Sportello Unico dei Servizi

I procedimenti online dell'Amministrazione Regionale

Supporto :



AUTORIZZAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' DI UTILIZZAZIONE AGRONOMICA DELLE ACQUE DI VEGETAZIONE E DELLE SANSE UMIDE DEI FRANTOI OLEARI



 Ultimo aggiornamento: 13-08-2015

Stato procedimento: In corso



CODICE UNIVOCO
Codice UnivocoAUT148
TIPOLOGIA
Autorizzazioni, Concessioni Autorizzazioni, Concessioni
LIVELLO DI INTERAZIONE
Non definito
LIVELLO DI INFORMATIZZAZIONE
Non definito
Invia Segnalazione Invia Segnalazione

Cosa è?

Presso ogni frantoio oleario della Sardegna deve essere presente un registro di lavorazione contenente tutti i dati relativi alle operazioni di molitura mensili, composto da fogli numerati e vidimati dal Sindaco del Comune, che dovrà essere reso disponibile ad ogni controllo da parte delle autorità competenti.

Il legale rappresentante del frantoio oleario che intende avviare allo spandimento le acque di vegetazione e le sanse umide è tenuto a presentare comunicazione preventiva (allegato A) al sindaco del Comune in cui è ubicato il terreno, almeno 30 giorni prima dell'inizio dello spandimento.
Qualora il titolare del sito di spandimento non corrisponda al legale rappresentante del frantoio, la dichiarazione del titolare del sito di spandimento dovrà avvenire sulla base dello schema allegato B.

L'attività di stoccaggio delle acque è consentita per un periodo non superiore a 90 giorni e i contenitori relativi a tale attività potranno essere ubicati sia all’interno del frantoio che in altre località (vedi l'art.7 della direttiva regionale per la individuazione dei requisiti inerenti ai contenitori per l’attività di stoccaggio).

Il trasporto delle acque di vegetazione, ai fini dello spandimento, deve essere accompagnato da un documento di trasporto (allegato C).

Lo stoccaggio delle sanse umide deve avvenire su platea impermeabilizzata, per evitare fenomeni di percolazione e di infiltrazione, avente una portanza sufficiente a reggere, senza cedimenti o lesioni, il peso del materiale accumulato e dei mezzi eventualmente utilizzati per la movimentazione (per i requisiti relativi alla platea di stoccaggio vedi l'art. 9 della direttiva regionale).

Lo spandimento delle acque di vegetazione e delle sanse umide deve essere praticato nel rispetto dei criteri generali di utilizzazione delle risorse nutritive ed ammendanti e dell’acqua in esse contenute e deve essere realizzato assicurando una idonea distribuzione ed incorporazione delle sostanze sui terreni in modo da evitare conseguenze tali da mettere in pericolo l’approvvigionamento idrico, nuocere alle risorse viventi e al sistema ecologico.

Sulla base della sussistenza o meno dei requisiti richiesti, del rispetto delle modalità di stoccaggio, nonchè del trasporto e spandimento, il Comune emette un provvedimento col quale concede o respinge l'autorizzazione e, almeno tre volte l'anno, effettua i controlli.

Entro il 31 ottobre di ogni anno il Sindaco del Comune deve trasmettere alla Regione, su supporto informatico, una copia di ciascuna comunicazione preventiva, una relazione tecnica, un elenco delle eventuali violazioni accertate e le sanzioni emesse.

L'Assessorato dell'Agricoltura invia con cadenza triennale una relazione al Ministero delle Politiche agricole e forestali (Mipaf).

I titolari dei frantoi oleari e dei siti di spandimento della Sardegna

- esercizio di attività di trasformazione e valorizzazione agricola con materie prime lavorate;
- possesso di un registro di lavorazione vidimato dal Comune competente per territorio.

Il procedimento si conclude con la fine della campagna di molitura delle olive

Almeno 30 giorni prima dell'inizio dello spandimento

Il legale rappresentante del frantoio oleario o del sito di spandimento deve presentare al Comune:
- comunicazione di avvio spandimento;
- relazione tecnica (solo nel caso di primo spandimento o di sua variazione);
- dichiarazione del titolare del sito di spandimento (se diverso dal legale rappresentante);
- documento di trasporto redatto in 3 esemplari, compilato, datato e firmato dal legale rappresentante del frantoio e dal conducente (una copia del documento deve rimanere presso il frantoio, una copia deve rimanere in possesso del trasportatore e una copia deve essere spedita al Comune).

Il Comune entro il 31 ottobre di ogni anno deve trasmettere alla Regione, su supporto informatico, una copia di ciascuna comunicazione preventiva e una relazione contenente il numero totale di comunicazioni, la tipologia del frantoio da cui provengono le acque di vegetazione e/o le sanse umide, la quantità di acque di vegetazione e/o sanse umide utilizzate sul suolo, il sito o i siti di spandimento e relativa superficie impegnata, il numero di anni di avvenuto spandimento, le caratteristiche dei contenitori di stoccaggio.

Entro la stessa data, il sindaco dovrà trasmettere alla Regione un elenco delle eventuali violazioni accertate e le sanzioni emesse.

La documentazione dovrà essere trasmessa, insieme all’estratto annuale del registro di lavorazione riferito alla campagna olearia precedente, via email all’Assessorato dell’Agricoltura e riforma agro-pastorale e all'Assessorato della Difesa dell'ambiente

Le richieste di accesso agli atti devono essere indirizzate al Comune competente per territorio

Ufficio: I titolari dei frantoi oleari devono rivolgersi al Comune competente per territorio

Ufficio: I comuni devono trasmettere le comunicazioni a:

Ufficio: Assessorato dell'agricoltura e riforma agro-pastorale
Via Pessagno n. 4 - 09126 Cagliari
Fax: 070/6066347

Ufficio: Assessorato della difesa dell'ambiente
Via Roma, 80 - 09123 Cagliari
Telefono: 070/6066671
Fax: 070/6066391

torna all'inizio del contenuto