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Procedimento interamente informatizzato e flusso totalmente dematerializzato. A cura della Direzione generale degli affari generali e della società dell'informazione

Presentazione della dichiarazione per l’esonero dalla tassa regionale diritto allo studio



 Ultimo aggiornamento: 09-04-2024

Stato procedimento: In corso


CODICE UNIVOCO
Codice UnivocoAGE10983
TIPOLOGIA
Sussidi, Contributi, Agevolazioni Sussidi, Contributi, Agevolazioni
LIVELLO DI INTERAZIONE
Non definito
LIVELLO DI INFORMATIZZAZIONE
Procedimento nativo del Portale SUS Procedimento nativo del Portale SUS
Invia Segnalazione Invia Segnalazione

Cosa è?

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In applicazione del principio di solidarietà tra le famiglie a reddito più elevato e quelle a reddito basso, la Legge 549/95 ha istituito la tassa regionale per il diritto allo studio universitario, che va ad aumentare le disponibilità finanziarie delle regioni per l’erogazione di borse di studio e di prestiti d’onore agli studenti/alle studentesse universitari/e capaci e meritevoli ma privi/e di mezzi.
La tassa è dovuta per l’scrizione ai corsi di studio delle università statali e legalmente riconosciute, degli istituti universitari e degli istituti superiori di grado universitario che rilasciano titoli di studio aventi valore legale.
La stessa legge ha previsto che studenti/studentesse appartenenti a nuclei familiari che non superano una determinata soglia di reddito, dichiarato ai fini IRPEF, possano beneficiare di un esonero e non versare la tassa; in questo caso è necessario informare l’Agenzia del possesso dei requisiti mediante la compilazione, la sottoscrizione e l’invio della dichiarazione di esonero.

Non si tratta di una domanda alla quale segue una risposta dell’Agenzia, ma di una “Dichiarazione “, rilasciata dallo studente/dalla studentessa, che sotto la propria responsabilità attesta il possesso del requisito per l’esonero dal pagamento della tassa regionale per il diritto allo studio universitario in quanto il reddito complessivo del proprio nucleo famigliare non ha superato € 25.000,00 (non si considera il parametro ISEE); in caso di dichiarazione mendace, falsità negli atti, uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità si incorre nelle sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR 445/2000 che detta la disciplina in materia di autocertificazioni .
Per identificare i componenti del nucleo famigliare bisogna far riferimento alle risultanze anagrafiche del comune di residenza alla data di compilazione della dichiarazione di esonero, il cosiddetto “stato di famiglia”.
Il dato corrispondente al reddito si desume dalle dichiarazioni IRPEF riferite a ciascun componente il nucleo famigliare, già considerate nell’attestazione ISEE prodotta all’atto dell’iscrizione al corso di studi; sono disponibili nel proprio cassetto fiscale del sito dell'Agenzia delle Entrate (https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/servizi/servizitrasversali/altri/cassetto-fiscale) oppure presso il CAF o consulente/commercialista di riferimento.
Ai fini dell'esonero dal pagamento della tassa regionale non è utilizzabile il parametro dell'ISEE, a differenza dei contributi universitari e della borsa di studio.
Per l’anno accademico 2023-2024 si considerano le dichiarazioni IRPEF presentate nel 2022 per i redditi prodotti nel 2021, più precisamente:

  • Modello Unico 2022/redditi 2021 – Quadro RN – Rigo RN1 "Reddito complessivo"

  • Modello 730 2022/redditi 2021 – quadro: Prospetto di liquidazione – Rigo 11 "Reddito complessivo"

  • Modello CU 2022/redditi 2021 - Quadro: dati fiscali - punto 1 oppure 2 oppure 3 oppure 4 (a seconda della tipologia di reddito percepito)

  • Nel caso non sia stata presentata alcuna dichiarazione IRPEF 2022 in quanto non si sono percepiti redditi imponibili nel corso del 2021 - indicare importo 0 (zero)

Per poter compilare correttamente la dichiarazione di esonero è necessario avere a portata di mano:

  • la dichiarazione dei redditi relativa all’anno di riferimento per ciascun componente il nucleo famigliare anagrafico;
  • un sistema di accredito certificato: SPID, CNS, CIE.
Nel caso lo studente/la studentessa non dispongano di SPID, CIE o CNS, possono delegare un altro soggetto che ne sia provvisto alla presentazione della dichiarazione per loro conto; dovranno quindi compilare apposita delega alla quale allegare la copia del proprio documento di identità (dello studente/della studentessa delegante).

Non occorre presentare alcuna documentazione aggiuntiva, sarà l’Agenzia a verificare i dati dichiarati.

L’esonero viene applicato sulla base dei dati dichiarati, fatta salva la verifica che verrà svolta dall’Agenzia con il controllo delle informazioni inserite nella dichiarazione sia nei comuni di residenza (per i componenti il nucleo famigliare) sia nell’Anagrafe Tributaria Nazionale (per i redditi indicati).

La dichiarazione di esonero va compilata all’atto dell’iscrizione al corso di studi, comunque entro il termine di pagamento della tassa regionale per il diritto allo studio universitario.

Nessun costo.

Agenzia sarda delle entrate (ASE)
Servizio Gestione delle entrate, riscossioni, studi, consulenze
Settore Sicurezza sul lavoro, gestione tributi e coordinamento della riscossione del Sistema Regione
Viale Trieste 186 – 09123 Cagliari – Piano Terra
Viale Dante, 37 – 07100 Sassari – Piano Quinto
Orari di ricevimento: dal martedì al giovedì ore 10,30-13,00; mercoledì ore 15,30-17,00

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