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Supporto :



CESSAZIONE DELLA CONCESSIONE MINERARIA



 Ultimo aggiornamento: 19-03-2021

Stato procedimento: In corso



CODICE UNIVOCO
Codice UnivocoCIT196
TIPOLOGIA
Non definito
LIVELLO DI INTERAZIONE
Non definito
LIVELLO DI INFORMATIZZAZIONE
Non definito
Invia Segnalazione Invia Segnalazione

Cosa è?

La cessazione della concessione mineraria avviene per:
1)scadenza del termine;
2)rinuncia;
3)decadenza.

1)Scadenza del termine

Le concessioni minerarie vengono rilasciate con una scadenza. Quando la concessione scade, se non è stato richiesto il rinnovo, il concessionario ha l’obbligo di consegnare la miniera e le sue pertinenze all'Amministrazione regionale.

Nel caso l’Amministrazione in vista della scadenza e della mancanza di rinnovo abbia dato la concessione ad un atro soggetto la consegna deve avvenire in presenza del Direttore del Servizio attività estrattive e recupero ambientale o da un suo delegato.

2) Rinuncia
Il concessionario che intenda rinunciare alla concessione deve farne dichiarazione. Dal giorno in cui viene presentata la dichiarazione di rinuncia, il concessionario diventa custode della miniera ed è tenuto a non fare più lavori di coltivazione mineraria, nè a variarne in qualsiasi modo lo stato.
Il Direttore del Servizio attività estrattive o un suo delegato verifica lo stato della miniera e prescrive i provvedimenti di messa in sicurezza e di conservazione che crede necessari.
In caso di inosservanza ne ordina l’esecuzione d’ufficio, a spese del concessionario. Sulla rinuncia provvede il Direttore del servizio con apposita determinazione.

3) Decadenza
La decadenza del concessionario viene pronunciata nei seguenti casi:
a) quando il concessionario non adempia agli obblighi imposti con l’atto di concessione;
b) quando il concessionario non osservi le disposizioni contenute nei seguenti articoli del Regio decreto 1443 del 1927:
- art. 20 nel quale viene stabilito che quando la concessione non sia stata emessa in favore del ricercatore e il concessionario non ha corrisposto la somma stabilita, l'inadempimento produce la decadenza;
- art. 25 nel quale viene stabilito che il concessionario è tenuto a pagare annualmente allo Regione il diritto proporzionale di euro 34,81 per ogni ettaro di superficie compreso entro i limiti della concessione;
- art. 26 nel quale viene stabilito che le miniere date in concessione devono essere tenute in attività salvo che, il Direttore del servizio attività estrattive, non autorizzi la sospensione dei lavori o la graduale esecuzione di essi;
- art. 27 nel quale viene stabilito che qualunque trasferimento, per atto fra vivi, della concessione deve essere preventivamente autorizzato.

La decadenza dalla concessione viene emessa dall'amministrazione regionale tramite preventiva formale comunicazione all'interessato.
Il provvedimento di accettazione della rinuncia e quello di pronuncia della decadenza sono pubblicati nella Bollettino ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna.
Dalla data della determinazione, il concessionario è esonerato dal pagamento del diritto proporzionale e dagli obblighi imposti dall’atto di concessione.

La miniera oggetto di scadenza del termine, rinuncia o decadenza può essere nuovamente concessa. Il nuovo concessionario ha diritto di ritenere gli oggetti destinati alla coltivazione che possano essere separati senza pregiudizio della miniera.

Titolari di concessione

Assessorato dell'industria
Direzione generale dell'industria
Servizio attività estrattive e recupero ambientale
Via XXIX Novembre 1847, 23 - 09123 Cagliari
Telefono: 070 606 2216
Fax: 070/6062092

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