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Autorizzazione ministeriale alla spedizione di carni fresche di suino e di prodotti a base di carni di suino, costituiti da o contenenti tali carni al di fuori della Sardegna



 Ultimo aggiornamento: 20-07-2023

Stato procedimento: In corso



CODICE UNIVOCO
Codice UnivocoAUT153
TIPOLOGIA
Autorizzazioni, Concessioni Autorizzazioni, Concessioni
LIVELLO DI INTERAZIONE
Non definito
LIVELLO DI INFORMATIZZAZIONE
Non definito
Invia Segnalazione Invia Segnalazione

Cosa è?

-

A causa della presenza della peste suina africana, la spedizione dalla Sardegna di carni di suini, di preparati e prodotti a base di carne di suini e di tutti gli altri prodotti costituiti da o contenenti tali carni, è attualmente soggetta alle limitazioni stabilite dalla Decisione di Esecuzione della Commissione n. 2014/709/UE. La spedizione di tali prodotti dal territorio della Regione Sardegna è consentita agli stabilimenti che sono appositamente autorizzati dal Ministero della Salute ai sensi della medesima Decisione.
Qualora una ditta, per un proprio stabilimento, fosse interessata ad ottenere il decreto ministeriale di autorizzazione alla spedizione di prodotti suini dal territorio regionale, essa deve preventivamente acquisire il parere favorevole dal competente Servizio Veterinario della ATS Sardegna che ha il compito di verificare la sussistenza nello stabilimento dei pertinenti requisiti e delle procedure operative necessarie.
Lo stesso Servizio Veterinario della ATS Sardegna provvede successivamente a trasmettere al Servizio di Sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare dell’Assessorato la domanda di autorizzazione della ditta, corredata dell’apposita documentazione (predisposta a cura della ditta stessa), che il Servizio Regionale, con proprio parere, inoltra successivamente al Ministero della Salute.
Il Ministero dispone il controllo dello stabilimento da parte degli Uffici veterinari per gli adempimenti comunitari (UVAC) e, in caso di parere favorevole, rilascia il decreto di autorizzazione inviandolo alla ditta richiedente, al Servizio di Sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare dell’Assessorato, all’Unità di Progetto per l’eradicazione della Peste Suina Africana, all’UVAC ed al competente Servizio Veterinario della ATS Sardegna.
I decreti ministeriali di autorizzazione ai sensi della Decisione 2014/709/UE sono validi per 12 mesi dalla data di adozione. Pertanto, qualora la ditta fosse interessata alla proroga del decreto, il Servizio Veterinario della ATS Sardegna competente sullo stabilimento verifica, con apposito sopralluogo, il mantenimento dei requisiti per la spedizione in deroga dei prodotti suini dal territorio regionale. Tale sopralluogo deve essere effettuato almeno 30 giorni prima della scadenza del decreto per consentirne la proroga senza soluzione di continuità. Il Servizio Veterinario territorialmente competente invia le risultanze del sopralluogo ed il relativo parere per la proroga al Servizio di Sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare, che trasmette la richiesta per la concessione della proroga al Ministero.

Proprietari di macelli, laboratori di sezionamento, stabilimenti di preparazione e trasformazione delle carni, depositi frigorifero, presso i quali avviene la produzione, la trasformazione e l’immagazzinamento delle carni fresche di suini, dei preparati e prodotti a base di carni suine e di tutti gli altri prodotti costituiti da o contenenti tali carni.

- essere in possesso del riconoscimento comunitario;
- essere dotati di un sistema di tracciabilità e rintracciabilità dei prodotti oltre che di adeguate procedure gestionali per ottemperare ai pertinenti requisiti normativi.




- domanda in bollo, indirizzata al Ministero della Salute e all’Assessorato Igiene e sanità e dell’assistenza sociale, Servizio Sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare;
- parere favorevole del competente Servizio Veterinario dell'ATS Sardegna;
- relazione tecnico descrittiva;
- elenco delle aziende e/o degli stabilimenti da cui l'interessato si rifornisce di animali della specie suina o di carne di suini.

2 marche da bollo del valore corrente (di cui una da apporre nel modulo di domanda, mentre l’altra sarà utilizzata dal Ministero per il decreto di competenza).

Ufficio: ASL – Dipartimento di prevenzione - Servizio igiene degli alimenti di origine animale del territorio di competenza

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