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Contributo agli emigrati che rientrano in Sardegna,



 Ultimo aggiornamento: 10-07-2023

Stato procedimento: In corso



CODICE UNIVOCO
Codice UnivocoCIT236
TIPOLOGIA
Sussidi, Contributi, Agevolazioni Sussidi, Contributi, Agevolazioni
LIVELLO DI INTERAZIONE
Non definito
LIVELLO DI INFORMATIZZAZIONE
Non definito
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Cosa è?

Legge regionale n. 7 del 15/01/1991, art. 20

La Regione Sardegna eroga, tramite i comuni, contributi agli emigrati che intendono rientrare in Sardegna dopo aver lavorato all’estero o in un’altra Regione italiana per almeno un biennio.
Il rientro in Sardegna deve avvenire per occupare un posto di lavoro, come lavoratore dipendente o autonomo, oppure perché pensionato (per invalidità, per vecchiaia, per comprovata infermità dell'emigrato o di un componente del proprio nucleo familiare oppure per morte di uno dei due coniugi).
Il limite minimo di due anni non è richiesto per i lavoratori emigrati licenziati per motivi non disciplinari; tuttavia, la permanenza all'estero o in un'altra Regione italiana non deve essere stata inferiore a sei mesi.

Per usufruire di tale agevolazione, l'interessato deve presentare domanda al Comune di residenza il quale, dopo aver verificato la completezza e la conformità della documentazione, anticipa al lavoratore emigrato una somma che comprende:
- l'indennità di prima sistemazione;
- il rimborso delle spese di viaggio dell'interessato e dei familiari a carico;
- il rimborso delle spese di trasporto delle masserizie e del mobilio.
Successivamente, il Comune invia il rendiconto delle spese sostenute, con la quietanza comprovante l'avvenuto pagamento, all'Assessorato il quale, dopo averla verificata, provvede con determinazione a rimborsare l'Ente.

- persone nate in Sardegna ed emigrate in un'altra Regione italiana o all'estero che intendono tornare a vivere nel territorio regionale;
- coniugi e figli di emigrati sardi, anche se non nati in Sardegna, purché abbiano almeno un genitore sardo;
- comuni della Sardegna.

per gli emigrati:
- aver dimorato stabilmente fuori del territorio regionale;
- aver mantenuto la nazionalità italiana;
- aver lavorato per almeno due anni fuori dalla Sardegna.

La richiesta di contributo deve essere presentata entro un anno dal rientro in Sardegna (vedi note).

Le persone interessate devono presentare al Comune di residenza la seguente documentazione:
- domanda di contributo;
- dichiarazione del datore di lavoro presso il quale l’emigrato era occupato, attestante la data di inizio e fine del rapporto di lavoro ed il motivo della cessazione dello stesso. Se l'emigrato rientra dall'estero, la dichiarazione deve essere tradotta in lingua italiana dal Consolato italiano o dai competenti uffici giudiziari;
- certificato di iscrizione alla Camera di commercio, o ente similare, da cui risulti la data d'inizio e quella di cessazione dell'attività;
- biglietti di viaggio dell'emigrato e dei familiari a carico che rientrino al suo seguito. Nel caso in cui manchi il biglietto di viaggio, il lavoratore dovrà presentare una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà nella quale dovrà indicare la data del rientro: in tal caso le spese di viaggio non saranno rimborsate;
- documenti delle spese sostenute (fatture timbrate e quietanzate o lettera di vettura) per il trasporto delle masserizie e del mobilio, con elenco degli stessi;
- certificato di stato di famiglia;
- atto di notorietà o dichiarazione sostitutiva dello stesso, con cui si attesta che il lavoratore non beneficia di altre indennità;
- certificato di assunzione da parte dell'azienda operante in Sardegna, vistato dalla sezione circoscrizionale per l'impiego competente. Tale documento non è necessario se il lavoratore rientra perché licenziato per motivi non disciplinari oppure perché pensionato per invalidità o vecchiaia o malattia o, ancora, perché rientrato al seguito del proprio coniuge per uno dei motivi di cui all'art. 20, comma 1 della legge regionale n. 7 del 15 gennaio 1991 (vedi sezione normativa);
- certificato comprovante l'iscrizione alla Camera di commercio per coloro che hanno intrapreso un'attività autonoma e dichiarazione del Sindaco che attesti l'effettivo esercizio dell'attività. Analoga dichiarazione del Sindaco dovrà essere prodotta dai coltivatori diretti;
- eventuale certificato attestante la posizione di pensionato;
- eventuale certificazione medica, rilasciata da un ufficiale sanitario od altra struttura pubblica, che attesti che l'emigrato o il suo familiare convivente è affetto da grave infermità.

I comuni devono presentare all’Assessorato del Lavoro, Formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale la seguente documentazione in copia conforme all'originale:
- rendiconto delle spese sostenute, da compilare sul modello predisposto dall'Assessorato (vedi sezione modulistica);
- quietanza dell'avvenuto pagamento;
- determinazione di approvazione del rendiconto, firmato dal responsabile finanziario del Comune di residenza.

Ufficio: Per gli emigrati: COMUNE DI RESIDENZA

Ufficio: Per i comuni: ASSESSORATO LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE
Direzione generale - Servizio attuazione delle politiche per i cittadini - Via San Simone 60 (piano 8°) – 09122 Cagliari

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