ART. 37 COMMA 4 BORSE DI STUDIO PER ATLETI SARDI DI ELEVATE DOTI TECNICO AGONISTICHE
ART. 37 COMMA 4 BORSE DI STUDIO PER ATLETI SARDI DI ELEVATE DOTI TECNICO AGONISTICHE
Ultimo aggiornamento: 08-07-2024
Stato procedimento: In corso
Cosa è?
Legge regionale n. 17/99, art. 37 comma 4
La Regione può istituire borse di studio a favore degli atleti inseriti nella graduatoria di cui al comma 1 dell’art. 37, che frequentano Istituzioni scolastiche ed Università degli studi della Sardegna.
La dotazione finanziaria del comma 4 dell’art. 37 viene ripartita in uguale misura tra i soggetti ammessi a contributo.
Atleti maggiorenni o genitori/tutori di atleti minorenni che avendo conseguito i risultati agonistici previsti per l’art. 37 comma 1, frequentano istituzioni scolastiche e Università degli Studi della Sardegna, conseguendo,
nell’anno precedente l’annualità di contribuzione, determinati esiti o votazioni.
L’atleta - attraverso la propria associazione/società sportiva - deve essere stato proposto per l’ottenimento dei contributi per meriti sportivi (art. 37 comma 1) e aver conseguito, nell’anno precedente l’annualità di
contribuzione, i seguenti esiti o votazioni:
- la media dell’8 nelle Scuole secondarie di primo grado
- la media del 7 nelle Scuole secondarie di secondo grado o 80/100 all’esame di maturità
- la media di 27/30 all’Università
I modelli di istanza sono disponibili nella sezione MODULISTICA. Tale documentazione dovrà pervenire unicamente per via telematica all’indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC):
pi.sportspettacolo@pec.regione.sardegna.it
Le domande pervenute oltre i termini di scadenza indicati oppure presentate non utilizzando la modulistica approvata con determinazione del Direttore del Servizio sport, spettacolo e cinema non saranno ammesse
Le domande di contributo dovranno pervenire dal 2 luglio al 2 agosto 2024