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Supporto :



Autorizzazione per la realizzazione di nuovi sbarramenti di altezza fino a 15 metri e con volume di invaso compreso tra 60 mila metri cubi e un milione di metri cubi



 Ultimo aggiornamento: 27-07-2021

Stato procedimento: In corso



CODICE UNIVOCO
Codice UnivocoAUT164
TIPOLOGIA
Autorizzazioni, Concessioni Autorizzazioni, Concessioni
LIVELLO DI INTERAZIONE
Non definito
LIVELLO DI INFORMATIZZAZIONE
Non definito
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Cosa è?

Legge Regionale n. 12/2007. Autorizzazione alla realizzazione di nuovi sbarramenti di categoria B e C di qualsiasi tipologia

Ogni intervento riguardante la costruzione di sbarramenti e opere di competenza regionale, ovvero la loro modifica qualora già esistenti, che mantenga o faccia rientrare le opere stesse tra quelle indicate alla voce requisiti, deve essere preceduto dalla domanda di autorizzazione e dalla presentazione di un progetto di fattibilità redatto da tecnici iscritti ai relativi albi e secondo le specifiche competenze professionali.

1.Presentazione della domanda
La domanda di autorizzazione e il progetto di fattibilità devono essere presentati al Servizio opere idriche e idrogeologiche. L’eventuale domanda di concessione per la derivazione d’acqua deve essere inoltrata dal richiedente al Servizio territoriale opere idrauliche competente per territorio contestualmente alla domanda di autorizzazione alla costruzione. Tutti i progetti di opere relative a derivazione di acque superficiali ed opere connesse che prevedano derivazioni superiori a 200 litri al minuto secondo o di acque sotterranee che prevedano derivazioni superiori a 50 litri al minuto secondo sono assoggettate alla procedura di verifica (Screening) ambientale. Qualora le opere, in fase di verifica (Screening) ambientale, siano state assoggettate a Valutazione di impatto ambientale (VIA), il relativo provvedimento di approvazione del progetto non può essere rilasciato prima della positiva conclusione della procedura di VIA. Per le procedure di verifica ambientale e VIA è competente l’assessorato della Difesa dell’ambiente che dovrà rilasciare al richiedente le relative autorizzazioni.

2. Esame preliminare e avvio del procedimento
Il Servizio opere idriche e idrogeologiche, una volta verificata la documentazione allegata alla domanda di autorizzazione, procede all’esame preliminare previa comunicazione agli interessati dell’avvio del procedimento.
La domanda di autorizzazione è trasmessa dal Servizio opere idriche e idrogeologiche all’Autorità di bacino regionale e all’autorità idraulica competente. Queste, nel termine massimo di sessanta giorni dalla ricezione della domanda, comunicano il proprio parere all’ufficio, rispettivamente in ordine al controllo sull’equilibrio del bilancio idrico, idrologico, della conservazione e difesa del suolo, sulla tutela delle risorse idriche, sulla qualità delle acque e dell’ambiente.
Per le opere da realizzare in alveo deve essere rilasciata, da parte del Servizio territoriale opere idrauliche competente per territorio, la relativa autorizzazione.
Per le opere che rientrano tra quelle assoggettabili alla procedura di verifica, deve essere altresì rilasciato, dall’autorità competente, il nulla osta conseguente alla verifica (Screening) ambientale.
Acquisiti tutti i pareri e le autorizzazioni, se la domanda appare al Servizio senz’altro inattuabile o contraria al buon regime delle acque, alla loro qualità o ad altri interessi generali, questi ne dispone l’immediato rigetto, previa acquisizione delle eventuali osservazioni del richiedente.

3. Relazione finale istruttoria
Il Servizio opere idriche e idrogeologiche, entro sessanta giorni dal ricevimento di tutte le autorizzazioni previste, conclude l’istruttoria con una relazione dettagliata, che illustra le caratteristiche tecniche delle varie opere previste dal progetto in relazione anche alla compatibilità idraulica ed ambientale delle stesse.

4. Approvazione del progetto di fattibilità
Il direttore del Servizio opere idriche e idrogeologiche, conclusa la fase istruttoria, provvede all’acquisizione del parere dell’Unità tecnica regionale (rilasciato entro 30gg), emette il provvedimento di approvazione in linea tecnica del progetto di fattibilità e, al fine di procedere alla successiva fase di progettazione, ne trasmette copia, munita degli estremi di approvazione, all’interessato (entro 30 gg).
L’approvazione in linea tecnica da parte dell’autorità competente è preordinata al rilascio dell’eventuale concessione di derivazione da parte del Servizio territoriale opere idrauliche competente per territorio. L’approvazione tecnica non sostituisce obblighi, oneri e vincoli gravanti sul soggetto e sulle opere interessate. L’eventuale rilascio della concessione ad edificare delle opere da parte del comune competente è subordinato all’approvazione tecnica del progetto di fattibilità.

5. Presentazione del progetto esecutivo
Una volta ottenuta l’approvazione del progetto di fattibilità dell’opera, il rilascio dell’autorizzazione alla costruzione dello sbarramento è subordinato alla presentazione della domanda di approvazione del progetto a livello tecnico esecutivo delle opere. La domanda di approvazione del progetto esecutivo delle opere deve essere presentata al Servizio opere idriche e idrogeologiche, per gli sbarramenti di categoria B e C di qualsiasi tipologia.

6. Contenuti del progetto esecutivo
Il progetto esecutivo deve contenere tutti gli elaborati di cui al progetto di fattibilità portati al livello tecnico esecutivo, completi delle eventuali integrazioni ed adeguamenti derivanti da prescrizioni contenute nel provvedimento di approvazione del progetto di fattibilità.
Esso, inoltre, deve comunque contenere gli elaborati elencati al comma 1 dell’art. 16 dell’Allegato A.

7. Esame preliminare e avvio del procedimento
Qualora la domanda sia corredata di tutti i documenti prescritti, ma questi richiedano un loro completamento o regolarizzazione, l’ufficio assegna al richiedente un termine, non inferiore a dieci e non superiore a sessanta giorni, per la regolarizzazione degli atti. Decorso senza esito tale termine il procedimento si conclude con il rigetto della domanda.
L’ufficio provvede, entro i novanta giorni successivi alla presentazione della documentazione, all’effettuazione dell’istruttoria del progetto e procede ad effettuare ulteriori sopralluoghi resisi necessari ai fini istruttori. Tale termine può essere interrotto al fine di consentire all’ufficio l’acquisizione di un’eventuale documentazione integrativa.

8. Conclusione dell’istruttoria
L’ufficio conclude l’istruttoria con una relazione dettagliata e procede alla stesura definitiva dello schema del Foglio condizioni di costruzione, del Foglio condizioni per l’esercizio, la manutenzione e la vigilanza delle opere. Il Servizio provvede quindi all’acquisizione del parere dell’Unità Tecnica Regionale (UTR).

9. Approvazione del progetto esecutivo e autorizzazione alla costruzione
Il progetto esecutivo è approvato, unitamente all’approvazione del Foglio condizioni di costruzione e della bozza del Foglio condizioni per l’esercizio, la manutenzione e la vigilanza delle opere, con provvedimento del Direttore del Servizio opere idriche e idrogeologiche. Il medesimo provvedimento è rilasciato anche ai fini dell’autorizzazione alla costruzione; esso è pubblicato, anche per estratto, sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).

Strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale:
Nei confronti del provvedimento finale è ammesso:
• ricorso gerarchico al Direttore Generale – ai sensi dell’art. 24 lettera f) della L.R. 13/11/1998 n. 31 – entro 30 giorni dalla conoscenza dell’atto;
• ricorso al Tar Sardegna, entro 60 giorni dalla conoscenza dell’atto;
• ricorso straordinario al Presidente della Repubblica (in alternativa al ricorso al Tar), entro 120 giorni dalla conoscenza dell’atto.

Coloro che intendono realizzare le opere aventi le caratteristiche descritte nella sezione requisiti

REQUISITI:
L’opera per la quale si richiede l’autorizzazione alla costruzione deve essere compresa tra le seguenti:
INVASI E PICCOLE DIGHE
- Sbarramenti con altezza fino a 6 metri e con volume di invaso compreso tra 60.000 e 100.000 metri cubi;
- Sbarramenti con altezza superiore a 6 metri fino a 15 metri e con volume di invaso fino a 100.000 metri cubi;
- Sbarramenti con altezza fino a 15 metri e con volume di invaso superiore a 100.000 metri cubi e fino a 1.000.000 metri cubi;
INVASI PER LA LAMINAZIONE DELLE PIENE:
- Invasi temporanei per la laminazione delle piene , casse di espansione dirette o in derivazione con sbarramenti di altezza fino a 6 metri e con volume di invaso superiore a 60.000 metri cubi e fino a 100.000 metri cubi;
- Invasi temporanei per la laminazione delle piene , casse di espansione dirette o in derivazione con sbarramenti di altezza superiore a 6 metri e fino a 15 metri e con volume di invaso fino a 100.000 metri cubi;
- Invasi temporanei per la laminazione delle piene, casse di espansione dirette o in derivazione con sbarramenti di altezza fino a 15 metri con volume di invaso superiore a 100.000 metri cubi e fino a 1.000.000 milione di metri cubi.
TRAVERSE FLUVIALI:
- Traverse con altezza fino a 6 metri e con volume di invaso superiore a 60.000 metri cubi e fino a 100.000 metri cubi;
- Traverse con altezza superiore a 6 metri e fino a 15 metri e volume di invaso fino a 100.000 metri cubi;
- Traverse con altezza fino a 15 metri e con volume di invaso superiore a 100.000 metri cubi e fino a 1.000.000 di metri cubi.

La presente procedura non si applica a:
a) tutte le opere di sbarramento che determinano invasi adibiti esclusivamente a deposito o decantazione o lavaggio di residui industriali e minerari, che restano di competenza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato oppure dell'Assessorato regionale dell'industria;
b) i bacini totalmente interrati sotto il piano di campagna aventi quota della soglia sfiorante non superiore alla quota del piano di campagna; le vasche e i serbatoi in quanto non costituenti sbarramento; le opere di regimazione di fiumi e torrenti prive di funzione di ritenuta, quali arginature, briglie, soglie di fondo e opere trasversali come pennelli; le opere di presa costituite da traverse sfioranti con altezza dello sbarramento non superiore a 1,50 metri e volume di invaso non superiore a 1.000 metri cubi; le opere di accumulo con altezza dello sbarramento non superiore a 1,50 metri e volume di invaso non superiore a 1.000 metri cubi;
c) i bacini utilizzati per l'accumulo di reflui zootecnici.

1. Domanda, in bollo, di autorizzazione alla costruzione o alla modifica di uno sbarramento;
2. Progetto di fattibilità dell’opera in quattro copie cartacee e su supporto informatico georeferenziato (cd o dvd);
3. Dichiarazione sostitutiva di certificazione;
4. Fotocopia del documento di identità;
5. Ricevuta del pagamento del contributo.
La documentazione deve essere inoltrata al Servizio opere idriche e idrogeologiche.
Una volta ottenuta l'approvazione del progetto di fattibilità, per l'ottenimento dell'autorizzazione alla costruzione è necessario presentare il progetto esecutivo in 4 copie cartacee e su supporto informatico georeferenziato (CD o DVD) firmato dal proprietario e dall'ingegnere progettista iscritto all'albo professionale, unitamente alla richiesta in bollo, alla dichiarazione sostitutiva di certificazione e a copia di documento di riconoscimento. Il progetto esecutivo deve contenere gli elaborati riportati all’art. 16 dell’Allegato A.

DOCUMENTAZIONE RIDOTTA
Non è obbligatorio presentare il progetto esecutivo se l'autorizzazione è richiesta per la costruzione di una delle seguenti opere:
- Invasi e piccole dighe (Tipologia I dell’art. 3 dell’allegato A alla LR 12/2007) con altezza fino a 6 metri e con volume di invaso compreso tra 60.000 e 100.000 metri cubi
- Traverse fluviali (Tipologia III dell’art. 3 dell’allegato A alla LR 12/2007) con altezza fino a 6 metri e con volume di invaso superiore a 60.000 metri cubi e fino a 100.000 metri cubi
- Traverse fluviali (Tipologia III dell’art. 3 dell’allegato A alla LR 12/2007) con altezza superiore a 6 metri e fino a 15 metri e con volume di invaso fino a 100.000 metri cubi
e l'opera viene inserita in un'area il cui assetto idrogeologico complessivo, avendo considerato la superficie del bacino imbrifero, la pendenza dell'alveo o dei versanti a valle dello sbarramento, la presenza di situazioni di rischio geologico ed ambientale derivanti da significativi dissesti sui versanti, smottamenti attivi, probabilità di valanghe, sismicità dell'area, sia tale da permettere la valutazione di classe di rischio basso, in una area significativa indagata a valle, in direzioni idraulicamente non trascurabili. Nel caso in cui vi siano i presupposti per la presentazione della documentazione ridotta, il richiedente può presentare un progetto che contenga gli elaborati descritti all’art. 14 dell’Allegato A alla L.R. 12/2007.

Per ogni istanza relativa alla realizzazione di un nuovo sbarramento, il richiedente effettua, una tantum, un versamento di un contributo per istruttoria pari a:
a) 100 euro per sbarramenti con altezza fino a 6 metri;
b) 300 euro per sbarramenti con altezza superiore a 6 metri.
da versare su:
https://pagamenti.regione.sardegna.it/



intestato a "TESORERIA REGIONALE – CONTRIBUTI E SANZIONI AMMINISTRATIVE – ARTICOLI 4 E 5 L.R. 12/2007" con causale: "CONTRIBUTO ISTRUTTORIA" (non possono essere effettuati bonifici sul conto corrente postale).
• CONTO CORRENTE BANCARIO per bonifici n. 70673111

Codice IBAN : IT28I0101504801000070673111 -Tesoreria regionale, Banco di Sardegna - Viale Trieste angolo Via Cesare Battisti 09123 Cagliari


Causale: SANZIONI AMMINISTRATIVE – ARTICOLI 4 E 5 L.R. 12/2007 CONTRIBUTO ISTRUTTORIA"


- Marca da bollo da applicare alla domanda di autorizzazione alla costruzione o alla modifica dello sbarramento
- Marca da bollo da applicare alla domanda di approvazione del progetto a livello tecnico esecutivo delle opere

Fatti salvi gli effetti penali, a coloro che effettuano uno sbarramento soggetto alla presente autorizzazione senza averla ottenuta o in difformità dell'autorizzazione si applicano le seguenti sanzioni:
a) fino a 7.000 euro per la realizzazione di nuovi sbarramenti senza la prescritta autorizzazione;
b) fino a 4.000 euro per la realizzazione di nuovi sbarramenti in difformità rispetto alle prescrizioni contenute nell’autorizzazione;
c) fino a 5.000 euro per la gestione degli sbarramenti in difformità ai contenuti dell’autorizzazione

Assessorato dei lavori pubblici
Direzione generale dei lavori pubblici
Servizio opere idriche e idrogeologiche (SOI)
V.le Trento, 69 - 09123 Cagliari
Telefono: 070/6062332
Fax: 070/6062100

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