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Supporto :



Autorizzazione alla prosecuzione dell'esercizio degli sbarramenti di altezza fino ai 15 metri e con volume di invaso compreso tra 60 mila metri cubi e un milione di metri cubi



 Ultimo aggiornamento: 11-05-2023

Stato procedimento: In corso



CODICE UNIVOCO
Codice UnivocoAUT139
TIPOLOGIA
Autorizzazioni, Concessioni Autorizzazioni, Concessioni
LIVELLO DI INTERAZIONE
Non definito
LIVELLO DI INFORMATIZZAZIONE
Non definito
Invia Segnalazione Invia Segnalazione

Cosa è?

Legge Regionale n. 12/2007. Autorizzazione alla prosecuzione dell’esercizio per gli sbarramenti di categoria B e C di qualsiasi tipologia

L'esercizio degli sbarramenti regolarmente autorizzati è subordinato al rilascio di specifica autorizzazione da parte del Servizio opere idriche e idrogeologiche, qualora l'opera rientri tra quelle indicate alla voce requisiti.
La domanda e la documentazione presentata al Servizio territoriale opere idrauliche competente per territorio, viene acquisita dal Servizio opere idriche e idrogeologiche che, verificata la completezza documentale, procede al sopralluogo e alla verifica della corrispondenza tra lo stato di fatto e la documentazione ricevuta.
Nel caso sia verificata la conformità tra progetto e stato di fatto il Servizio opere idriche e idrogeologiche provvede ad effettuare la relazione istruttoria e a compilare il disciplinare contenente le condizioni a cui è subordinata la prosecuzione dell'esercizio dell'impianto. L'autorizzazione viene quindi rilasciata con determinazione del Direttore del Servizio opere idriche e idrogeologiche e comunicata all'interessato.
Per le opere che risultarono in regola con le norme vigenti nel momento in cui fu rilasciata l'autorizzazione alla costruzione ma che non lo sarebbero più, sulla base delle disposizioni vigenti in materia di dighe, il Servizio opere idriche e idrogeologiche decide, caso per caso, quali sono gli impianti che devono essere adeguati, indicando i tempi di realizzazione dei relativi progetti di adeguamento e delle successive opere.
Nel caso di diniego dell’autorizzazione alla prosecuzione dell’esercizio, il soggetto responsabile demolisce, a proprie spese e con le dovute cautele, lo sbarramento entro il termine fissato dall’autorità regionale competente. Il Corpo forestale e di vigilanza ambientale regionale accerta, previa comunicazione dei termini da parte dell'autorità regionale competente, l'avvenuta demolizione di cui al comma 2, lettera b), o al comma 4; qualora ne accerti l'inottemperanza dà immediata comunicazione alle autorità di protezione civile che decidono sull'adeguamento del piano di protezione civile e sull'esecuzione d'ufficio della messa in sicurezza con spese a carico dei responsabili.

Strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale:
Nei confronti del provvedimento finale è ammesso:
• ricorso gerarchico al Direttore Generale – ai sensi dell’art. 24 lettera f) della L.R. 13/11/1998 n. 31 – entro 30 giorni dalla conoscenza dell’atto;
• ricorso al Tar Sardegna, entro 60 giorni dalla conoscenza dell’atto;
• ricorso straordinario al Presidente della Repubblica (in alternativa al ricorso al Tar), entro 120 giorni dalla conoscenza dell’atto.

I proprietari o i gestori degli invasi aventi le caratteristiche descritte nella sezione requisiti

REQUISITI:
Avere la proprietà o la gestione dei seguenti sbarramenti regolarmente autorizzati:
INVASI E PICCOLE DIGHE
- Sbarramenti con altezza fino a 6 metri e con volume di invaso compreso tra 60.000 e 100.000 metri cubi;
- Sbarramenti con altezza superiore a 6 metri fino a 15 metri e con volume di invaso fino a 100.000 metri cubi;
- Sbarramenti con altezza fino a 15 metri e con volume di invaso superiore a 100.000 metri cubi e fino a 1.000.000 metri cubi;
INVASI PER LA LAMINAZIONE DELLE PIENE:
- Invasi temporanei per la laminazione delle piene , casse di espansione dirette o in derivazione con sbarramenti di altezza fino a 6 metri e con volume di invaso superiore a 60.000 metri cubi e fino a 100.000 metri cubi;
- Invasi temporanei per la laminazione delle piene , casse di espansione dirette o in derivazione con sbarramenti di altezza superiore a 6 metri e fino a 15 metri e con volume di invaso fino a 100.000 metri cubi;
- Invasi temporanei per la laminazione delle piene, casse di espansione dirette o in derivazione con sbarramenti di altezza fino a 15 metri con volume di invaso superiore a 100.000 metri cubi e fino a 1.000.000 milione di metri cubi.
TRAVERSE FLUVIALI:
- Traverse con altezza fino a 6 metri e con volume di invaso superiore a 60.000 metri cubi e fino a 100.000 metri cubi;
- Traverse con altezza superiore a 6 metri e fino a 15 metri e volume di invaso fino a 100.000 metri cubi;
- Traverse con altezza fino a 15 metri e con volume di invaso superiore a 100.000 metri cubi e fino a 1.000.000 di metri cubi.

La presente procedura non si applica a:
a) tutte le opere di sbarramento che determinano invasi adibiti esclusivamente a deposito o decantazione o lavaggio di residui industriali e minerari, che restano di competenza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato oppure dell'Assessorato regionale dell'industria;
b) i bacini totalmente interrati sotto il piano di campagna aventi quota della soglia sfiorante non superiore alla quota del piano di campagna; le vasche e i serbatoi in quanto non costituenti sbarramento; le opere di regimazione di fiumi e torrenti prive di funzione di ritenuta, quali arginature, briglie, soglie di fondo e opere trasversali come pennelli; le opere di presa costituite da traverse sfioranti con altezza dello sbarramento non superiore a 1,50 metri e volume di invaso non superiore a 1.000 metri cubi; le opere di accumulo con altezza dello sbarramento non superiore a 1,50 metri e volume di invaso non superiore a 1.000 metri cubi;
c) i bacini utilizzati per l'accumulo di reflui zootecnici.

1. Domanda, in bollo, di autorizzazione accompagnata da copia di un documento di identità;
2. Dichiarazione giurata, rilasciata da un ingegnere iscritto all’albo professionale da almeno dieci anni, accompagnata da documentazione fotografica e relazione tecnica, dalla quale risulti:
a) la conformità delle opere al progetto originario in base al quale è stata autorizzata la loro esecuzione;
b) la conformità delle opere alle norme tecniche attualmente vigenti;
c) il rispetto delle prescrizioni contenute nel Foglio condizioni riguardanti la manutenzione e l’esercizio dell’impianto.
3. Dichiarazione sostitutiva di certificazione;
4. Fotocopia del documento di identità;
5. Ricevuta del pagamento del contributo.
La documentazione deve essere inoltrata al Servizio territoriale opere idrauliche competente per territorio:

- Servizio territoriale opere idrauliche di Cagliari (STOICA) Via Zara, 1 - 09123 Cagliari; llpp.stoica@pec.regione.sardegna.it
- Servizio territoriale opere idrauliche di Nuoro (STOINU) Via Dalmazia, 4- 08100 Nuoro; llpp.stoinu@pec.regione.sardegna.it
- Servizio territoriale opere idrauliche di Oristano (STOIOR) Via Donizetti, 15/a - 09170 Oristano; llpp.stoior@pec.regione.sardegna.it
- Servizio territoriale opere idrauliche di Sassari (STOISS) V.le Diaz, 23 - 07100 Sassari; llpp.stoiss@pec.regione.sardegna.it

- Marca da bollo da applicare alla domanda
- Contributo di:
a) 100 euro per sbarramenti con altezza fino a 6 metri;
b) 300 euro per sbarramenti con altezza superiore a 6 metri.
da versare su:
https://pagamenti.regione.sardegna.it/




intestato a "TESORERIA REGIONALE – CONTRIBUTI E SANZIONI AMMINISTRATIVE – ARTICOLI 4 E 5 L.R. 12/2007" con causale: "CONTRIBUTO ISTRUTTORIA" (non possono essere effettuati bonifici sul conto corrente postale).
• CONTO CORRENTE BANCARIO per bonifici n. 70673111



Codice IBAN : IT28I0101504801000070673111 Tesoreria regionale (Banco di Sardegna) Viale Trieste,1 angolo VIa Cesare Battisti 09123 Cagliari


Causale: SANZIONI AMMINISTRATIVE – ARTICOLI 4 E 5 L.R. 12/2007 CONTRIBUTO ISTRUTTORIA"

Fatti salvi gli effetti penali, ai proprietari o ai gestori degli sbarramenti esistenti che, non abbiano presentato entro la scadenza prevista, la domanda di sanatoria alla prosecuzione della gestione si applicano congiuntamente:
a) la sanzione di 5.000 euro;
b) la sanzione della demolizione, a proprie spese e con le dovute cautele, dello sbarramento entro il termine fissato dall’autorità regionale competente al rilascio dell’autorizzazione alla prosecuzione dell’esercizio dello sbarramento.
L'applicazione della sanzione della demolizione è sospesa qualora, entro 30 giorni dalla notifica del verbale di accertamento della violazione, il gestore inoltri istanza di autorizzazione secondo quanto previsto dall’Allegato A della Legge Regionale n. 12 del 2007.

Assessorato dei lavori pubblici
Direzione generale dei lavori pubblici
Servizio opere idriche e idrogeologiche (SOI)
V.le Trento, 69 - 09123 Cagliari
Telefono: 070/6062332
Fax: 070/6062100

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