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CONSIGLI DELLE CAMERE DI COMMERCIO: DETERMINAZIONE E NOMINA DEI RAPPRESENTANTI



 Ultimo aggiornamento: 14-01-2022

Stato procedimento: In corso



CODICE UNIVOCO
Codice UnivocoASS222
TIPOLOGIA
Non definito
LIVELLO DI INTERAZIONE
Non definito
LIVELLO DI INFORMATIZZAZIONE
Non definito
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Cosa è?

Camere di Commercio

Il Presidente della Camera di Commercio, 180 giorni prima della scadenza del consiglio camerale, dà avvio alle procedure pubblicando apposito avviso nell’Albo della Camera di Commercio e sul sito camerale, dandone contestuale comunicazione al Presidente della Regione.
Entro e non oltre 40 giorni dalla pubblicazione dell’avviso, le organizzazioni imprenditoriali a livello provinciale,, aderenti ad organizzazioni nazionali rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, ovvero operanti nella circoscrizione da almeno tre anni prima della pubblicazione, fanno pervenire alla Camera di commercio, ai fini della ripartizione dei seggi, i dati e le notizie sulla consistenza e rappresentatività delle stesse.
Entro 30 giorni dalla scadenza del termine, il segretario generale della Camera di Commercio fa pervenire al Presidente della Regione i dati completati con i dati del diritto annuale versato dalle imprese, nonché i dati sul valore aggiunto per addetto per ciascun settore.
Il Presidente della Regione, entro e non oltre 30 giorni dalla ricezione della documentazione, con proprio decreto, provvede alla determinazione del numero dei seggi spettante a ciascuna organizzazione imprenditoriale, sindacale e associazione dei consumatori, tenuto conto dei posti previsti dallo statuto camerale per ciascun settore di attività economica.
Il decreto presidenziale viene notificato a tutti gli organismi che hanno partecipato al procedimento alla camera di commercio e al Ministero dello sviluppo economico.
Le organizzazioni imprenditoriali e sindacali e le associazioni dei consumatori, entro 30 giorni dalla comunicazione, comunicano al Presidente della Regione i nominativi dei componenti del consiglio, limitatamente al numero dei seggi a ciascuna di esse assegnati, unitamente alla documentazione necessaria per l’accertamento del possesso dei requisiti richiesti dalla legge.
Il Presidente della Regione, verificato il possesso dei requisiti, provvede alla nomina con apposito decreto da notificare nei successivi 10 giorni a tutti gli interessati, alle organizzazioni imprenditoriali e sindacali e alle associazioni che hanno partecipato al procedimento, alla camera di commercio e al Ministero dello sviluppo economico.
Con la notifica, il Presidente della Regione stabilisce la data di insediamento del Consiglio Camerale, ponendo all’ordine del giorno la nomina del Presidente.
Il decreto di nomina è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Camere di Commercio, Organizzazioni imprenditoriali per i settori di attività economica indicati dagli statuti delle Camere di Commercio, Organizzazioni sindacali dei lavoratori, Associazioni di tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti, Consulta Provinciale costituita presso la Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura dai rappresentanti delle associazioni delle categorie di professioni e i presidenti degli ordini professionali.

Camere di Commercio operanti in Sardegna

1) provvedimento di determinazione del numero dei rappresentanti: 30 giorni; 2) nomina del consiglio camerale: verificati i requisiti il il Presidente provvede alla nomina con apposito decreto da notificare nei successivi 10 giorni a tutti gli interessati

Presidenza
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