (eventi calamitosi del 21-23 novembre 2022)
Il contributo massimo concedibile è pari a € 25.000 nell'arco di tre esercizi finanziari (come da Regolamento UE n. 1408/2013), ai quali vengono applicate le percentuali:
- Fino al 50% per gli interventi di ripristino strutturale e funzionale dell’immobile, calcolato sul valore della perizia;
- Fino all’80% per il ripristino o la sostituzione di macchinari, attrezzature e beni mobili calcolato sul valore indicato nella perizia.
- Fino all’80% per l’acquisto di scorte di materie prime e semilavorati, calcolato sull’importo indicato in perizia.
- Fino all’80% del costo necessario alla realizzazione o riacquisto di prodotti finiti danneggiato o distrutti e non più commerciabili, calcolato sul valore indicato in perizia.
- Fino al 50% per la ricostruzione dell’immobile nello stesso sito, calcolato sul minor valore tra l’importo del quadro economico di progetto e il costo effettivo.
Per la spesa relativa alle prestazioni tecniche è ammissibile il contributo pari al 10% dell’importo dei lavori ammessi a contributo, (fermi restando i massimali sopra indicati).
Le percentuali sopra citate si calcolano sul totale della spesa rendicontata e solo per le spese ammissibili a contributo.

Per le abitazioni distrutte o danneggiate:
- Strutture portanti;
- Impianti (elettrico, fotovoltaico, citofono, segnale televisivo, allarme, rete lan, termico, climatizzazione, idrico/fognario, ascensore, montascale);
- Finiture interne ed esterne (intonacatura e tinteggiatura interna ed esterna, pavimentazione interna, intonaci, rivestimenti parietali diversi, controsoffittature, tramezzature e divisori, spese per rimozione si acqua, fango e detriti all’interno dell’abitazione);
- Serramenti interni ed esterni;

Per i beni mobili registrati adibiti a primaria necessità:
- Sostituzione o ripristino;

Per le attività economiche e produttive e aziende agricole:
- Strutture portanti;
- Impianti (elettrico, fotovoltaico, citofono, segnale televisivo, allarme, rete lan, termico, climatizzazione, idrico/fognario, ascensore, montascale);
- Finiture interne ed esterne (intonacatura e tinteggiatura interna ed esterna, pavimentazione interna, intonaci, rivestimenti parietali diversi, controsoffittature, tramezzature e divisori, spese per rimozione si acqua, fango e detriti all’interno dell’abitazione);
- Serramenti interni ed esterni;
- Arredi locali e attrezzature connesse all’immediata ripresa della capacità produttiva;
- Ripristino di macchinari, di attrezzature, beni mobili registrali strumentali all’esercizio dell’attività economica;
- Acquisto di merci, scorte di materie prime, semilavorati, prodotti finiti danneggiati o distrutti e non più utilizzabili;

Presidenza
Direzione generale della protezione civile
Servizio superamento emergenze
Via Vittorio Veneto, 28 - 09123 Cagliari
Telefono: 070 606 6730

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