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Supporto :



Procedimento interamente informatizzato e flusso totalmente dematerializzato. A cura della Direzione generale degli affari generali e della società dell'informazione

AUTORIZZAZIONE ALLA PESCA DEL CORALLO



 Ultimo aggiornamento: 27-04-2023

Stato procedimento: In corso


CODICE UNIVOCO
Codice UnivocoAUT131
TIPOLOGIA
Autorizzazioni, Concessioni Autorizzazioni, Concessioni
LIVELLO DI INTERAZIONE
Non definito
LIVELLO DI INFORMATIZZAZIONE
Non definito
Invia Segnalazione Invia Segnalazione

Cosa è?

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La pesca del corallo nelle acque del mare territoriale della Sardegna può essere esercitata dai pescatori professionisti titolari dell'autorizzazione regionale, equipaggiati con apparecchi individuali, autonomi o no, per la respirazione subacquea, esclusivamente mediante l'uso della piccozza, a profondità non inferiori a 50 metri.

Annualmente l'Assessore regionale dell'Agricoltura, con proprio decreto, determina:
a) la durata del periodo di pesca;
b) la quantità massima di corallo che può essere pescata giornalmente con riferimento ai singoli sistemi di pesca;
c) le zone nelle quali la pesca può essere esercitata;
d) le modalità per il rilascio dell'autorizzazione;
e) l'ammontare della tassa annua dovuta per il rilascio dell'autorizzazione.
Nel decreto viene, inoltre, indicato il numero massimo delle autorizzazioni da rilasciarsi annualmente.

Per quanto riguarda l'annualità 2023, la pesca può essere effettuata dai soggetti autorizzati dal 1 maggio al 30 settembre; il numero massimo delle autorizzazioni che possono essere concesse è di 18.

Gli interessati devono richiedere l'autorizzazione regionale all'Assessorato dell'Agricoltura.

Valutati i requisiti dei richiedenti, l'Assessorato procede all'istruttoria. L'autorizzazione viene concessa con provvedimento del direttore del Servizio Pesca e Acquacoltura. Qualora il numero delle richieste sia superiore al numero delle autorizzazioni previste si procede ad una scelta secondo i seguenti criteri:
1. anzianità di esercizio effettivo dell'attività di pesca del corallo;
2. anzianità di iscrizione nel registro dei pescatori marittimi.

A parità di anzianità di esercizio effettivo dell'attività di pesca del corallo sarà data priorità ai richiedenti che possano dimostrare una maggiore anzianità di iscrizione nel registro dei pescatori marittimi.

Il pescatore dovrà far pervenire al Servizio Pesca e Acquacoltura caricandola sul Sistema SUS la ricevuta del versamento della tassa annua dovuta per il rilascio dell'autorizzazione entro il termine indicato nella nota con la quale è comunicata l'accettazione della domanda.

I pescatori di corallo già precedentemente autorizzati, ovvero i pescatori professionisti che siano già stati autorizzati dalla Regione Sardegna alla pesca del corallo in più di un'annualità nell'ultimo decennio, ovvero nel periodo dal 2012 al 2022.

2. Pescatori professionali subacquei, ovvero i pescatori professionisti in possesso dell'autorizzazione all'esercizio della pesca professionale subacquea senza limiti di immersione rilasciata dall'Amministrazione regionale o da un'Autorità nazionale i quali:
- siano in possesso di un attestato di qualificazione professionale per l'esercizio della pesca professionale subacquea - da valutarsi congiuntamente al requisito di idoneità fisica - come di seguito indicato:
- diploma di perito tecnico addetto ai lavori subacquei
o
- attestato di qualifica professionale, con allegato brevetto, di operatore tecnico subacqueo (sommozzatore) rilasciati da istituti di Stato o legalmente riconosciuti,
ovvero
- attestato conseguito al termine di corsi di formazione professionale effettuati secondo le modalità previste dall'articolo 5 della Legge n.845/1978 e dalle leggi regionali di attuazione
ovvero
- servizio, per almeno un anno, nella Marina Militare nella qualità di sommozzatore o di incursore o nell'Arma dei Carabinieri o nei Corpi di Pubblica Sicurezza e dei Vigili del Fuoco nella qualità di sommozzatore,
e
- possano dimostrare di aver esercitato in almeno un'annualità dal 2013 al 2022 la pesca del corallo:
1. in forza di un'autorizzazione o attestazione rilasciata ai sensi di legge da un'altra Autorità pubblica nazionale accompagnata dalla documentazione da cui risulti in modo chiaro ed inequivoco l'esercizio di attività di pesca del corallo rosso in un determinato periodo e zona nel territorio italiano;
2. in forza di una specifica autorizzazione o attestazione rilasciata ai sensi di legge da un’Autorità estera, accompagnata dalla documentazione/attestazione da cui risulti in modo chiaro ed inequivoco l'esercizio di attività di pesca del corallo rosso in un determinato periodo e zona.
Ulteriori requisiti (i richiedenti di cui ai punti 1 e 2 devono inoltre dimostrare il possesso dei seguenti requisiti):
- idoneità fisica all'esercizio della pesca subacquea professionale senza limite di immersione; l'idoneità fisica è attestata dal medico di porto o da un medico designato dal Capo del Compartimento marittimo; L'idoneità deve sussistere al momento della presentazione delle domande e permanere per l'intera stagione di pesca. Si evidenzia inoltre che la certificazione deve essere stata rilasciata a partire dal 1 gennaio 2023;
- iscrizione nel Registro dei pescatori marittimi professionali presso uno dei compartimenti marittimi della Sardegna;
- non essere incorsi nelle sanzioni previste dall'art. 9 della L.R. 9/1979.

autorizzazione alla pesca del corallo rilasciata dalla Regione Sardegna in più di un'annualità nell'ultimo decennio, (ovvero nel periodo dal 2012 al 2022)
oppure

b) autorizzazione all'esercizio della pesca professionale subacquea senza limiti di immersione rilasciata dall'Amministrazione regionale o da un'Autorità nazionale unitamente ad almeno un attestato di qualificazione professionale per l'esercizio della pesca professionale subacquea tra quelli di seguito indicati:

-diploma di perito tecnico addetto ai lavori subacquei o
- attestato di qualifica professionale, con allegato brevetto, di operatore tecnico subacqueo (sommozzatore) rilasciati da istituti di Stato o legalmente riconosciuti,
o
- attestato conseguito al termine di corsi di formazione professionale effettuati secondo le modalità previste dall'articolo 5 della Legge n. 845/1978 e dalle leggi regionali di attuazione
o
- servizio, per almeno un anno, nella Marina Militare nella qualità di sommozzatore o di incursore o nell'Arma dei
Carabinieri o nei Corpi di Pubblica Sicurezza e dei Vigili del Fuoco nella qualità di sommozzatore

IDONEITA’ FISICA
idoneità fisica all'esercizio della pesca subacquea professionale senza limite di immersione; l'idoneità fisica è attestata dal medico di porto o da un medico designato dal Capo del Compartimento marittimo; L'idoneità deve sussistere al momento della presentazione delle domande e permanere per l'intera stagione di pesca. Si evidenzia inoltre che la certificazione deve essere stata rilasciata a partire dal 1 gennaio 2023

ULTERIORI REQUISITI
- iscrizione nel Registro dei pescatori marittimi professionali presso uno dei compartimenti marittimi della Sardegna;
- non essere incorsi nelle sanzioni previste dall'art. 9 della L.R. 9/1979

L’istanza di autorizzazione, in bollo, deve essere trasmessa all’Amministrazione regionale tramite lo Sportello Unico dei Servizi (SUS), nel sito internet istituzionale www.regione.sardegna.it, entro e non oltre il giorno 25 aprile 2023.


- documentazione comprovante il possesso dei requisiti previsti (se necessario);
- documentazione comprovante il requisito di anzianità (se necessario);

e inoltre:

- dichiarazione dell'impresa di pesca per il rispetto della tracciabilità delle partite di corallo rosso e l’adesione al programma di monitoraggio scientifico di osservazione a bordo (allegato B al Decreto n.1356/DecA/21 del 14/04/2023);
- certificato medico di idoneità rilasciata a partire dal 1 gennaio 2023;

- 2 marche da bollo, una per la domanda e una per l'autorizzazione compilando il modulo per la dichiarazione di assolvimento della marca da bollo
- versamento della tassa annuale di 516,50 euro da effettuare solo in seguito all’accoglimento dell’istanza e la pubblicazione della determina dirigenziale di approvazione della graduatoria delle istanze ammissibili, tramite il sistema Pagamenti Online Regione Sardegna (pagoPASardegna);
L'accesso al servizio è garantito dal collegamento al sito web pagamenti.regione.sardegna.it

Il titolare dell'autorizzazione dovrà compilare il giornale di pesca del corallo rosso, tenuto a bordo dei natanti di appoggio, sul quale egli dovrà riportare, per ogni giornata di pesca, il tipo di corallo pescato, la quantità, aggiungendo notizie riguardanti le coordinate geografiche della zona di pesca, la profondità del banco, il numero di colonie, il diametro basale.
Il giornale di pesca del corallo verrà consegnato al titolare con la richiesta autorizzazione e dovrà essere restituito entro 30 giorni dalla data di chiusura della stagione di pesca.

L'autorizzazione è rilasciata ai soli fini di cui alla legge regionale n. 59 del 5 luglio 1979. Pertanto:
a) il rilascio dell’autorizzazione regionale al pescatore non esime i soggetti a ciò tenuti dal munirsi di ogni altra autorizzazione, licenza, documento necessario allo svolgimento dell’attività, da rilasciarsi a cura delle altre amministrazioni competenti, ivi compresa la licenza/attestazione provvisoria di pesca ministeriale che abilita l’imbarcazione utilizzata dal titolare dell’autorizzazione ad operare quale unità di appoggio in uno o più compartimenti marittimi della Sardegna.
b) il rilascio dell’autorizzazione regionale al pescatore non esime i soggetti interessati dal dover rispettare le prescrizioni previste da altre norme di legge e regolamentari che essi siano tenuti ad osservare per lo svolgimento dell’attività, volte a salvaguardare altri rilevanti interessi pubblici, ivi compresa la normativa in materia di sicurezza sul lavoro. E’ quindi fatta salva, tra l’altro:
- l’osservanza delle prescrizioni del D.L.gs 81/2008, il quale si occupa della sicurezza sul lavoro di tutti i settori di attività, ivi comprese le attività svolte in ambiente subacqueo e comportanti l’esposizione ad atmosfere iperbariche.
- l’osservanza delle altre norme sulla sicurezza pertinenti, quali, a titolo comunque non esaustivo:
I) le norme di buona tecnica e le buone prassi a cui il datore di lavoro debba fare riferimento per il corretto adempimento degli obblighi di cui al D. lgs 81/2008;
II) il D. lgs 271/99 e il D.lgs 298/99, in quanto norme a carattere sussidiario e speciale, riguardo le mansioni lavorative condotte a bordo delle navi da pesca, comprese le unità di appoggio per la pesca professionale del corallo, e tra loro complementari;
III) (riguardo agli apparecchi a pressione utilizzati a supporto dell’attività subacquee) le norme di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto concernenti la fabbricazione e la circolazione di prodotti nel mercato europeo, a garanzia di specifici requisiti di sicurezza d’uso e di consumo, e la normativa vigente in relazione al tipo di apparecchi che preveda collaudi, verifiche periodiche o altre prescrizioni sulle modalità di gestione ed il corretto uso;
IV) i Regolamenti e le Ordinanze adottate dalle Autorità competenti e dall’Autorità marittima, se e in quanto applicabili.
V) Il protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento del virus Covid - 19 negli ambienti di lavoro del 14 marzo 2020 e successive modifiche intervenute.

Assessorato dell'agricoltura e riforma agro-pastorale
Servizio pesca e acquacoltura
Ufficio: Referenti Marina Campolmi email: mcampolmi@regione.sardegna.it telefono: 070 606 2767 - Annalisa Porcu email: annporcu@regione.sardegna.it telefono: 070 606 6782
Via Pessagno n. 4 - 09126 Cagliari
Fax: 070/6062516
Orari di ricevimento: (previo appuntamento telefonico): Dal lunedì al venerdi dalle ore 11 alle ore 13; i pomeriggi di martedì e mercoledì dalle ore 16 alle ore 17

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